CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 dicembre 2016
Cassazione n. 10533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15083/2017 R.G. proposto da : Comune di Latina, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]) dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e dife nde per procur a specialeallegata a margine de l ricorso -ricorrente - contro Salvatore DIRUGGIERO, Simone ALLOCCA e Gennaro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la Sentenza della Corted’Appello di Roma n. 5796 /2016 depositata il 16/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Comune di Latina ricorre per la cassazione del la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma , rigettando il gravame contro la decisione di primo grado de l Tribunale di Latina, ha confermato il parziale accoglimento delle domande proposte dai lavoratori subordinati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna dell’ente comunale al pagamento delle differenze retributive derivantidall’accertata applicabilità ai relativi rapporti di lavoro a tempo determinato del CCNL Autoferrotranvieri, in luogo del CCNL per il personale del comparto enti locali, cui facevano rinvio i singoli contratti individuali. La Corte d’appello, constatata la pacifica circostanza che il Comune di Latina applicava il CCNL Autoferrotranvieri agli autisti assunti a tempo indeterminato, ha ritenuto necessaria l’applicazione della medesima normativa contrattuale collettiva anche ai lavoratori assunti, per svolgere le medesime mansioni, con contratti di lavoro a tempo determinato, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e imposto anche dalla normativa eurounitaria (Direttiva 1999/70/CE). Il ricorso è articolato in tre motivi. I lavoratori, ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato, sono rimasti intimati. La causa viene trattata in cameradi consiglio ai sensi dell’art 380 - bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo,il ricorrent e denuncia « violazione della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.199, clausola 4. Erronea e falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato».2. Il secondo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Contrasto con il principio di estensione soggettiva del giudicato, con conseguente applicazione del trattamento contrattuale oltre la sfera dei lavoratori interessati». 3. Il terzo motivo denuncia «violazione degli artt. 437 c.p.c. e dell’art. 5 della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo». 4. In sintesi, il Comune di Latina afferma che l’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri ai rapporti di lavoro con gli autisti assuntia tempo indeterminato non era frutto di una scelta discriminatoria nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ai quali applicava il CCNL enti locali , bensì del la necessaria esecuzione di due sentenze , non impugnate e passate in giudicato, pronunciate dal Pretore di Latina , con riguardo ai lavori a tempo indeterminato,nel 1982 e nel 1983. Inoltre, il ricorrente contesta alla C orte d’appello di avere dichiarato inammissibile, perché non proposta in primo grado, la questione sollevata con riferimento al fatto che i contratti di lavoro vennero conclusi all’esito di una procedura di selezione pubblica il cui bando prevedeva l’applicazione del CCNL enti locali , sicché la pronuncia favorevole ai lavoratori non avrebbe potuto essere adottatasenza la previa disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto. 5.È fondato – ed assorbente – il primo motivo di ricorso, perché, sia pure in base a un diverso percorso argomentativo, è corretta la censura chei giudici di merito hanno fatto un’err ata applicazione del principio di non discriminazione in un a situazione in cui quel principio non può operare.5.1.Questa Corte si è già più volte pronunciata in altre cause del tutto analoghe (Cass. nn. 40210/2021, 38897/2021, 6717/2021, 6501/2021, 6094/2021,6090/2021)e ai principi ivi affermati si intende darecontinuità anche in questa sede . 5.2.Si è in primo luogo ribadito che qualora il servizio di trasporto pubblicosia espletato dal Comune mediante gestione diretta in economia – sicch é i dip endenti ad esso addetti vengano ad essere stabilmente inseriti nellaorganizzazione del Comune – il rapporto di lavoro ha natura pubblicistica e, a seguito della privatizzazione, ricade nella disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 15167/ 2012 ; Cass ., Sez. Un. , nn. 14852/2006, 1240/2004, 12097/2003). 5.3.Si è altresì evidenziato che il datore di lavoro pubblico –a differenza del datore di lavoro privato – non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei lavoratori , ma è obbligato ad attenersi alla disciplina della contrattazione del comparto, per quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001(disposizioni corrispondenti a quelle precedentemente contenute negli artt. 2, comma 3, e 49 del d.lgs. n. 29 del 1993). P ertanto, l ’ adozione da parte della P ubblica Amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale vengaattribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non èsufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al lavoratore medesimo, giacchéla misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n. 15902/2018). 