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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32903/2026

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appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 26 settembre 2024, con la qualeAntonio [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 385,commi 1 e 3, cod. pen., 61 n. 2 e 495 cod. pen., nonché di cui all’art. 116, commi15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, era stato condannatoalla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle speseprocessuali.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in data 8 luglio 2023 AntonioOrabona, sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della nonna inCasavatore, veniva controllato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Napolimentre percorreva, a bordo di un motociclo Honda SH, via Roma a Secondigliano.Privo di documenti, dichiarava il proprio nome e cognome, indicando, tuttavia,quale anno di nascita il 2001 anziché il 2000; i successivi accertamenticonsentivano inoltre di verificare che era già stato sanzionato nel biennio per guidasenza patente.Il Tribunale riteneva quindi provati: il reato di evasione, per essersi l’imputatoallontanato senza autorizzazione dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari;il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale, inrelazione all’indicazione non veritiera dell’anno di nascita, resa al fine di sottrarsialle conseguenze del controllo; il reato di guida senza patente, per la reiterazionenel biennio della medesima violazione.La Corte di appello ha disatteso i motivi proposti dall’imputato.

Quanto aldelitto di cui all’art. 495 cod. pen., ha ritenuto non plausibile che l’indicazionedell’anno 2001, anziché 2000, fosse stato frutto di un errore percettivo dei militarioperanti; ha, inoltre, escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e dichiaratoinammissibili i motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche, già concessedal primo giudice, e alla recidiva, non contestata né applicata ai fini deltrattamento sanzionatorio.Quanto alla pena, la Corte di appello ha rilevato che il primo giudice avevacorrettamente individuato il reato più grave nel delitto di cui all’art. 495 cod. pen.e aveva applicato la pena base di anni uno di reclusione, pari al minimo edittale.Ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche dovessero intendersi valutatein termini di equivalenza rispetto all’aggravante del nesso teleologico di cui all’art.61 n. 2 cod. pen. e ha condiviso tale giudizio, in ragione della complessiva gravitàdella condotta, espressiva di non lieve trasgressività, nonché dell’assenza diconcreti elementi valutabili in senso favorevole.

Ha infine osservato che gliaumenti per la continuazione erano stati oltremodo contenuti e non lasciavanospazio a una rideterminazione in senso più favorevole.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 599-bis cod. proc. pen.La difesa sostiene di avere depositato, nel termine di quindici giorni primadell’udienza di appello, proposta di concordato con rinuncia ai motivi, corredata daprocura speciale, mediante invio delle medesime all’indirizzo PEC dell’Ufficio dellaProcura generale presso la Corte di appello di Napoli.Secondo il ricorrente, la proposta avrebbe dovuto essere sottoposta alProcuratore generale per il relativo riscontro, positivo o negativo, e la Corte diappello avrebbe comunque dovuto prenderla in considerazione.

La mancatavalutazione dell’istanza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, tantopiù in un giudizio celebrato con trattazione scritta.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.Il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso una motivazione insufficiente e meramente assertiva sullamancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche nella massimaestensione e, in particolare, sulla mancata formulazione di un giudizio diprevalenza rispetto all’aggravante del nesso teleologico.Deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato la condottaprocessuale dell’imputato, il quale avrebbe inteso rinunciare ai motivi di gravamee definire il procedimento mediante concordato in appello.

Tale scelta avrebbedovuto essere apprezzata quale indice di resipiscenza e di rivisitazione critica delleproprie condotte.

La Corte di appello, invece, in modo rigido, si sarebbe limitata arichiamare la gravità della condotta e l’assenza di elementi favorevoli, senzaconfrontarsi con le concrete peculiarità del caso, con la risalenza dei fatti e con leesigenze rieducative della pena.3.

Con requisitoria scritta depositata in vista dell’udienza camerale, il SostitutoProcuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ha osservatoche, ai sensi degli artt. 599-bis e 589 cod. proc. pen., entro il termine previstodeve essere presentata all’autorità giudiziaria procedente la dichiarazioneconcorde delle parti, non essendo sufficiente una proposta unilaterale inoltrata allaProcura generale, sulla quale non si sia formato l’accordo e che non sia pervenutaalla cancelleria della Corte territoriale.4.

Il procedimento è stato trattato in forma scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

L’attivazione del meccanismo definitorio di cui all’art. 599-bis cod. proc.pen. presuppone un accordo effettivo tra imputato e pubblico ministero: laconcorde dichiarazione sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appelloe la rinuncia agli altri eventuali motivi devono essere formalmente presentate,nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., entro il termine perentorio di quindicigiorni prima dell’udienza.

La proposta unilaterale della difesa, diretta a sollecitareil consenso del Procuratore generale, costituisce soltanto l’atto inizialedell’interlocuzione e, in difetto di adesione, non assume rilevanza processualequale concordato, né attribuisce all’istante un diritto alla definizione concordata inassenza del consenso del pubblico ministero: sicché nessuna violazione di leggecommette la Corte di appello che, rilevata l'assenza di un concordato, provveda adecidere la causa senza tener conto della detta proposta (in senso similare, si vedaSez. 6, n. 46021 del 26/10/2023, non massimata).Ciò che rileva è che, entro la detta scadenza, le parti abbiano formalmentemanifestato la concorde volontà e la rinuncia: pertanto, l’imputato non può dolersi,ad esempio, neppure del dissenso del Procuratore generale comunicato dopo iltermine (così Sez. 2, n. 8759 del 12/02/2026, Minò, non massimata, nelrichiamare Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806-01,secondo cui: «In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso percassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta didefinizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza diuna specifica previsione di legge che lo renda revisionabile», «scelta normativa ècoerente con la "ratio" della norma volta ad offrire, attraverso la rinuncia ai motivid'appello, una modalità di snellimento del processo»).La conclusione è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite,secondo cui il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo unconcordato già formato sui motivi, dispone la prosecuzione del giudizio, ha naturaordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione, poiché determina lariespansione dell’ordinario effetto devolutivo dell’appello e lascia integre leprerogative difensive della parte (Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, dep.22/01/2026, Bira, Rv. 289005-01).A maggior ragione, dunque, non è sindacabile la mancata considerazione diuna proposta unilaterale che non abbia dato luogo ad alcun accordo.2.2.

Nel caso in esame, lo stesso ricorrente riferisce di avere trasmesso laproposta di concordato, mediante posta elettronica certificata, alla sola Procuragenerale presso la Corte di appello di Napoli, affinché il Procuratore generalerendesse un riscontro positivo o negativo.

Non allega, però, che il pubblicoministero vi avesse aderito, né che, entro il termine, fosse stata presentata allaCorte territoriale una concorde dichiarazione delle parti; al contrario, dalla letturadegli atti si desume che il Procuratore generale concluse per la conferma dellasentenza impugnata.Il mancato riscontro del Procuratore generale non determina alcuna nullità.

Ladisciplina non prevede un dovere della parte pubblica di rispondere alla propostao di motivare la mancata adesione, né attribuisce all’imputato un diritto alladefinizione concordata; tantomeno il silenzio può valere come consenso. [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere stata posta a conoscenza della proposta, nonaveva, pertanto, il dovere di attivarsi per acquisire il consenso della parte pubblicao di pronunciarsi su un negozio processuale non perfezionato.Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente definito il giudizio nelleforme ordinarie, pronunciando sui motivi devoluti, senza alcun concretopregiudizio per la parte, che ha conservato integre le proprie facoltà difensive.3.

Anche il secondo motivo è inammissibile.3.1.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanzegiudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione(Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del23/05/2007, Rv. 236992-01).

Analogo principio vale per la determinazione dellapena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01), e pergli aumenti in continuazione (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01).3.2.

Nel caso concreto, la censura non si confronta adeguatamente con lamotivazione della sentenza impugnata e, nella sostanza, sollecita una nuovavalutazione di merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede dilegittimità in presenza di una motivazione non manifestamente illogica.Deve anzitutto rilevarsi che le circostanze attenuanti generiche non sono statenegate, ma sono state riconosciute già dal Tribunale e considerate dalla Corte diappello nel trattamento sanzionatorio complessivo.

La Corte territoriale ha soltantoescluso che vi fossero elementi idonei a giustificare un più favorevole giudizio dibilanciamento rispetto all’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2cod. pen.La motivazione resa sul punto è congrua e immune da vizi logici manifesti.

LaCorte di appello ha evidenziato che la condotta complessiva dell’imputato eraespressiva di non lieve trasgressività, essendo egli stato sorpreso fuori dal luogodegli arresti domiciliari, a bordo di un motociclo, senza patente, e avendo fornitofalse generalità ai militari operanti al fine di sottrarsi alle conseguenzedell’accertamento.Ha inoltre rilevato l’assenza di concreti elementi valutabili in senso favorevole,così escludendo la possibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuantigeneriche.

Tale valutazione, fondata sulle modalità del fatto e sulla complessivacondotta dell’imputato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e nonpresenta profili di manifesta illogicità.Il ricorrente evidenzia, quale elemento positivo, la volontà dell’imputato didefinire il giudizio di appello mediante concordato e di rinunciare ai motivi.La deduzione non è decisiva.In primo luogo, come già rilevato, non risulta perfezionato alcun accordo exart. 599-bis cod. proc. pen., essendo stata prospettata soltanto una propostaunilaterale della difesa, non accolta dal Procuratore generale.In secondo luogo, la proposta unilaterale di definizione concordata, funzionaleanche a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, non costituisce, diper sé, indice univoco di resipiscenza.

Essa può essere valutata, se ritualmenteportata a conoscenza del giudice, nel complessivo apprezzamento della personalitàdell’imputato, ma non impone un giudizio di prevalenza delle circostanzeAncor più a monte, non può addebitarsi alla Corte territoriale di non averevalutato un atto che, secondo lo stesso ricorso, non le era pervenuto.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento di una sommain favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 1° luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 26 settembre 2024, con la qualeAntonio [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 385,commi 1 e 3, cod. pen., 61 n. 2 e 495 cod. pen., nonché di cui all’art. 116, commi15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, era stato condannatoalla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle speseprocessuali.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in data 8 luglio 2023 AntonioOrabona, sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della nonna inCasavatore, veniva controllato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Napolimentre percorreva, a bordo di un motociclo Honda SH, via Roma a Secondigliano.Privo di documenti, dichiarava il proprio nome e cognome, indicando, tuttavia,quale anno di nascita il 2001 anziché il 2000; i successivi accertamenticonsentivano inoltre di verificare che era già stato sanzionato nel biennio per guidasenza patente.Il Tribunale riteneva quindi provati: il reato di evasione, per essersi l’imputatoallontanato senza autorizzazione dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari;il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale, inrelazione all’indicazione non veritiera dell’anno di nascita, resa al fine di sottrarsialle conseguenze del controllo; il reato di guida senza patente, per la reiterazionenel biennio della medesima violazione.La Corte di appello ha disatteso i motivi proposti dall’imputato. Quanto aldelitto di cui all’art. 495 cod. pen., ha ritenuto non plausibile che l’indicazionedell’anno 2001, anziché 2000, fosse stato frutto di un errore percettivo dei militarioperanti; ha, inoltre, escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e dichiaratoinammissibili i motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche, già concessedal primo giudice, e alla recidiva, non contestata né applicata ai fini deltrattamento sanzionatorio.Quanto alla pena, la Corte di appello ha rilevato che il primo giudice avevacorrettamente individuato il reato più grave nel delitto di cui all’art. 495 cod. pen.e aveva applicato la pena base di anni uno di reclusione, pari al minimo edittale.Ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche dovessero intendersi valutatein termini di equivalenza rispetto all’aggravante del nesso teleologico di cui all’art.61 n. 2 cod. pen. e ha condiviso tale giudizio, in ragione della complessiva gravitàdella condotta, espressiva di non lieve trasgressività, nonché dell’assenza diconcreti elementi valutabili in senso favorevole. Ha infine osservato che gliaumenti per la continuazione erano stati oltremodo contenuti e non lasciavanospazio a una rideterminazione in senso più favorevole.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 599-bis cod. proc. pen.La difesa sostiene di avere depositato, nel termine di quindici giorni primadell’udienza di appello, proposta di concordato con rinuncia ai motivi, corredata daprocura speciale, mediante invio delle medesime all’indirizzo PEC dell’Ufficio dellaProcura generale presso la Corte di appello di Napoli.Secondo il ricorrente, la proposta avrebbe dovuto essere sottoposta alProcuratore generale per il relativo riscontro, positivo o negativo, e la Corte diappello avrebbe comunque dovuto prenderla in considerazione. La mancatavalutazione dell’istanza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, tantopiù in un giudizio celebrato con trattazione scritta.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.Il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso una motivazione insufficiente e meramente assertiva sullamancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche nella massimaestensione e, in particolare, sulla mancata formulazione di un giudizio diprevalenza rispetto all’aggravante del nesso teleologico.Deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato la condottaprocessuale dell’imputato, il quale avrebbe inteso rinunciare ai motivi di gravamee definire il procedimento mediante concordato in appello. Tale scelta avrebbedovuto essere apprezzata quale indice di resipiscenza e di rivisitazione critica delleproprie condotte. La Corte di appello, invece, in modo rigido, si sarebbe limitata arichiamare la gravità della condotta e l’assenza di elementi favorevoli, senzaconfrontarsi con le concrete peculiarità del caso, con la risalenza dei fatti e con leesigenze rieducative della pena.3. Con requisitoria scritta depositata in vista dell’udienza camerale, il SostitutoProcuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservatoche, ai sensi degli artt. 599-bis e 589 cod. proc. pen., entro il termine previstodeve essere presentata all’autorità giudiziaria procedente la dichiarazioneconcorde delle parti, non essendo sufficiente una proposta unilaterale inoltrata allaProcura generale, sulla quale non si sia formato l’accordo e che non sia pervenutaalla cancelleria della Corte territoriale.4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. L’attivazione del meccanismo definitorio di cui all’art. 599-bis cod. proc.pen. presuppone un accordo effettivo tra imputato e pubblico ministero: laconcorde dichiarazione sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appelloe la rinuncia agli altri eventuali motivi devono essere formalmente presentate,nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., entro il termine perentorio di quindicigiorni prima dell’udienza. La proposta unilaterale della difesa, diretta a sollecitareil consenso del Procuratore generale, costituisce soltanto l’atto inizialedell’interlocuzione e, in difetto di adesione, non assume rilevanza processualequale concordato, né attribuisce all’istante un diritto alla definizione concordata inassenza del consenso del pubblico ministero: sicché nessuna violazione di leggecommette la Corte di appello che, rilevata l'assenza di un concordato, provveda adecidere la causa senza tener conto della detta proposta (in senso similare, si vedaSez. 6, n. 46021 del 26/10/2023, non massimata).Ciò che rileva è che, entro la detta scadenza, le parti abbiano formalmentemanifestato la concorde volontà e la rinuncia: pertanto, l’imputato non può dolersi,ad esempio, neppure del dissenso del Procuratore generale comunicato dopo iltermine (così Sez. 2, n. 8759 del 12/02/2026, Minò, non massimata, nelrichiamare Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806-01,secondo cui: «In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso percassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta didefinizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza diuna specifica previsione di legge che lo renda revisionabile», «scelta normativa ècoerente con la "ratio" della norma volta ad offrire, attraverso la rinuncia ai motivid'appello, una modalità di snellimento del processo»).La conclusione è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite,secondo cui il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo unconcordato già formato sui motivi, dispone la prosecuzione del giudizio, ha naturaordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione, poiché determina lariespansione dell’ordinario effetto devolutivo dell’appello e lascia integre leprerogative difensive della parte (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep.22/01/2026, Bira, Rv. 289005-01).A maggior ragione, dunque, non è sindacabile la mancata considerazione diuna proposta unilaterale che non abbia dato luogo ad alcun accordo.2.2. Nel caso in esame, lo stesso ricorrente riferisce di avere trasmesso laproposta di concordato, mediante posta elettronica certificata, alla sola Procuragenerale presso la Corte di appello di Napoli, affinché il Procuratore generalerendesse un riscontro positivo o negativo. Non allega, però, che il pubblicoministero vi avesse aderito, né che, entro il termine, fosse stata presentata allaCorte territoriale una concorde dichiarazione delle parti; al contrario, dalla letturadegli atti si desume che il Procuratore generale concluse per la conferma dellasentenza impugnata.Il mancato riscontro del Procuratore generale non determina alcuna nullità. Ladisciplina non prevede un dovere della parte pubblica di rispondere alla propostao di motivare la mancata adesione, né attribuisce all’imputato un diritto alladefinizione concordata; tantomeno il silenzio può valere come consenso. [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere stata posta a conoscenza della proposta, nonaveva, pertanto, il dovere di attivarsi per acquisire il consenso della parte pubblicao di pronunciarsi su un negozio processuale non perfezionato.Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente definito il giudizio nelleforme ordinarie, pronunciando sui motivi devoluti, senza alcun concretopregiudizio per la parte, che ha conservato integre le proprie facoltà difensive.3. Anche il secondo motivo è inammissibile.3.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanzegiudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione(Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del23/05/2007, Rv. 236992-01). Analogo principio vale per la determinazione dellapena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01), e pergli aumenti in continuazione (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01).3.2. Nel caso concreto, la censura non si confronta adeguatamente con lamotivazione della sentenza impugnata e, nella sostanza, sollecita una nuovavalutazione di merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede dilegittimità in presenza di una motivazione non manifestamente illogica.Deve anzitutto rilevarsi che le circostanze attenuanti generiche non sono statenegate, ma sono state riconosciute già dal Tribunale e considerate dalla Corte diappello nel trattamento sanzionatorio complessivo. La Corte territoriale ha soltantoescluso che vi fossero elementi idonei a giustificare un più favorevole giudizio dibilanciamento rispetto all’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2cod. pen.La motivazione resa sul punto è congrua e immune da vizi logici manifesti. LaCorte di appello ha evidenziato che la condotta complessiva dell’imputato eraespressiva di non lieve trasgressività, essendo egli stato sorpreso fuori dal luogodegli arresti domiciliari, a bordo di un motociclo, senza patente, e avendo fornitofalse generalità ai militari operanti al fine di sottrarsi alle conseguenzedell’accertamento.Ha inoltre rilevato l’assenza di concreti elementi valutabili in senso favorevole,così escludendo la possibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuantigeneriche. Tale valutazione, fondata sulle modalità del fatto e sulla complessivacondotta dell’imputato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e nonpresenta profili di manifesta illogicità.Il ricorrente evidenzia, quale elemento positivo, la volontà dell’imputato didefinire il giudizio di appello mediante concordato e di rinunciare ai motivi.La deduzione non è decisiva.In primo luogo, come già rilevato, non risulta perfezionato alcun accordo exart. 599-bis cod. proc. pen., essendo stata prospettata soltanto una propostaunilaterale della difesa, non accolta dal Procuratore generale.In secondo luogo, la proposta unilaterale di definizione concordata, funzionaleanche a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, non costituisce, diper sé, indice univoco di resipiscenza. Essa può essere valutata, se ritualmenteportata a conoscenza del giudice, nel complessivo apprezzamento della personalitàdell’imputato, ma non impone un giudizio di prevalenza delle circostanzeAncor più a monte, non può addebitarsi alla Corte territoriale di non averevalutato un atto che, secondo lo stesso ricorso, non le era pervenuto.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento di una sommain favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 1° luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]