CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 17834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 05961190013 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Torino, allavia S us a , n. 40 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 08904401000 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza S. Bernardo , n. 101 , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanzadei 20.2 /12.3. 2019 della Corte d’Appello d i Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/201 1 l’ “[OSCURATO:PERSONA] –Cuneo” s.p.a. conveniva dinanzi alla Corte d’Appello di Torino la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., così proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio. Esponeva che nel corso dei lavori dellotto n. 5 del l’autostrada Asti – Cuneo aveva temporaneamenteoccupato talune particell e di terreno di proprietà della convenuta(cfr. ordinanza impugnata, pag. 2), particelle poi - eccezion fatta per la porzione di mq. 2.372, parte del mappale n. 838 ed oggetto di definitiva espropriazione - restituite il 30.4.2013, il 5.8.2013 e d il 18.2.2014 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3). Esponeva che aveva fattoluogo ai sensi del 1° co. dell’art. 50 del d.P.R. cit. all’offerta dell’indennità di occupazione temporanea , determinata in euro 112.637,91(cfr. ordinanza impugnata, pag. 3), e che la società convenuta non aveva inteso accettarla (cfr.ordinanza impugnata, pag. 3). Esponeva che la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva richiesto la determinazione in via definitiva dell’indennità di occupazione temporanea(cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) e la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo aveva determinato l’indennità nella misura, a mq., di euro 5,0208, pari ad 1/12 di euro 60,25, dando atto dell’impossibilità di computo dell’importo complessivo, giacché la documentazione acquisita forniva elementi contrastanti (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3). Esponeva quindi che la quantificazione dell’indennità nella misura operata dalla [OSCURATO:PERSONA] a vario titolo non era da reputare corretta (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3). Chiedeva quantificarsi l’indennità di occupazione temporanea nella misura di euro 112.637,91, ossianella misura offerta ai sensi dell’art. 50, 1° co., d.P.R. cit. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2). 2.Si costituiva la “ [OSCURATO:PERSONA] ” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione (cfr.ordinanza impugnata, pag. 5). 3.Con ordinanza dei 20.2/12.3.2019 la Corte d’Appello di Torino , dato atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva chiesto all’ “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento dell’indennità determinata dal la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3), “rigetta[va]il ricorso e, per l’effetto, dichiara [ va ] tenuta e condanna[va]la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di indennità di occupazione, € 112.637,91” (così ordinanza impugnata, pag. 10); altresì,condannava l’opponente a rimborsare a controparte l e spese di lite . Evidenziava la Corte di Torino che, a i fini della determinazione del valore venale dei terreni per cui era controversia, erano senz’altro da recepire gli esiti della c.t.u. disposta nell’ambito del giudizio da essa corte definito con sentenza in data 9.7.2015(cfr. ordinanza impugnata, pag. 6). Evidenziava quindi che alla stregua degli esiti della richiamata consulenza l’importo spettantealla “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stato maggiore rispetto a quello ex art. 50, 1° co., d.P.R. cit. indicato dall a s.p.a. opponente (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 3 e 8). Evidenziava al contempo che, pur ad applicare il valore a mq. indicato dall’opponente, il valore finale sarebbe stato superiore a quello determinato dalla [OSCURATO:PERSONA](cfr. ordinanza impugnata, pag. 9) . 4. Avverso tale ordinan za la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. ha depositato controricorso , contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. 