5.4. Nella fattispecie di causa, poich é è pacifico che il Comune di Latina gestiva in economia il servizio di trasporto pubblico, ai dipendenti addetti al servizio – tanto se assunti a termine, come gli odierni intimati, quanto se assunti a tempo indeterminato– doveva essere applicato il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] cali (i mproprio è invece il riferimento al [OSCURATO:PERSONA], poiché detto contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e nondei dipendenti del Comune). 5.5. La sentenza impugnata ha ritenuto che la necessità di applicare anche ai lavoratori a tempo determinato il CCNL Autoferrotranvieriderivasse dal principio di non discriminazione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato, aiquali – rileva la Corte d’appello – il predetto CCNL veniva applicato senza distinguere tra i lavoratori che erano stati parti nei processi davanti al Pretore del lavoro (ottenendo i relativi giudicati favorevoli) e gli altri lavoratori assunti con il medesimo tipo di contratto. Se er a dunque lo stesso Comune di L atina ad applicare il CCNL Autoferrotranvierial di là dei limiti soggettivi del giudicato, la C orte territoriale ha ritenuto discriminatorio opporre quel limite ai soli lavoratori a tempo determinato. 5.6. Sennonché, ammesso e non concesso che il giudicato sul CCNL da applicare, una volta ottenuto da alcuni lavoratori , comporti la necessaria applica zione de l medesimo contratto collettivo anche ai lavoratori esterni ai limiti soggettivi de l giudicato, rimane in ogni caso da considerare che la ultrattività del giudicato nei rapporti di durata incontra un generale limite oggettivo.In particolare, se è vero che la pronuncia giudiziale inerente a un rapporto di durata è destinata a proiettarsi in futuro, la portata precettiva del giudicato esplica i suoi effetti nel tempo successivo alla sua emanazione rebus sic stantibus (Cass., Sez. Un., n n . 13916/2006, 383/ 1999 ; Cass. nn. 10156/2017, 15493/2015, 15931/ 2004 , 16959/2003 ).Pertanto un diverso assetto degli interessi coinvolti puòessere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità delgiudicato, qualora si accerti una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. 5.7. Nella fattispecie di causa, è evidente il mutamento della disciplinagiuridica del rapporto di lavoro intervenuto dopo la formazione dei giudicati, in ragione dalla privatizzazione dell’anno 1993.Il vincolo del giudicato cessò di produrre effetti già in forza della disciplina introdot ta dal d . l gs. 29 del 1993 il cui art. 2, comma 3,dispone va: «I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e lemodalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2». Tale ultima disposizione introdu sse il principio di parità di trattamento contrattuale,con quanto ne consegue in punto di inderogabilità della disciplina delcomparto. 5.8. Il giudicato formatosi anteriormente a tale riforma normativa non poteva dunque fondare il diritto dei dipendenti del Comune all’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, perché dopo laprivatizzazione non era più quella la regula iuris del loro rapporto di lavoro. Con riferimento al caso qui in esame, ciò comporta che il principio di non discriminazione nonpoteva essere invocato per estendere ai dipendenti a termine queltrattamento economico, mantenuto illegittimamente per i dipendenti a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] è infatti tenuta a recupere quanto corrisposto ai dipendenti in violazione delle previsioni del contratto dicomparto, per quanto previsto dalla disposizione dell’art. 45 deld.lgs. n. 165 del 2001 .5.9. Deve essere, conclusivamente, ribadito che nel pubblico impiego privatizzato la non discriminazione del dipendente a termine va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dall’Amministrazione datrice di lavoro ai dipendenti di ruolo in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubblico non ha alcun potere di disposizione. La comparazione non può esse re effettuata, invece, rispetto ad un trattamento economico diversoda quello della contrattazione collettiva del comparto, che sia stato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato in via di fatto, in quantoillegittimo e soggetto a recupero. 6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, seppure per ragioni di diritto parzialmente diverse da quelle invocate dal Comune di Latina, giacché rispetto alla individuazione dei principi didiritto questa Corte non è vincolata alle prospettazioni di parte, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto ( Cass. nn. 27704/2020, 18775/2017, 3437/2014). 7. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto delle domand e originari e degli intimati, lecui pretese erano basat e esclusivamente sulla (prospettata, ma insussistente) violazione del principio di non discriminazione. 8. Accolto il ricorso e decisa la causa nel merito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali relative all’intero processo, tenuto conto del diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimitàrispetto alle due conformi pronunce di merito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ,