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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2020

Cassazione n. 03168/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso l’indirizzo Pec del difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 1199, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] il 17.9.2020, e pubblicata il 28.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’8.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Manutenzione ordinaria edifici residenziali -Art. 1, co. 1, l. n. 449/97 - Deducibilità del 36% - Applicabilità ad edificio non condominiale - Rilievo nomofilattico. 1.

A seguito di controllo formale eseguito ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, e della comunicazione di avviso bonario avverso cui il contribuente aveva proposto istanza di annullamento in autotutela, l’Ente impositore notificava a [OSCURATO:PERSONA] le cartelle di pagamento n. 095 2016 0003298624, relativa ad Irpef 2011 (Euro 223,00), e n. 095 2016 0008164746, relativa ad Irpef 2012 (Euro 223,00), con le quali rettificava i dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi dal contribuente, negando la detraibilità della quota del 36% delle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni di un fabbricato, come disciplinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997.

2. Il contribuente proponeva impugnativa delle cartelle esattoriali innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che l’agevolazione competa non solo nell’ipotesi di spese sostenute per la manutenzione di un edificio condominiale, ma pure in relazione alle parti comuni di un edificio residenziale, condizione ricorrente nel caso di specie.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio ha spiegato appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].

La CTR ha ritenuto che l’agevolazione debba essere riconosciuta esclusivamente in riferimento alle parti comuni di un edificio in condominio, ed ha pertanto riformato la decisione di primo grado, riaffermando la piena legittimità ed efficacia delle cartelle esattoriali impugnate.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, per avere il giudice dell’appello ritenuto che il beneficio fiscale non risulti riconoscibile in relazione ai lavori di manutenzione eseguiti su una unità immobiliare residenziale che abbia parti comuni, quando tra i comproprietari non sussista un condominio in senso tecnico. 2. [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti, tenuto conto del rilievo della questione oggetto di causa, nonché del mancato rinvenimento di precedenti specifici di legittimità in materia, ritiene opportuno che il giudizio sia rimesso per la decisione innanzi alla sezione tributaria, in considerazione del suo rilievo nomofilattico.

La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], affinché la causa sia chiamatain pubblica udienza innanzi alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso l’indirizzo Pec del difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 1199, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] il 17.9.2020, e pubblicata il 28.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’8.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Manutenzione ordinaria edifici residenziali -Art. 1, co. 1, l. n. 449/97 - Deducibilità del 36% - Applicabilità ad edificio non condominiale - Rilievo nomofilattico. 1. A seguito di controllo formale eseguito ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, e della comunicazione di avviso bonario avverso cui il contribuente aveva proposto istanza di annullamento in autotutela, l’Ente impositore notificava a [OSCURATO:PERSONA] le cartelle di pagamento n. 095 2016 0003298624, relativa ad Irpef 2011 (Euro 223,00), e n. 095 2016 0008164746, relativa ad Irpef 2012 (Euro 223,00), con le quali rettificava i dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi dal contribuente, negando la detraibilità della quota del 36% delle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni di un fabbricato, come disciplinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997. 2. Il contribuente proponeva impugnativa delle cartelle esattoriali innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che l’agevolazione competa non solo nell’ipotesi di spese sostenute per la manutenzione di un edificio condominiale, ma pure in relazione alle parti comuni di un edificio residenziale, condizione ricorrente nel caso di specie. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio ha spiegato appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. La CTR ha ritenuto che l’agevolazione debba essere riconosciuta esclusivamente in riferimento alle parti comuni di un edificio in condominio, ed ha pertanto riformato la decisione di primo grado, riaffermando la piena legittimità ed efficacia delle cartelle esattoriali impugnate. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, per avere il giudice dell’appello ritenuto che il beneficio fiscale non risulti riconoscibile in relazione ai lavori di manutenzione eseguiti su una unità immobiliare residenziale che abbia parti comuni, quando tra i comproprietari non sussista un condominio in senso tecnico. 2. [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti, tenuto conto del rilievo della questione oggetto di causa, nonché del mancato rinvenimento di precedenti specifici di legittimità in materia, ritiene opportuno che il giudizio sia rimesso per la decisione innanzi alla sezione tributaria, in considerazione del suo rilievo nomofilattico. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], affinché la causa sia chiamatain pubblica udienza innanzi alla
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