5.La ricorrent e ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo la ricorren t e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. Deduce che l’impugnata ordinanza non contiene alcun riferimento alla circostanza per cui l’importo di euro 112.637,91 indicato da controparte costituisce l’indennità annua non già l’indennità dovuta per l’intero periodo di occupazione temporanea (così ricorso, pag. 9). Deduceche l’impugnata ordinanza non contiene alcun riferimento né alla circostanza per cuil’indennità complessiva è stata determinata da “[OSCURATO:PERSONA]”, al termine del periodo di occupazione, nella misura di euro 497.688,56, ovvero in misura nettamente superiore a quella di cui la stessa controparte ha invocato il riscontro, né alla circostanza per cui l’indennità complessiva sulla scorta del parametro stabilito dallaCommissione Espropri è stata determinata in euro 1.002.801,14(cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che l’impugnata ordinanza non ha rilevato che essa “[OSCURATO:PERSONA]”, “non proponendodomande riconvenzionali, aveva dimostrato di accettare, come in effetti aveva accettato, il parametro di liquidazione fissato dalla [OSCURATO:PERSONA]”, tant’è che si era limitata a sollecitare il rigetto dell’avversa opposizione (cfr. ricorso, pag. 11). 7.Con il secondo motivo la ricorrent e den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Deduce che nella tabella inserita nell’ordinanza non sono riportati i valori acclarati dal c.t.u. nominato nell’analogo giudizio definito dalla Corte di Torino con la sentenza in data 9.7.2015 bensì i valori riportati nella tabella riprodotta nel ricorso in opposizione di “[OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 14). Deduce che da tanto scaturisce l’insuperabile contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza(così ricorso, pag. 14). 8.Con il terzo motivo la ricorrent e den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione.Deduce che la Corte di Torino ha fatto confusione in ordine alla posizione sostanziale e processuale delle parti in lite ed in ordine all’oggetto del giudizio (così ricorso, pagg. 15- 16 ) . 9.Con il quarto motivo la ricorrent e den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. Deduce che l’operazione di ricalcolo dell’indennità cui la Corte di Torino ha fatto luogo, è viziata da numerosi errori che inficiano il risultato finale (così ricorso, pag. 16). Deduce che la corte d’appello, peraltro, ha omesso l’indicazione di mq. 15.145 del mappale n. 147 del foglio 33 (cfr. ricorso, pag. 17). 10.Con il quinto motivo la ricorrent e den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione ai sensi degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Torino ha reputato infondata la domanda di “[OSCURATO:PERSONA]”, “in tal modo considerando valida la determinazione della [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 20), e però ha in dispositivo condannato la resistente-opposta, cioè essa “[OSCURATO:PERSONA]”, al pagamento in favore della ricorrente-opponente, cioè di “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo”, della somma di euro 112.637,91, ossia della minor somma cui contropartepretende dicommisurare l’indennità di occupazione temporanea (così ricorso , pag. 20 ) . Deduce che in tal guisa la Corte di Torino è incorsa in una insuperabile contraddizione(cfr. ricorso, pag. 21). 11.Con l’unico motivo la ricorrent e incidentale den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Torino, benché abbia accolto la propria opposizione, ingiustificatamente l’ha condannata alle spese del giudizio di opposizione. 12.I mo tivi tutti del ricorso principale sono evidentemente connessi; il che negiustifica la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe la disamina del motivo di ricorso incidentale. 13.Va debitamente premessa l’elaborazione di questa Corte. In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia. Il surriferito principio va coordinato con quello della domanda, ragion per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente(espropriato), ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (cfr. Cass. 28.2.2006, n. 4388; Cass. 13.1.2011, n. 716; Cass. (ord.) 5.8.2022, n. 24355, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione allastima non ha carattere impugnatorio, maintroduce un giudizio o rdinario di cognizione sul rapporto, volto all’accertamento del“quantum” effettivamente dovuto, sicché, in ossequio al principio della domanda, inpresenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell’indennità “in peius”per l’espropriato, a meno che l’espropriantenon formuli domanda riconvenzionale ) . 14. La trasposizione, mutatis mutandis , dei surriferiti principi nel caso di specie, caso in cui opponente ex art t . 