Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47957/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile; Considerato che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso (pp. 4 e 5) l'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile; Considerato che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso (pp. 4 e 5) l'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris