CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali aggravate, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto concorso dell'imputato nel contestato delitto di lesioni personali: - al diniego della circostanza attenuante della provocazione ed alla applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa, della cui attendibilità non vi erano motivi di dubitare, aveva riferito come fosse stato l'Usai a colpirlo con una testata al volto provocandole le lesioni poi refertate. 2 - Con le ulteriori censure si propongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, così che gli stessi difettano di specificità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte territoriale, infatti, aveva chiarito come fosse del tutto carente il requisito dell'adeguatezza della risposta alla lamentata offesa e come i plurimi precedenti specifici ostassero alla disapplicazione della recidiva. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o Palla f, t DEPOSI