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 120/2011 è stata l’espropriante, “[OSCURATO:PERSONA]”, induce senz’altro ai rilievi seguenti. La Corte di Torino avrebbe senzadubbio potuto (in accoglimento della pretesa azionata dall’opponente “[OSCURATO:PERSONA]”) determinare l’indennità di occupazione temporanea (per le aree non soggette ad esproprio) in misura inferiore a quella quantificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo. La Corte di Torino avrebbe senza dubbio potuto determinare l’indennità di occupazione temporanea (per le aree non soggette ad esproprio) in misura superiore a quella quantificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo,se vi fosse stata opposizione riconvenzionale della “[OSCURATO:PERSONA]”, opposizione che evidentemente non vi è stata, siccome la stessa corte d’appello ha dato atto che la s.p.a. “[OSCURATO:PERSONA]” aveva accettato la determinazionedell’indennità operata dalla [OSCURATO:PERSONA](cfr. ordinanza impugnata, pag. 9). Nondimeno, la Corte di Torino, nella specie, h a acclarato che l’indennità di occupazione temporanea e sulla scorta dei parametri stabiliti nel parallelo giudizio definito con la sentenza in data 9.7.2015e sulla scorta dei parametri indicati dalla difesa di parte opponente (“anche a voler applicare il parametro indicato dalla difesa di parte opponente”: così ordinanza impugnata, pag. 9), sarebbe stata superiore a quella stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA](“anche a voler seguire tale linea argomentativa, il risultato sarebbe comunque economicamente più gravoso di quello cui la [OSCURATO:PERSONA] èpervenuta in forza della valutazione (contestata in questa sede) ed accettata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”: così ordinanza impugnata, pag. 9). Ed in maniera del tutto incongrua, pur facendo luogo al rigetto dell’opposizione dell’ “[OSCURATO:PERSONA]”, ha quantificato l’indennità di occupazione temporanea in misura corrispondente a quella (minore) - euro 112.637,91 -offerta dalla medesima opponente-espropriante ai sensi del 1° co. dell’art. 50 d.P.R. n. 327/2001 e, per giunta, ha condannato al pagamento la resistente-opposta-espropriata (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3). Ben vero, la surriferita incongruenza fornisce pieno riscontro, sì,della censura segnatamente veicolata dal quinto motivo del ricorso principale. E, tuttavia, è di più ampio spettro, giacché – pur a prescindere dai summenzionatiprimi due profili di contestazione veicolati dal primo motivo di ricorso –mette , così come ha rimarcato la ricorrente, “in evidenza l’intrinseca ed insanabile contraddizione del procedimento logico decisionale della Corte d’Appello” (così memoria della ricorrente, pag. 9). 15. In tal guisa questa Corte non può che disattendere i riliev i della controricorrente, secondo cui si sarebbe al cospetto di un errore materiale, di una mera omissione, emendabile nelle forme degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (cfr. controricorso, pagg. 13 –14; cfr. memoria della controricorrente, pag. 4). 16.Nella specie, infatti, si è al cospetto di un contrasto insanabile, idoneo a determinare la nullità dell’impugnata ordinanzaai sensi degli artt. 156 e 360 n. 10 4 cod. proc. civ., siccome ilmedesimo provvedimento, in realtà, né consente la lineare individuazione del concreto comando giudiziale né rende possibile la lineare ricostruzione della statuizione della corte distrettuale attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo (cfr. Cass. 11.7.2014, n. 15990; Cass.2.7.2007, n. 14966). Nella specie, dunque,si esula dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., siccome il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod.proc. civ. è esperibile per ovviare –il che non è nel caso de quo - ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, difetto di corrispondenza dunque che in alcun modo ha da incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 11.8.2020, n. 16877;Cass. 26.9.2011, n. 19601, secondo cui deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi”). 17. In accoglimento nei termini surriferiti de i motivi d el ricorso principale l’ordinanza dei 20.2/[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino n el giudizio iscritto al n. 1771/2017 r.g. va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 18.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso principale, cassa l’ordinanza dei 20.2/[OSCURATO:DATA_NASCITA],pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino nel giudizio iscritto al n. 1771/2017 r.g.e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbi