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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 34616/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29130-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 238 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1573/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 867/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 29130/2018 RILEVATO che, con sentenza pubblicata il 9.5.2018, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 217/2016, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo n. 247/2015, emesso dal Tribunale di Bologna in favore del Pancaldi, con cui era stato intimato alla stessa di corrispondere a quest'ultimo «le retribuzioni non percepite sulla base della dichiarazione di illegittimità della cessione del contratto individuale di lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].»; che per la cassazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, preliminarmente, deve rilevarsi che [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 23.6.2020, «con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia»; che, pertanto, deve ritenersi che le parti non abbiano più interesse a proseguire il processo; che va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29130-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 238 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1573/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 867/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 29130/2018 RILEVATO che, con sentenza pubblicata il 9.5.2018, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 217/2016, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo n. 247/2015, emesso dal Tribunale di Bologna in favore del Pancaldi, con cui era stato intimato alla stessa di corrispondere a quest'ultimo «le retribuzioni non percepite sulla base della dichiarazione di illegittimità della cessione del contratto individuale di lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].»; che per la cassazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, preliminarmente, deve rilevarsi che [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 23.6.2020, «con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia»; che, pertanto, deve ritenersi che le parti non abbiano più interesse a proseguire il processo; che va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso n
Decreto Cassazione n. 34616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris