CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ismail ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rimini di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, codice strada (in Rimini, 1/8/2021); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al diniego delle generiche giustificato dai giudici del merito anche alla luce della negativa personalità dell'imputato, siccome gravata da precedenti condanne (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/Io, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); nonché alla mancata sostituzione della pena, anch'essa motivata con una prognosi negativa operata alla stregua del numero dei precedenti e della commissione del reato a breve distanza dalla espiazione di una pena (sez. 4, n.1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799-01; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La Pre41eiIìte [OSCURATO:PERSONA] t'lla /erra