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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04023/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] uvvesu sentenza del -1/0 2025 dela CORTE E D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che na parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano, condannando il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, commi 1 e 2, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 624, 625, comma 1, c..2 cod. ben: - non è deducble in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso (Sez. 2, n. 42046 ce; 17/07/21u19, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carioio e altri, Rv. 260608; Se2. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma l_ lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argorrentafivo ci&:b sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, ma la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc, pen.: in particolare le sentenze di merito, in doppia conforme, riferiscono che l'imputato era presente all'atto della verifica; quella di primo grado, richiamata da quella di appello, riferisce dell'esistenza di un contratto di affitto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con i proprietari, a riprova della stabilità della fruizione: inoltre ., 5 contratto per la fornitura antecedete era stato risolto per rncuosim , ma [OSCURATO:PERSONA] fo energ ia senza alcun contratto.

Con l'insieme di tali elementi non si confronta in modo puntuale il motivo di ricorso, che per altro non deduce alcun travisamento in modo specifico; [OSCURATO:PERSONA] che fl secondo motivo di r corso - che contesta violazione di legge ; ex art. 606 cod. oroc, nen. in ordine aia mancata applicazione deil'art 62-bis cod. pen. in considerazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. - è anche in questo caso reiterativo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma ne escludeva la prevalenza.

La Corte di Appello, sul punto ; si rimette alla medesima decisione, offrendo una v'aizione congrua ed adeguata (si vedano, pagg. 2 e 3, della sentenza impugnata) rilevando come i motivi che avevano fondato il primo giudizio di equivalenza - mancata conoscenza della quantità di energia prelevata, non eclatante gravità dei fatti - risultavano adeguati e gli stessi elementi vengono nuovamente richiamati dal motivo di ricorso in esame.

D'altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre,zionaie tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione- come è nei caso in esame - tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenze si sia limitata a riterieria la più idonea a realizzare l'adeguatezza della te n .cci- cn,: U .10713 ne; 25/92/2010, Contaido, Rv, 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dC ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] uvvesu sentenza del -1/0 2025 dela CORTE E D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che na parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano, condannando il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, commi 1 e 2, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 624, 625, comma 1, c..2 cod. ben: - non è deducble in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso (Sez. 2, n. 42046 ce; 17/07/21u19, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carioio e altri, Rv. 260608; Se2. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma l_ lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argorrentafivo ci&:b sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, ma la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc, pen.: in particolare le sentenze di merito, in doppia conforme, riferiscono che l'imputato era presente all'atto della verifica; quella di primo grado, richiamata da quella di appello, riferisce dell'esistenza di un contratto di affitto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con i proprietari, a riprova della stabilità della fruizione: inoltre ., 5 contratto per la fornitura antecedete era stato risolto per rncuosim , ma [OSCURATO:PERSONA] fo energ ia senza alcun contratto. Con l'insieme di tali elementi non si confronta in modo puntuale il motivo di ricorso, che per altro non deduce alcun travisamento in modo specifico; [OSCURATO:PERSONA] che fl secondo motivo di r corso - che contesta violazione di legge ; ex art. 606 cod. oroc, nen. in ordine aia mancata applicazione deil'art 62-bis cod. pen. in considerazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. - è anche in questo caso reiterativo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma ne escludeva la prevalenza. La Corte di Appello, sul punto ; si rimette alla medesima decisione, offrendo una v'aizione congrua ed adeguata (si vedano, pagg. 2 e 3, della sentenza impugnata) rilevando come i motivi che avevano fondato il primo giudizio di equivalenza - mancata conoscenza della quantità di energia prelevata, non eclatante gravità dei fatti - risultavano adeguati e gli stessi elementi vengono nuovamente richiamati dal motivo di ricorso in esame. D'altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre,zionaie tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione- come è nei caso in esame - tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenze si sia limitata a riterieria la più idonea a realizzare l'adeguatezza della te n .cci- cn,: U .10713 ne; 25/92/2010, Contaido, Rv, 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dC ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consglie
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