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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41435/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di violazione di domicilio e lesioni personali, entrambi contestati in forma aggravata.

Considerato che manifestamente infondato è il motivo di ricorso - proposto per vizio di motivazione in merito sia all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sia al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 2), cod. pen. - che, articolando doglianze meramente reiterative di quelle già proposte in sede di appello, rispetto alle quali la corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente, ha escluso ogni profilo di fondatezza, si risolve nella prospettazione difensiva in un'alternativa e non credibile - siccome non riscontrata - ricostruzione fattuale della vicenda, non ammissibile in sede di legittimità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di violazione di domicilio e lesioni personali, entrambi contestati in forma aggravata. Considerato che manifestamente infondato è il motivo di ricorso - proposto per vizio di motivazione in merito sia all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sia al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 2), cod. pen. - che, articolando doglianze meramente reiterative di quelle già proposte in sede di appello, rispetto alle quali la corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente, ha escluso ogni profilo di fondatezza, si risolve nella prospettazione difensiva in un'alternativa e non credibile - siccome non riscontrata - ricostruzione fattuale della vicenda, non ammissibile in sede di legittimità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 41435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris