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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 35985/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30533-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 30533 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 138/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione categoria VO attraverso la neutralizzazione opzionale della contribuzione non utile meno favorevole relativa alle ultime 208 settimane e, per l’effetto, condannare l’Istituto al pagamento delle differenze maturate a tale titolo dal 1° gennaio 2006, oltre agli interessi legali sui ratei arretrati; 2.la Corte, in sintesi, dopo avere ricordato che il termine di decadenza introdotto dall’art. 38 comma 1, lett. d), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azionigiudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011), ha constatato che la domanda giudiziale del ricorrente era stata proposta con ricorso depositato ben oltre il triennio decorrente dal 6 luglio 2011; la Corte non ha accolto neanche la richiesta subordinata dell’appellato di riforma solo parziale della sentenza di primo grado con riconoscimento delle differenze di rateo a decorrere dal triennio Ric. 2021 n. 30533 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -3- precedente il deposito del ricorso giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, commi secondo e sesto del d.p.r. n. 639/1970 e dell’art. 6 del d.l. n. 103/1991;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso l’Istituto; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell'art. 47, commi secondo e sesto, del DPR 639/70, come interpretato autenticamente dall'art. 6 D.L. n. 103/91 convertito in Legge n. 166/91 (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.pc.) nonché - per gli stessi motivi - violazione ed errata applicazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 della Costituzione (in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la disciplina richiamata nella parte in cui ha ricollegato all'intercorsa decadenza un effetto totalmente estintivo del diritto, mentre, in caso di prestazioni pensionistiche rateali, la decadenza sostanziale produce l'effetto di estinguere il diritto a percepire le sole differenze di rateo maturate prima dell'ultimo triennio; 2.il motivo è fondato alla stregua della più rece nte giurisprudenza di legittimità (v.

Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 12278 del 2022; alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), che ha affermato il seguente principio di diritto: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si Ric. 2021 n. 30533 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -4- applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”;

3. pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata e rinvioalla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30533-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 30533 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 138/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione categoria VO attraverso la neutralizzazione opzionale della contribuzione non utile meno favorevole relativa alle ultime 208 settimane e, per l’effetto, condannare l’Istituto al pagamento delle differenze maturate a tale titolo dal 1° gennaio 2006, oltre agli interessi legali sui ratei arretrati; 2.la Corte, in sintesi, dopo avere ricordato che il termine di decadenza introdotto dall’art. 38 comma 1, lett. d), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azionigiudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011), ha constatato che la domanda giudiziale del ricorrente era stata proposta con ricorso depositato ben oltre il triennio decorrente dal 6 luglio 2011; la Corte non ha accolto neanche la richiesta subordinata dell’appellato di riforma solo parziale della sentenza di primo grado con riconoscimento delle differenze di rateo a decorrere dal triennio Ric. 2021 n. 30533 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- precedente il deposito del ricorso giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, commi secondo e sesto del d.p.r. n. 639/1970 e dell’art. 6 del d.l. n. 103/1991; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso l’Istituto; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell'art. 47, commi secondo e sesto, del DPR 639/70, come interpretato autenticamente dall'art. 6 D.L. n. 103/91 convertito in Legge n. 166/91 (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.pc.) nonché - per gli stessi motivi - violazione ed errata applicazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 della Costituzione (in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la disciplina richiamata nella parte in cui ha ricollegato all'intercorsa decadenza un effetto totalmente estintivo del diritto, mentre, in caso di prestazioni pensionistiche rateali, la decadenza sostanziale produce l'effetto di estinguere il diritto a percepire le sole differenze di rateo maturate prima dell'ultimo triennio; 2.il motivo è fondato alla stregua della più rece nte giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 12278 del 2022; alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), che ha affermato il seguente principio di diritto: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si Ric. 2021 n. 30533 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”; 3. pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata e rinvioalla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa compo
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