CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30150/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - Decorrenza termine breve per impugnare r.g. n.30150/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2179/09/2020, pronunciata in data 5 febbraio 2020 e depositata in data 6 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Campania, sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza n. 1017/01/2018 della Commissione tributaria p rovinciale di Avellino , che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'estratto di ruolo e le plurime cartelle di pagamento riguardanti Iva, Irap, Irpef, sanzioni e diritti camerali, per gli anni 2005-2014; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell' a gente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione avvenuta il 26 marzo 2 019, a mezzo p . e . c ., al procuratore costituito della società contribuente, a fronte della notifica - idonea a fare decorrere il termine breve del gravame - della pronuncia di primo grado, avvenuta il 5ottobre 2018, direttamente alla sede dell'ADER di Avellino; -la società contribuente resiste con controricorso; -con ordinanza pronunciata in data 12 aprile 2022 e pubblicata in data 17 maggio 2022 la sesta sezione della Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria, rilevando che la causa non fosse di immediata evidenza decisoria nell'attesa della decisione delle SS.UU. sull'ordinanza interlocutoria n. 3984/22 richiamata nella memoria depositata da parte contribuente; r.g. n.30150/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25 /10/ 2016, n. 197 , per la quale la società controricorrente ha depositato memoria. -l’Agenzia ricorrente ha presentato istanza di trattazione congiunta per l’identità delle questioni e rimessione alle Sezioni Unite del presente procedimento e di quelli nn, 28082/2020, 28336/2020, 31514/2020, 31720/2020, 684/2021, 2471/2021, 3683/2021, 7828/2021, 12794/2021; Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'agente della riscossione, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione 2. La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza, unitamente ai fascicoli riguardanti la medesima questione e recanti i nn.28082/2020, 28336/2020, 31514/2020, 31720/2020, 684/2021, 2471/2021, 3683/2021, 7828/2021, 12794/2021. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo, anche per trattazione congiunta con i ricorsi recanti i nn. 28082/2020, r.g. n.30150/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 28336/2020, 31514/2020, 31720/2020, 684/2021, 2471/20