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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2019

Cassazione n. 20030/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23421– 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 8 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro OSCAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Germanico 107 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentat a e difes a con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n. 23421sez.

S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1504/2019 della CORTE D'APPELLO di B OLOGNA , pubblicata in data8/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dellaricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la comprensione dei fatti di causa è necessario premettere che, con citazione del 25/10/2000, Oscam s.p.a. (oggi Oscam s.r.l.) convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sua volta incorporata nell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a), esponendo che la convenuta deteneva senza titolo alcuni macchinari di sua proprietà per averli ricevuti dalla terza FER.P. s.r.l. a cui erano stati in precedenza concessi in noleggio; chiese, perciò, la condanna di Fersider alla restituzione dei macchinari, al pagamento di un indennizzo per la detenzione di questi beni a far data dall’aprile 1999 fino alla riconsegna e al risarcimento dei danni per il deprezzamento.

Fersider s.r.l. chiese in riconvenzionale la condanna di Oscam s.p.a. al rimborso delle spese di manutenzione.

Con sentenza n.41/2007, il Tribunale di Bologna rigettò entrambe le domande.

2. In accoglimento dell’appello di Oscam s.p.a., con sentenza n.2171 del 2014, la Corte di appello di Bologna ordinò all’incorporante Eternedile s.p.a. la restituzione dei macchinari contesi,sulla cui domanda il Tribunale non aveva provveduto.

3. Avverso questa sentenza Eternedile s.p.a.propose quindi ricorso per revocazione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., rappresentando di non poter eseguire la condanna alla restituzione dei beni contesi per non aver li più presso di sée sostenendo che la Corte non aveva considerato il documento 11 della sua produzione,da cui risultava prova che i macchinari fossero stati Ric. 2020n. 23421sez.

S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 3 - oggetto di restituzione già in data 12 giugno 2002 e che il contenuto di tale documento risultava confermato da alcuni testi.

4. Con sentenza n. 1504/2019, la Corte d’appello ha rigettato in merito la revocazione, escludendo l’errore revocatorio perché la sentenza impugnata era stata fondata su un dato di fatto risultante incontestato nelle difese delle parti, e, cioè, che i beni fossero ancora nella disponibilità di Eternedile, atteso che, nei suoi atti a difesa,la incorporata Fersider aveva attribuito a O scam la responsabilità del loro mancato ritiro, con ciò riconoscendo di averli ancora in disponibilità; ha ritenuto, infatti, non significat ivo al riscontro dell’errore i l contenuto del documento n. 11 non esaminato perché il denunciato travisamento del suo contenuto non era verificabile in riferimento a lle dichiarazioni testimoniali,in mancanza, negli atti, de i relativi verbali di causa.

4. Avverso questa sentenza Eternedile s.p.a ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati con memoria; Oscam s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., Eternedile s.p.a. ha denunciato la sentenza impugnata per nullità ex art. 112, 115, 126, 130, 168, 183 settimo comma, 188, 209, 277, 279, 280, 347, 350, 352, 356 n.4 cod. proc. civ., 44 e 87 disp. att. cod. proc. civ.: con un primo profilo, ha lamentato che la Corte d’appello abbia deciso il giudizio senza rimettere in istruttoria la causa, pur non avendo reperito nel fascicolo d’ufficio i verbali della prova tenutasi in primo grado, privandola di conseguenza di uno strumento probatorio decisivo, con lesione del suo diritto alla difesa; con un secondo profilo,ha denunciato la violazione dell’onere della prova, per non aver posto a carico di Oscam, in quanto attrice, l’onere di dimostrare che i beni chiesti in restituzione fossero ancora in sua detenzione; in tal senso la motivazione della sentenza risulterebbesoltanto apparente.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha sostenuto sia stato omesso Ric. 2020n. 23421sez.

