CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 22870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13179/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1176/2019 depositata il19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1176/2019, in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], di accertamento della nullità dell’operazione di acquisto di obbligazioni Argentina, posta in essere dalla Mannocchia per iltramite dell’allora Banca 121, nel febbraio 2001, in difetto di valido contratto-quadro, con condanna della convenuta alla restituzione dell’indebito, ha riformato la decisione di primo grado, con la quale la banca convenuta era stata condannata alla restituzione all’attrice di € 224.848,45, mentre l’attrice era stata condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’intermediario finanziario, alla restituzione di € 53.787,26, a titolo di cedole incassate, e, operata la compensazione tra i rispettivi debiti e crediti, la banca era stata condannata al versamento all’attrice dell’importo di € 171.061, 19. In particolare, i giudici di appello, in accoglimento dell’appello incidentale della Banca, hanno respinto tutte le domande proposte dalla Mannocchia, dichiarando assorbite le domande proposte in via riconvenzionale dalla banca, rilevando che, ai fini della validità, per requisito di forma ad substantiam, del contratto-quadro, posto a fondamento dell’ordine di negoziazione, era sufficiente, allaluce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018, la sottoscrizione da parte della Mannocchia, sussistente nella specie, dovendo il consenso dell’intermediario desumersi da comportamenti concludenti di quest’ultimo, il quale aveva eseguito diversi ordini di acquisto per la cliente, che ne aveva incassato i proventi, e ordini di vendita di una parte dei titoli Argentina; di conseguenza, per effetto della riforma in appello, in accoglimento della domanda svolta dalla banca (in comparsa di costituzione e risposta, da vagliarsi nel suo complesso), che poteva essere proposta nella stessa fase di gravame senza violazione del divieto di domande nuove sancito dall’art.345 c.p.c., l’appellante Mannocchia doveva essere condannata alla restituzione delle somme percepite in esecuzione dell’ordinanza ex art.702 bis c.p.c.. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato 19/4/2019, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato 28/5/2019). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., per avere la Corte d’appell o condannato essa appellante alla restituzione di quanto riscosso in esecuzione dell’ordinanza ex art.702 bis c.p.c. di primo grado, malgrado la banca appellata e appellante incidentale non avesse (pagg. 7 e 8 del ricorso per cassazione), nella comparsa di costituzione in appello e precisamente nelle conclusioni ivi formulate, (ritrascritte nel presente ricorso), avanzato alcuna domanda restitutoria, seppure avesse «accennato all’argomento restituzione nel corpo della sua comparsa», con conseguente rinuncia; con il secondo motivo, si denuncia la nullità conseguente «del capo di sentenza per vizio di ultrapetizione». 2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate. Come rilevato nella sentenza impugnata e come si evince dal contenuto della memoria di costituzione in appello, ritrascritta per estratto dalla controricorrente, la banca, appellante incidentale, aveva dedicato un motivo di appello alla domanda di restituzione di «quanto versato in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva». La Corte d’appello del tutto correttamente ha vagliato il contenuto complessivo, inequivoco, dell’appello, non assumendo alcun rilievo, come rinuncia alla domanda formulata nel corpo dell’atto, l’omessa riproposizione da parte della banca nelle conclusioni della suddetta memoria di costituzione in appello della domanda restitutoria. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 3041/2007) ha da tempo chiarito che «L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria». E si è ribadito (Cass. 19630/2011) che «in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa». 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dov