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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 29657/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 07/04/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 210,00 di multa, in relazione al reato a lui ascritto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge quanto alla qualificazione della fattispecie di reato ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

Pacificamente, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di procioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761).

Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, va ricordato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116).

Nel caso in esame non emerge dal capo di imputazione alcuna incoerenza palese né alcuna manifesta inconfigurabilità della circostanza aggravante della destrezza.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 07/04/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 210,00 di multa, in relazione al reato a lui ascritto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge quanto alla qualificazione della fattispecie di reato ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Pacificamente, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di procioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761). Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, va ricordato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116). Nel caso in esame non emerge dal capo di imputazione alcuna incoerenza palese né alcuna manifesta inconfigurabilità della circostanza aggravante della destrezza. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/
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