S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 4 - l’esame di un fatto decisivo, con conseguente violazione degli articoli 115, 116 e 132 cod. proc. civ.e dell’art. 24 Cost.: in particolare, ha rappresentato che Fersider non aveva affatto reso allegazioni conformi a Oscam, affermando invece esplicitamente di aver perduto la detenzione dei beni perché il legale rappresentante della Fer.P., in data 12/06/2002, in corso di causa, li aveva ripresi; con la revocazione, pertanto,era stato prospettato il travisamento del contenuto della comparsa di risposta di Fersider, laddove era stato rappresentato che i beni erano stati messi a disposizione di Oscam sin dal 1999, che tuttavia la società non aveva provveduto al ritiro e che perciò erano stati recuperati dalla Fer.P.; soltanto in tal senso Oscam era stata indicata come responsabile del mancato ritiro ; la revocazione, dunque, era stata proposta in riferimentoall’errore non sull’intervenuta «riconsegna dei beni» ma su lla perdita della loro detenzione, da cui derivava l’«oggettiva» impossibilità di eseguire l’ordine di restituzione.

1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 395 n.4 cod. proc. civ.e dell’art. 2697 cod. civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’errore revocatorio sulla detenzione dei macchinari alla data di pronuncia della sentenza, soltanto sulla base della «conformità delle allegazioni», invece di approfondire l’esame dei documenti e delle deposizioni testimoniali come indicati nella citazione in revocazione, da cui risulterebbe il dato oggettivo della perdita della disponibilità dei beni dei quali era stata ordinata la riconsegna.

2. Il primo profilo del primo motivo è fondatoper più ragioni.

L’azione di rivendicazione –qual è quella esperita nel giudizio svoltosi tra le parti –è diretta al recupero dei beni; la perdita della detenzione si risolve nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la sentenza divenuta giudicato ha inveceaffermato: legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è, Ric. 2020n. 23421sez.

S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 5 - infatti, chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (Cass. Sez. 2, n. 9851 del 10/10/1997; Sez. 2, n. 13973 del 16/06/2006; Sez. 2, n. 11110 del 15/05/2007).

La società ricorrente ha individuato l’errore revocatorio nella omessa valutazione della copia del telefax del 17/6/2002, prodotta sub 11 degli allegati sin dal primo grado, con cui era stato comunicato al difensore di controparte che l’ex legale rappresentante della Fer.P. aveva cessato la sua collaborazione e trasportato «con sé» i macchinari; ha aggiunto che la circostanza sarebbe stata confermata dai testi.

La Corte territoriale ha ritenuto non significativo il documento ed escluso l’errore revocatorio perché dal contenuto non si ricavava la riconsegna dei macchinari, ma unicamente che l’ex legale rappresentante li avesse portati via dalla sede della società e non era possibile interpretarne il contenuto in riferimento alle dichiarazioni dei testi , come chiesto dalla attrice in revocazione,perché i verbali non risultavano più agli atti .

Sul punto, deve allora considerarsi che, come esposto in ricorso e provato a mezzo dei documenti prodotti ex art. 372 cod. proc. civ., Eternedile aveva depositato prima della decisione di revocazione il fascicolo di primo grado, comprendente, ai sensidell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., anche i verbali di prova.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 400 cod. proc. civ., al giudizio di revocazione di una sentenza resa in grado di appello si osservano le norme stabilite per il procedimento in appello, in quanto non derogate da quelle specificamente previste nel capo IV della Sez.

III del codice di procedura e nel giudizio di appello è stabilito, all’art. 347 terzo comma , che il cancelliere richieda la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

La mancanza del fascicolo di primo grado nella fase di appello non è prevista dalla legge a pena di nullità , ma può r isolver si in un vizio della motivazione della decisione resa (Cass. Sez. 3, n. 12756 del 26/09/2000 ): questo è proprio accaduto nella fattispecie, perché la Corte non poteva Ric. 2020n. 23421sez.

S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 6 - esimersi dall’acquisizione delle copie dei verbali come contenute nel fascicolo d’ufficio di primo grado e richiamate dall’attrice in revocazione.

Il giudice d'appello, infatti,può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non siaindispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (percarenze org anizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo(Cass. Sez. 3, n. 8506 del 24/03/2023 ).

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, avuto riguardo alla ricostruzione dei verbali offerta dalla società attrice in revocazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio acquisito di«non dispersione della prova», per cui il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado ( Sez.

U, n. 4835 del 16/02/2023).

Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, accolto.

Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame delle restanti censure.

3. La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché provveda al riesame della impugnazione per revocazionein conformità ai principi suesposti.

Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2020n. 23421sez.

S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 7 - La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoprincipale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23421– 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 8 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro OSCAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Germanico 107 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentat a e difes a con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n. 23421sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1504/2019 della CORTE D'APPELLO di B OLOGNA , pubblicata in data8/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dellaricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la comprensione dei fatti di causa è necessario premettere che, con citazione del 25/10/2000, Oscam s.p.a. (oggi Oscam s.r.l.) convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sua volta incorporata nell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a), esponendo che la convenuta deteneva senza titolo alcuni macchinari di sua proprietà per averli ricevuti dalla terza FER.P. s.r.l. a cui erano stati in precedenza concessi in noleggio; chiese, perciò, la condanna di Fersider alla restituzione dei macchinari, al pagamento di un indennizzo per la detenzione di questi beni a far data dall’aprile 1999 fino alla riconsegna e al risarcimento dei danni per il deprezzamento. Fersider s.r.l. chiese in riconvenzionale la condanna di Oscam s.p.a. al rimborso delle spese di manutenzione. Con sentenza n.41/2007, il Tribunale di Bologna rigettò entrambe le domande. 2. In accoglimento dell’appello di Oscam s.p.a., con sentenza n.2171 del 2014, la Corte di appello di Bologna ordinò all’incorporante Eternedile s.p.a. la restituzione dei macchinari contesi,sulla cui domanda il Tribunale non aveva provveduto. 3. Avverso questa sentenza Eternedile s.p.a.propose quindi ricorso per revocazione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., rappresentando di non poter eseguire la condanna alla restituzione dei beni contesi per non aver li più presso di sée sostenendo che la Corte non aveva considerato il documento 11 della sua produzione,da cui risultava prova che i macchinari fossero stati Ric. 2020n. 23421sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 3 - oggetto di restituzione già in data 12 giugno 2002 e che il contenuto di tale documento risultava confermato da alcuni testi. 4. Con sentenza n. 1504/2019, la Corte d’appello ha rigettato in merito la revocazione, escludendo l’errore revocatorio perché la sentenza impugnata era stata fondata su un dato di fatto risultante incontestato nelle difese delle parti, e, cioè, che i beni fossero ancora nella disponibilità di Eternedile, atteso che, nei suoi atti a difesa,la incorporata Fersider aveva attribuito a O scam la responsabilità del loro mancato ritiro, con ciò riconoscendo di averli ancora in disponibilità; ha ritenuto, infatti, non significat ivo al riscontro dell’errore i l contenuto del documento n. 11 non esaminato perché il denunciato travisamento del suo contenuto non era verificabile in riferimento a lle dichiarazioni testimoniali,in mancanza, negli atti, de i relativi verbali di causa. 4. Avverso questa sentenza Eternedile s.p.a ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati con memoria; Oscam s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., Eternedile s.p.a. ha denunciato la sentenza impugnata per nullità ex art. 112, 115, 126, 130, 168, 183 settimo comma, 188, 209, 277, 279, 280, 347, 350, 352, 356 n.4 cod. proc. civ., 44 e 87 disp. att. cod. proc. civ.: con un primo profilo, ha lamentato che la Corte d’appello abbia deciso il giudizio senza rimettere in istruttoria la causa, pur non avendo reperito nel fascicolo d’ufficio i verbali della prova tenutasi in primo grado, privandola di conseguenza di uno strumento probatorio decisivo, con lesione del suo diritto alla difesa; con un secondo profilo,ha denunciato la violazione dell’onere della prova, per non aver posto a carico di Oscam, in quanto attrice, l’onere di dimostrare che i beni chiesti in restituzione fossero ancora in sua detenzione; in tal senso la motivazione della sentenza risulterebbesoltanto apparente. 1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha sostenuto sia stato omesso Ric. 2020n. 23421sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 4 - l’esame di un fatto decisivo, con conseguente violazione degli articoli 115, 116 e 132 cod. proc. civ.e dell’art. 24 Cost.: in particolare, ha rappresentato che Fersider non aveva affatto reso allegazioni conformi a Oscam, affermando invece esplicitamente di aver perduto la detenzione dei beni perché il legale rappresentante della Fer.P., in data 12/06/2002, in corso di causa, li aveva ripresi; con la revocazione, pertanto,era stato prospettato il travisamento del contenuto della comparsa di risposta di Fersider, laddove era stato rappresentato che i beni erano stati messi a disposizione di Oscam sin dal 1999, che tuttavia la società non aveva provveduto al ritiro e che perciò erano stati recuperati dalla Fer.P.; soltanto in tal senso Oscam era stata indicata come responsabile del mancato ritiro ; la revocazione, dunque, era stata proposta in riferimentoall’errore non sull’intervenuta «riconsegna dei beni» ma su lla perdita della loro detenzione, da cui derivava l’«oggettiva» impossibilità di eseguire l’ordine di restituzione. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 395 n.4 cod. proc. civ.e dell’art. 2697 cod. civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’errore revocatorio sulla detenzione dei macchinari alla data di pronuncia della sentenza, soltanto sulla base della «conformità delle allegazioni», invece di approfondire l’esame dei documenti e delle deposizioni testimoniali come indicati nella citazione in revocazione, da cui risulterebbe il dato oggettivo della perdita della disponibilità dei beni dei quali era stata ordinata la riconsegna. 2. Il primo profilo del primo motivo è fondatoper più ragioni. L’azione di rivendicazione –qual è quella esperita nel giudizio svoltosi tra le parti –è diretta al recupero dei beni; la perdita della detenzione si risolve nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la sentenza divenuta giudicato ha inveceaffermato: legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è, Ric. 2020n. 23421sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 5 - infatti, chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (Cass. Sez. 2, n. 9851 del 10/10/1997; Sez. 2, n. 13973 del 16/06/2006; Sez. 2, n. 11110 del 15/05/2007). La società ricorrente ha individuato l’errore revocatorio nella omessa valutazione della copia del telefax del 17/6/2002, prodotta sub 11 degli allegati sin dal primo grado, con cui era stato comunicato al difensore di controparte che l’ex legale rappresentante della Fer.P. aveva cessato la sua collaborazione e trasportato «con sé» i macchinari; ha aggiunto che la circostanza sarebbe stata confermata dai testi. La Corte territoriale ha ritenuto non significativo il documento ed escluso l’errore revocatorio perché dal contenuto non si ricavava la riconsegna dei macchinari, ma unicamente che l’ex legale rappresentante li avesse portati via dalla sede della società e non era possibile interpretarne il contenuto in riferimento alle dichiarazioni dei testi , come chiesto dalla attrice in revocazione,perché i verbali non risultavano più agli atti . Sul punto, deve allora considerarsi che, come esposto in ricorso e provato a mezzo dei documenti prodotti ex art. 372 cod. proc. civ., Eternedile aveva depositato prima della decisione di revocazione il fascicolo di primo grado, comprendente, ai sensidell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., anche i verbali di prova. Ciò posto, ai sensi dell'art. 400 cod. proc. civ., al giudizio di revocazione di una sentenza resa in grado di appello si osservano le norme stabilite per il procedimento in appello, in quanto non derogate da quelle specificamente previste nel capo IV della Sez. III del codice di procedura e nel giudizio di appello è stabilito, all’art. 347 terzo comma , che il cancelliere richieda la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. La mancanza del fascicolo di primo grado nella fase di appello non è prevista dalla legge a pena di nullità , ma può r isolver si in un vizio della motivazione della decisione resa (Cass. Sez. 3, n. 12756 del 26/09/2000 ): questo è proprio accaduto nella fattispecie, perché la Corte non poteva Ric. 2020n. 23421sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 6 - esimersi dall’acquisizione delle copie dei verbali come contenute nel fascicolo d’ufficio di primo grado e richiamate dall’attrice in revocazione. Il giudice d'appello, infatti,può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non siaindispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (percarenze org anizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo(Cass. Sez. 3, n. 8506 del 24/03/2023 ). A ciò si aggiunga che, in ogni caso, avuto riguardo alla ricostruzione dei verbali offerta dalla società attrice in revocazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio acquisito di«non dispersione della prova», per cui il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado ( Sez. U, n. 4835 del 16/02/2023). Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, accolto. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame delle restanti censure. 3. La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché provveda al riesame della impugnazione per revocazionein conformità ai principi suesposti. Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020n. 23421sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 7 - La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoprincipale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche
Sentenza Cassazione n. 20030/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris