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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30745/2026

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lo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;Udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 20 luglio 2025, la Corte di appello di Roma, in riformadella sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2024, ha assolto ClaudioCoratti dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per non avere commessoil fatto riducendo la pena per il residuo reato di bancarotta distrattiva, ascrittoglinella qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] (STI) s.r.l. dichiarata fallita il 22 ottobre 2018.In particolare, il Tribunale aveva accertato che la società fallita era stataamministrata fino al 16 luglio 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel 2014, aveva costituitouna nuova società denominata [OSCURATO:PERSONA], avente identici sede, oggettosociale, clienti e fornitori della società STI; il suddetto, inoltre, nel periodo 2012-2014, aveva attivato un finanziamento soci per l’importo di euro 105.000effettuando, tuttavia, prelievi in suo favore, a titolo di restituzioni, per ilcomplessivo importo di euro 227.800.La Corte di appello ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere assolto dal reatodi bancarotta documentale non sussistendo la prova che, dopo le sue dimissionidalla carica di amministratore della società fallita, il medesimo avesse continuatoa gestirla e ritenendo provato che lo stesso avesse consegnato al nuovoamministratore, Sammarini, la contabilità aggiornata al 19 giugno 2015.Relativamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, è statoconfermato il giudizio di condanna evidenziandosi l'accertamento di plurimiprelievi ingiustificati dal conto corrente della società riferibili al personale agiredel [OSCURATO:PERSONA], e la mancanza di giustificazioni da parte del medesimo da cui inferirel'inerenza delle operazioni effettuate all'interesse della società rappresentata.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto a firma del suo difensore difiducia.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.530,546 e 192 cod.proc. pen. e vizio di motivazione.

Deduce che l'assoluzione delCoratti dalla bancarotta documentale avrebbe dovuto influire anche sullavalutazione della contestata condotta distrattiva: considerato che il fulcrodell'accusa mossa all'imputato risiede nella mancata dimostrazione dellasussistenza di una delibera assembleare di autorizzazione ai prelievi dai contisocietari, avrebbe dovuto darsi risalto alla sopravvenuta impossibilità direcuperare tale delibera per effetto della avvenuta consegna della documentazionecontabile al nuovo amministratore Sammarini, per come dimostrato anchedall’assoluzione, intervenuta in favore del ricorrente, in merito alla contestatabancarotta documentale.Inoltre, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericoloconcreto e non sussisterebbero elementi per ritenere che la condotta distrattivaavesse determinato un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità delpatrimonio della stessa.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art.530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione deducendo che la stessaCorte territoriale pur minimizzando la portata della produzione documentale delladifesa, avrebbe dato, tuttavia, atto dell'esistenza di conti correnti della società, suiquali erano stati effettuati dai versamenti a titolo di finanziamento soci.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte,ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione èsufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccaredal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile per ilpatrimonio sociale, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensioneda parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concretol'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto taledepauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto delfallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 - 01Rv. 209801; Sez. 5,n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655).La bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione,ovvero nella determinazione dolosa del dissesto) «non consiste soltanto - com'èovvio - nella dismissione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore alvalore reale, ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbenecorrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamentoall'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto laliceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore,sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare leragioni del ceto creditorio»( Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818 – 01).Anche le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, ai fini della sussistenza delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di unnesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento societario,essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresadestinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; in motivazione èstato anche precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano staticommessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresanon versava in condizioni di insolvenza (Sez.U., n. 22474 del 31/03/2016, Rv.266804).2.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente – oltre a non chiarire a quale titolo lerisorse finanziarie sarebbero state conferite alla società- non si confronta con iltenore della motivazione spesa dalla Corte di appello, appagante e che sfugge aqualsiasi censura di manifesta illogicità, secondo la quale l’imputato risulta avereeffettuato prelievi per un importo complessivo pari ad euro 227.000 ( in assenzaperaltro di qualsiasi delibera sociale che lo autorizzasse in tal senso) a fronte difinanziamenti documentati come erogati in favore della medesima società pari asoli euro 105.000.In ogni caso deve ricordarsi che, secondo un costante insegnamento di questaCorte, in ipotesi di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versatedevono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essererestituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi,quindi, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione neiconfronti dell'amministratore di una società che proceda al rimborso difinanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso dispecie, della postergazione, di cui all'art. 2476 cod. civ. (Sez. 5, n. 50188 del10/05/2017, Rv. 271775; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Rv. 264277)Quanto alla dedotta sussistenza di altri conti correnti della società – sologenericamente addotti - risulta del tutto corretta la motivazione dei giudici dimerito che hanno ritenuto priva di supporto documentale la stessa circostanza.

Ladifesa formula censure generiche rispetto a tale motivazione, appellandosi ad unragionamento astratto - secondo il quale l’imputato si sarebbe trovatonell’impossibilità di fornire documentazione relativa ad ulteriori finanziamentierogati in favore della società per avere consegnato tutta la documentazionecontabile al nuovo amministratore- senza considerare che la dimostrazione dellacircostanza dedotta, in ordine alla sussistenza di altri versamenti effettuati e dialtri conti correnti della società sui quali gli asseriti versamenti sarebbero confluiti,avrebbe potuto essere fornita, seguendo una direzione inversa, anche attraversoeventuali altre tracce contabili delle quali il ricorrente in quanto, in ipotesi,erogatore, avrebbe dovuto avere disponibilità, così da documentare la fuoriuscitadalla sua sfera patrimoniale di altre risorse in favore del patrimonio sociale.3.

In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;Udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 20 luglio 2025, la Corte di appello di Roma, in riformadella sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2024, ha assolto ClaudioCoratti dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per non avere commessoil fatto riducendo la pena per il residuo reato di bancarotta distrattiva, ascrittoglinella qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] (STI) s.r.l. dichiarata fallita il 22 ottobre 2018.In particolare, il Tribunale aveva accertato che la società fallita era stataamministrata fino al 16 luglio 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel 2014, aveva costituitouna nuova società denominata [OSCURATO:PERSONA], avente identici sede, oggettosociale, clienti e fornitori della società STI; il suddetto, inoltre, nel periodo 2012-2014, aveva attivato un finanziamento soci per l’importo di euro 105.000effettuando, tuttavia, prelievi in suo favore, a titolo di restituzioni, per ilcomplessivo importo di euro 227.800.La Corte di appello ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere assolto dal reatodi bancarotta documentale non sussistendo la prova che, dopo le sue dimissionidalla carica di amministratore della società fallita, il medesimo avesse continuatoa gestirla e ritenendo provato che lo stesso avesse consegnato al nuovoamministratore, Sammarini, la contabilità aggiornata al 19 giugno 2015.Relativamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, è statoconfermato il giudizio di condanna evidenziandosi l'accertamento di plurimiprelievi ingiustificati dal conto corrente della società riferibili al personale agiredel [OSCURATO:PERSONA], e la mancanza di giustificazioni da parte del medesimo da cui inferirel'inerenza delle operazioni effettuate all'interesse della società rappresentata.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto a firma del suo difensore difiducia.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.530,546 e 192 cod.proc. pen. e vizio di motivazione. Deduce che l'assoluzione delCoratti dalla bancarotta documentale avrebbe dovuto influire anche sullavalutazione della contestata condotta distrattiva: considerato che il fulcrodell'accusa mossa all'imputato risiede nella mancata dimostrazione dellasussistenza di una delibera assembleare di autorizzazione ai prelievi dai contisocietari, avrebbe dovuto darsi risalto alla sopravvenuta impossibilità direcuperare tale delibera per effetto della avvenuta consegna della documentazionecontabile al nuovo amministratore Sammarini, per come dimostrato anchedall’assoluzione, intervenuta in favore del ricorrente, in merito alla contestatabancarotta documentale.Inoltre, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericoloconcreto e non sussisterebbero elementi per ritenere che la condotta distrattivaavesse determinato un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità delpatrimonio della stessa.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art.530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione deducendo che la stessaCorte territoriale pur minimizzando la portata della produzione documentale delladifesa, avrebbe dato, tuttavia, atto dell'esistenza di conti correnti della società, suiquali erano stati effettuati dai versamenti a titolo di finanziamento soci.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte,ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione èsufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccaredal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile per ilpatrimonio sociale, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensioneda parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concretol'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto taledepauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto delfallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 - 01Rv. 209801; Sez. 5,n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655).La bancarotta fraudolenta (nelle forme della distrazione o della dissipazione,ovvero nella determinazione dolosa del dissesto) «non consiste soltanto - com'èovvio - nella dismissione di beni senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore alvalore reale, ma è integrata pure da attività e comportamenti che, sebbenecorrispondenti all'esercizio di facoltà legittime riconosciute dall'ordinamentoall'imprenditore, tuttavia rechino consapevolmente danno all'impresa, in quanto laliceità di ogni operazione dipende dai suoi riflessi sul patrimonio dell'imprenditore,sulla "salute" dell'impresa e sulla capacità dei beni aziendali di soddisfare leragioni del ceto creditorio»( Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818 – 01).Anche le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, ai fini della sussistenza delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di unnesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento societario,essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresadestinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; in motivazione èstato anche precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano staticommessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresanon versava in condizioni di insolvenza (Sez.U., n. 22474 del 31/03/2016, Rv.266804).2. Nella fattispecie in esame, il ricorrente – oltre a non chiarire a quale titolo lerisorse finanziarie sarebbero state conferite alla società- non si confronta con iltenore della motivazione spesa dalla Corte di appello, appagante e che sfugge aqualsiasi censura di manifesta illogicità, secondo la quale l’imputato risulta avereeffettuato prelievi per un importo complessivo pari ad euro 227.000 ( in assenzaperaltro di qualsiasi delibera sociale che lo autorizzasse in tal senso) a fronte difinanziamenti documentati come erogati in favore della medesima società pari asoli euro 105.000.In ogni caso deve ricordarsi che, secondo un costante insegnamento di questaCorte, in ipotesi di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versatedevono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essererestituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi,quindi, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione neiconfronti dell'amministratore di una società che proceda al rimborso difinanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso dispecie, della postergazione, di cui all'art. 2476 cod. civ. (Sez. 5, n. 50188 del10/05/2017, Rv. 271775; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Rv. 264277)Quanto alla dedotta sussistenza di altri conti correnti della società – sologenericamente addotti - risulta del tutto corretta la motivazione dei giudici dimerito che hanno ritenuto priva di supporto documentale la stessa circostanza. Ladifesa formula censure generiche rispetto a tale motivazione, appellandosi ad unragionamento astratto - secondo il quale l’imputato si sarebbe trovatonell’impossibilità di fornire documentazione relativa ad ulteriori finanziamentierogati in favore della società per avere consegnato tutta la documentazionecontabile al nuovo amministratore- senza considerare che la dimostrazione dellacircostanza dedotta, in ordine alla sussistenza di altri versamenti effettuati e dialtri conti correnti della società sui quali gli asseriti versamenti sarebbero confluiti,avrebbe potuto essere fornita, seguendo una direzione inversa, anche attraversoeventuali altre tracce contabili delle quali il ricorrente in quanto, in ipotesi,erogatore, avrebbe dovuto avere disponibilità, così da documentare la fuoriuscitadalla sua sfera patrimoniale di altre risorse in favore del patrimonio sociale.3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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