CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 15829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10370-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 1 presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio n. 15 presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2209/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze di accoglimento dell'appello avverso sentenza del giudice di pace con compensazione delle spese; 2. Il Comune di Firenze si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il Tribunale non ha motivato in alcun modo la compensazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, anche in violazione del principio della soccombenza 3. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del Relatore. 4. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni della compensazione delle spese di lite tra le parti, fondandola sull'incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento e sulle oscillazioni della stessa giurisprudenza di legittimità. Si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. Ric. 2021 n. 10370 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.» (ex plurimus Sez. L., Ord. n. 21157 del 2019, Sez. 6-3, Ord. n. 11815 del 2018). 5. La Corte rigetta il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] uzzi [OSCURATO:PERSONA]