CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i - Il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessoria e dichiari inammissibile il ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 13 ottobre 2021 il Tribunale di Roma ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 4 anni di reclusione ed € 20.000 di multa per i reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, di detenzione di 185,35 grammi di cocaina, di 454,02 grammi di hashish e di 16,69 grammi di marijuana (in Roma il 12 ottobre 2021). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono l'erronea qualificazione giuridica del fatto, la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, l'inosservanza degli artt. 448 cod. proc. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto, risulta chiaramente dall'imputazione e dal testo della sentenza che la pena è stata applicata correttamente, anche quanto all'aumento per la continuazione, perché al ricorrente erano state contestate due ipotesi diverse di reato, ritenute avvinte dal vincolo della continuazione: i delitti di detenzione della cocaina, ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell'hashish e della marijuana; la detenzione di tali sostanze integra il diverso reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 - 01). 1.3. Pertanto, tra le due ipotesi diverse di reato non vi è alcun assorbimento ed il principio del ne bis in idem sostanziale è invocato erroneamente dal ricorrente. 1.4. Quanto alle conclusioni del Procuratore generale, deve rilevarsi che non risultano applicate pene accessorie. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis