CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 1968
Cassazione n. 38596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, non avendo presentato la dichiarazione obbligatoria, in qualità di legale rappresentante della FIN-CER S.r.l., al fine di evadere l'imposta sui redditi della società. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. L'art. 581 lett 4) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Nel caso di specie, il ricorrente prospetta deduzioni del tutto generiche e prive di qualunque esplicitazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di proscioglimento. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]