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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 1940

Cassazione n. 21481/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1940 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 28.6.2021 con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Alessandria in data 30.5.2016, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di concorso in furto in abitazione aggravato, mentre è stata confermata la condanna del padre, Serafino, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti dell'approfittamento dell'età avanzata della vittima e del mezzo fraudolento (i complici si erano introdotti con uno stratagemma in casa, carpendo la fiducia dell'anziana); quanto all'aggravante delle più persone riunite, la Corte d'Appello ritiene che essa sia già stata esclusa dal disvalore complessivo del fatto in sede di commisurazione della sanzione in primo grado, a seguito dell'assoluzione di una terza coimputata, anch'ella per non aver commesso il fatto, che comunque è risultato essere stato commesso da almeno tre persone.

2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo due diversi motivi.

2.1. Con il primo, si denuncia violazione di legge e carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che non ha dato atto di quali siano gli elementi probatori aggiuntivi per tenere ferma la condanna del ricorrente rispetto alle assoluzioni nei confronti degli altri due coimputati, pronunciate per l'incertezza complessiva della loro individuazione quali complici della condotta: non basterebbe l'individuazione fotografica da parte della vittima, sulla quale si erano espressi in appello dubbi di attendibilità, né la descrizione dell'auto vista nella zona del reato come più o meno corrispondente a quella di proprietà del ricorrente.

Si eccepisce la carenza di specifica risposta ai motivi d'appello proposti, "liquidati" sbrigativamente come irrilevanti (quello riferito al modello diverso dell'auto - [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] - di proprietà dell'imputato rispetto a quella vista sulla scena del delitto da un testimone presente) ovvero superficialmente verificati (quello sull'individuazione fotografica del ricorrente da parte della persona offesa).

2.2. La seconda ragione difensiva contesta la dosimetria sanzionatoria per violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione a suo sostegno.

Anzitutto si lamenta l'incomprensibilità della statuizione relativa all'esclusione o meno della aggravante delle più persone riunite.

Sarebbe carente, altresì, la motivazione riferita alle altre aggravanti, la configurabilità delle quali è stata messa in discussione con l'atto di appello (e cioè il mezzo fraudolento e la minorata difesa), nonché alla richiesta di verifica della sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità.

Infine, si denuncia la mancata considerazione della risalenza dei precedenti penali ai quali si fa cenno motivazionale nella sentenza impugnata.3.

Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle motivazioni coerenti tra loro e conformi negli esiti decisori dei giudici di primo e secondo grado, rileva come sia il primo che il secondo motivo non si confrontino realmente con i risultati dell'istruttoria dibattimentale e la piattaforma di prova posta a sostegno della condanna.

2.1. Il primo motivo è macroscopicamente svolto secondo direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione sono precluse, come noto, al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Le ragioni che contestano gli esiti dell'individuazione fotografica dell'imputato da parte della vittima, sulla quale si erano espressi in appello dubbi di attendibilità, e cercano di scalfire il valore della prova che ha consentito di individuare l'imputato come autore del furto (sminuendo la descrizione dell'auto vista nella zona del reato come più o meno corrispondente a quella di proprietà del ricorrente) si pongono evidentemente nel perimetro di inammissibilità tracciato dalla giurisprudenza richiamata.

Egualmente è a dirsi per la critica all'analisi dei motivi d'appello, che si denuncia sbrigativa, solo perché sintetica e rapportata alla motivazione di primo grado, ove, invero, vi sono due interi paragrafi dedicati, appunto, a "Le prove" e a "La valutazione delle prove", nei quali si dà atto ampiamente dei diversi indizi, oltre al riconoscimento da parte della persona offesa in individuazione fotografica poche ore dopo i fatti, che hanno portato ad indicare nel ricorrente l'autore del furto (la vittima ha anche descritto particolari somatici e l'abbigliamento dell'autore dei fatti indicato nell'imputato, abbigliamento risultato compatibile con la diretta constatazione cla parte del maresciallo dei carabinieri che aveva intercettato lui ed i coimputati dopo il furto, seguendo le tracce degli autori, per quel risultava dai primi accertamenti investigativi e dalla denuncia; peraltro, anche un altro testimone ha descritto coerentemente alla vittima tratti somatici ed abiti del ricorrente).Deve ribadirsi, conclusivamente, che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Circostanza che non ricorre nel caso della sentenza impugnata e della omologa pronuncia del Tribunale cui essa si richiama.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: al netto di una qualche imprecisione lessicale della sentenza d'appello, la Corte territoriale ha ritenuto con sufficiente chiarezza, sebbene in forma implicita, che l'aggravante delle più persone riunite sia stata già esclusa dal disvalore complessivo del fatto in sede di commisurazione della sanzione in primo grado, a seguito dell'assoluzione di una terza coimputata, anch'ella per non aver commesso il fatto, che comunque è risultato essere stato commesso da almeno tre persone (peraltro, con dubbia argomentazione giuridica, più favorevole al ricorrente, non essendo certo legata la sussistenza dell'aggravante in esame alla identificazione di complici ma soltanto alla prova della loro presenza).

La sanzione è stata, pertanto, valutata congrua, secondo le chiare indicazioni del giudice d'appello, rispetto ad un fatto di reato che la Corte d'Appello ha ritenuto già aggravato solo da due delle tre circostanze contestate (esclusa quella delle più persone riunite, evidentemente ritenendo un refuso la diversa indicazione nella motivazione della sentenza di primo grado), in linea con le intenzioni (pur errate nella ricostruzione logico- giuridica, ancorchè evidenti e favorevoli al ricorrente) della decisione impugnata, che, su tale punto specifico, non è stata aggredita specificamente dal motivo di ricorso, pertanto, in ultima analisi inammissibile per genericità, in senso assorbente.

2.3. Quanto alla quota di censura dedicata a denunciare l'insussistenza delle ulteriori aggravanti, a prescindere dalla inammissibilità delle eccezioni, anche in questo caso esorbitanti dall'alveo del sindacato di legittimità, valga ricordare, per la circostanza dell'approfittamento di condizioni di minorata difesa, che, conclivisibilmente, anche a seguito di una ragionata analisi della sentenza delle Sezioni Unite n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 28209501-02, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato come la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741): nel caso sottoposto oggi al Collegio la vittima ha 84 anni e, peraltro, è stata chiaramente circuita con stratagemmi "tipici" commessi ai danni di anziani e relativi alla percezione della pensione, attraverso un'intrusione in casa al mattino presto (erano le 8.30).

Sussiste, da quanto detto, anche la configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento, poiché la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. 5, n. 32847 del 3/4/2019, Lazzari, Rv. 276924, in cui la Corte, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in un caso nel quale due complici si erano introdotti nell'abitazione di una coppia di anziani, presentandosi quali venditori "porta a porta" di piantine, e avevano approfittato del temporaneo allontanamento delle vittime per sottrarre del danaro presente nell'abitazione).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1940 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 28.6.2021 con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Alessandria in data 30.5.2016, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di concorso in furto in abitazione aggravato, mentre è stata confermata la condanna del padre, Serafino, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti dell'approfittamento dell'età avanzata della vittima e del mezzo fraudolento (i complici si erano introdotti con uno stratagemma in casa, carpendo la fiducia dell'anziana); quanto all'aggravante delle più persone riunite, la Corte d'Appello ritiene che essa sia già stata esclusa dal disvalore complessivo del fatto in sede di commisurazione della sanzione in primo grado, a seguito dell'assoluzione di una terza coimputata, anch'ella per non aver commesso il fatto, che comunque è risultato essere stato commesso da almeno tre persone. 2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo due diversi motivi. 2.1. Con il primo, si denuncia violazione di legge e carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che non ha dato atto di quali siano gli elementi probatori aggiuntivi per tenere ferma la condanna del ricorrente rispetto alle assoluzioni nei confronti degli altri due coimputati, pronunciate per l'incertezza complessiva della loro individuazione quali complici della condotta: non basterebbe l'individuazione fotografica da parte della vittima, sulla quale si erano espressi in appello dubbi di attendibilità, né la descrizione dell'auto vista nella zona del reato come più o meno corrispondente a quella di proprietà del ricorrente. Si eccepisce la carenza di specifica risposta ai motivi d'appello proposti, "liquidati" sbrigativamente come irrilevanti (quello riferito al modello diverso dell'auto - [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] - di proprietà dell'imputato rispetto a quella vista sulla scena del delitto da un testimone presente) ovvero superficialmente verificati (quello sull'individuazione fotografica del ricorrente da parte della persona offesa). 2.2. La seconda ragione difensiva contesta la dosimetria sanzionatoria per violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione a suo sostegno. Anzitutto si lamenta l'incomprensibilità della statuizione relativa all'esclusione o meno della aggravante delle più persone riunite. Sarebbe carente, altresì, la motivazione riferita alle altre aggravanti, la configurabilità delle quali è stata messa in discussione con l'atto di appello (e cioè il mezzo fraudolento e la minorata difesa), nonché alla richiesta di verifica della sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità. Infine, si denuncia la mancata considerazione della risalenza dei precedenti penali ai quali si fa cenno motivazionale nella sentenza impugnata.3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle motivazioni coerenti tra loro e conformi negli esiti decisori dei giudici di primo e secondo grado, rileva come sia il primo che il secondo motivo non si confrontino realmente con i risultati dell'istruttoria dibattimentale e la piattaforma di prova posta a sostegno della condanna. 2.1. Il primo motivo è macroscopicamente svolto secondo direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità. In tema di giudizio di cassazione sono precluse, come noto, al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Le ragioni che contestano gli esiti dell'individuazione fotografica dell'imputato da parte della vittima, sulla quale si erano espressi in appello dubbi di attendibilità, e cercano di scalfire il valore della prova che ha consentito di individuare l'imputato come autore del furto (sminuendo la descrizione dell'auto vista nella zona del reato come più o meno corrispondente a quella di proprietà del ricorrente) si pongono evidentemente nel perimetro di inammissibilità tracciato dalla giurisprudenza richiamata. Egualmente è a dirsi per la critica all'analisi dei motivi d'appello, che si denuncia sbrigativa, solo perché sintetica e rapportata alla motivazione di primo grado, ove, invero, vi sono due interi paragrafi dedicati, appunto, a "Le prove" e a "La valutazione delle prove", nei quali si dà atto ampiamente dei diversi indizi, oltre al riconoscimento da parte della persona offesa in individuazione fotografica poche ore dopo i fatti, che hanno portato ad indicare nel ricorrente l'autore del furto (la vittima ha anche descritto particolari somatici e l'abbigliamento dell'autore dei fatti indicato nell'imputato, abbigliamento risultato compatibile con la diretta constatazione cla parte del maresciallo dei carabinieri che aveva intercettato lui ed i coimputati dopo il furto, seguendo le tracce degli autori, per quel risultava dai primi accertamenti investigativi e dalla denuncia; peraltro, anche un altro testimone ha descritto coerentemente alla vittima tratti somatici ed abiti del ricorrente).Deve ribadirsi, conclusivamente, che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Circostanza che non ricorre nel caso della sentenza impugnata e della omologa pronuncia del Tribunale cui essa si richiama. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: al netto di una qualche imprecisione lessicale della sentenza d'appello, la Corte territoriale ha ritenuto con sufficiente chiarezza, sebbene in forma implicita, che l'aggravante delle più persone riunite sia stata già esclusa dal disvalore complessivo del fatto in sede di commisurazione della sanzione in primo grado, a seguito dell'assoluzione di una terza coimputata, anch'ella per non aver commesso il fatto, che comunque è risultato essere stato commesso da almeno tre persone (peraltro, con dubbia argomentazione giuridica, più favorevole al ricorrente, non essendo certo legata la sussistenza dell'aggravante in esame alla identificazione di complici ma soltanto alla prova della loro presenza). La sanzione è stata, pertanto, valutata congrua, secondo le chiare indicazioni del giudice d'appello, rispetto ad un fatto di reato che la Corte d'Appello ha ritenuto già aggravato solo da due delle tre circostanze contestate (esclusa quella delle più persone riunite, evidentemente ritenendo un refuso la diversa indicazione nella motivazione della sentenza di primo grado), in linea con le intenzioni (pur errate nella ricostruzione logico- giuridica, ancorchè evidenti e favorevoli al ricorrente) della decisione impugnata, che, su tale punto specifico, non è stata aggredita specificamente dal motivo di ricorso, pertanto, in ultima analisi inammissibile per genericità, in senso assorbente. 2.3. Quanto alla quota di censura dedicata a denunciare l'insussistenza delle ulteriori aggravanti, a prescindere dalla inammissibilità delle eccezioni, anche in questo caso esorbitanti dall'alveo del sindacato di legittimità, valga ricordare, per la circostanza dell'approfittamento di condizioni di minorata difesa, che, conclivisibilmente, anche a seguito di una ragionata analisi della sentenza delle Sezioni Unite n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 28209501-02, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato come la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario (Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741): nel caso sottoposto oggi al Collegio la vittima ha 84 anni e, peraltro, è stata chiaramente circuita con stratagemmi "tipici" commessi ai danni di anziani e relativi alla percezione della pensione, attraverso un'intrusione in casa al mattino presto (erano le 8.30). Sussiste, da quanto detto, anche la configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento, poiché la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. 5, n. 32847 del 3/4/2019, Lazzari, Rv. 276924, in cui la Corte, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in un caso nel quale due complici si erano introdotti nell'abitazione di una coppia di anziani, presentandosi quali venditori "porta a porta" di piantine, e avevano approfittato del temporaneo allontanamento delle vittime per sottrarre del danaro presente nell'abitazione). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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