Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 12673/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a delle entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, ed Agenzia delle entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocaturagenerale dello Stato-controricorrenti-nonché controAgenzia delle entrate - Direzione provinciale di Parma, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n. 228/01/25 depositata il 13/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 228/01/25 del 13/03/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CGT2)Numero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieval’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (diseguito AER) avverso la sentenza n. 218/03/20 della Commissionetributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accoltoparzialmente il ricorso del contribuente nei confronti dell’estratto di ruolo edi sedici delle cartelle di pagamento in esso contenute, riguardanti IRPEF eIVA relative agli anni d’imposta 2013-2016.1.1.

La CGT2 accoglieva l’appello incidentale di AER e rigettaval’appello principale del contribuente evidenziando che l’impugnazionedell’estratto di ruolo era inammissibile.2.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.3.

AE resisteva con controricorso.4.

Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del22/11/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5.

Con istanza del 05/01/2026 il contribuente chiedeva la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi, di seguitobrevemente riassunti.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.12, quarto comma bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 100cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CGT2erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, nonessendo la norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazione apparente oNumero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026perplessa e irriducibilmente contraddittoria in ordine alla ritenuta validitàdelle notifiche delle cartelle di pagamento annullate in primo grado.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.26, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 16 ter del d.l 18ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221,per avere la CGT2 ritenuto valide le notifiche a mezzo PEC provenienti daindirizzo non risultante dai pubblici elenchi.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CGT2 omesso di pronunciare inordine al motivo di appello relativo all’intervenuta prescrizione dei crediti.1.5.

Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 escluso l’obbligo dimotivazione in ordine al calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione.2.

Il primo motivo è infondato e la sua infondatezza comportal’inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso per difetto di interesse.2.1.

È pacifico che, nel caso di specie, il contribuente abbia impugnatole cartelle di pagamento asseritamente non notificate a mezzol’impugnazione dell’estratto di ruolo.2.2.

Orbene, in conformità a quanto correttamente osservato dallaPDA, deve evidenziarsi che l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essereimpugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12,comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, aiprocessi pendenti (cfr. Cass.

S.U. n. 26283 del 06/09/2022).2.3.

Del resto, non risulta che il ricorrente abbia dedotto e fornito laprova della sussistenza di uno dei casi in cui la legge (art. 12 della l. 29Numero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026luglio 2024, n. 110) ha previsto la possibilità di impugnazione dell’estrattodi ruolo in presenza di specifici pregiudizi (per la partecipazione ad unaprocedura di appalto; per la riscossione di somme allo stesso dovute daparte della pubblica amministrazione; per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione; nell’ambito delle procedurepreviste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; nell’ambitodella cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).2.4.

Come detto, il rigetto del primo motivo di ricorso implica il difettodi interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi, atteso che il loroesame presuppone un giudizio validamente instaurato.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 902.685,96.3.1.

La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito ealla somma di euro 10.700,00 a titolo di responsabilità aggravata;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro5.000,00 in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delNumero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a delle entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, ed Agenzia delle entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocaturagenerale dello Stato-controricorrenti-nonché controAgenzia delle entrate - Direzione provinciale di Parma, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’[OSCURATO:PERSONA] n. 228/01/25 depositata il 13/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 228/01/25 del 13/03/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CGT2)Numero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieval’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (diseguito AER) avverso la sentenza n. 218/03/20 della Commissionetributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accoltoparzialmente il ricorso del contribuente nei confronti dell’estratto di ruolo edi sedici delle cartelle di pagamento in esso contenute, riguardanti IRPEF eIVA relative agli anni d’imposta 2013-2016.1.1. La CGT2 accoglieva l’appello incidentale di AER e rigettaval’appello principale del contribuente evidenziando che l’impugnazionedell’estratto di ruolo era inammissibile.2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.3. AE resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del22/11/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 05/01/2026 il contribuente chiedeva la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi, di seguitobrevemente riassunti.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.12, quarto comma bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 100cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CGT2erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, nonessendo la norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazione apparente oNumero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026perplessa e irriducibilmente contraddittoria in ordine alla ritenuta validitàdelle notifiche delle cartelle di pagamento annullate in primo grado.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.26, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 16 ter del d.l 18ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221,per avere la CGT2 ritenuto valide le notifiche a mezzo PEC provenienti daindirizzo non risultante dai pubblici elenchi.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CGT2 omesso di pronunciare inordine al motivo di appello relativo all’intervenuta prescrizione dei crediti.1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 escluso l’obbligo dimotivazione in ordine al calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione.2. Il primo motivo è infondato e la sua infondatezza comportal’inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso per difetto di interesse.2.1. È pacifico che, nel caso di specie, il contribuente abbia impugnatole cartelle di pagamento asseritamente non notificate a mezzol’impugnazione dell’estratto di ruolo.2.2. Orbene, in conformità a quanto correttamente osservato dallaPDA, deve evidenziarsi che l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essereimpugnato dalla ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12,comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, aiprocessi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).2.3. Del resto, non risulta che il ricorrente abbia dedotto e fornito laprova della sussistenza di uno dei casi in cui la legge (art. 12 della l. 29Numero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026luglio 2024, n. 110) ha previsto la possibilità di impugnazione dell’estrattodi ruolo in presenza di specifici pregiudizi (per la partecipazione ad unaprocedura di appalto; per la riscossione di somme allo stesso dovute daparte della pubblica amministrazione; per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione; nell’ambito delle procedurepreviste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; nell’ambitodella cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).2.4. Come detto, il rigetto del primo motivo di ricorso implica il difettodi interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi, atteso che il loroesame presuppone un giudizio validamente instaurato.3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 902.685,96.3.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito ealla somma di euro 10.700,00 a titolo di responsabilità aggravata;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro5.000,00 in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delNumero registro generale 18097/2025Numero sezionale 3595/2026Numero di raccolta generale 12673/2026Data pubblicazione 05/05/2026contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris