CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 25498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6215/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle milizie, n. 22, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e rinuncia al ricorso; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 138/1712 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 19 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l'avviso di accertamento di valore n. 901V015807 con il quale l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli elevava il valore del terreno e sovrastante casa colonica, incluso nel P.R.G. in zona Li (verde privato vincolato), sito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 304, di cui all'atto di compravendita del 19/7/1990, stipulato con i coniugi Salemme e Lucioli e registrato il 7/8/1990, sul rilievo che si trattasse di beni ubicati in zona residenziale e ricercata della città, area di natura edificabile, come desumibile dal certificato di destinazione urbanistica. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente con decisione parzialmente riformata, su appello erariale, dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, invece, rideterminava il valore dei cespiti compravenduti in euro 450.000,00. La decisione veniva successivamente cassata da questa Corte, con sentenza n. 11479/2009, per vizio di notifica dell'atto di appello, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra Sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Riassunto il giudizio, il contribuente insisteva nelle deduzioni in precedenza svolte e chiedeva il rigetto del gravame mentre l'Agenzia delle Entrate ribadiva che la destinazione edificatoria del suolo, non agricolo, emergeva chiaramente dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita e datato 27/1/1997, risultando ai fini del decidere ininfluenti le successive vicende legate al PRG della città di Napoli. La CTR adita, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, "tenuto conto della conformazione del terreno (scosceso) e della scarsa consistenza del rudere, come si evince dal set fotografico allegato alla perizia di parte", determinava il valore del cespite in euro 10,00 al metro quadrato, mantenendo fermo, perché congruo, il valore dichiarato del fabbricato. Ricorre il contribuente per la cassazione della sentenza, con dieci motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2020 giusta ordinanza in data 6/12/2018 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto, ed hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia e discusso tra le parti, costituito dalla adeguatezza della motivazione dell'avviso impugnato, dalla sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di rettifica avendo l'Ufficio utilizzato criteri non previsti dalla legge, senza alcuna concreta verifica della esercitabilità dello ius aedificandi nella sottozona Li, nella quale era vietata ogni nuova costruzione, sopraelevazione o aggiunta alle costruzioni esistenti, nonché qualsiasi trasformazione del suolo; con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. 31 gennaio 1992 n. 1829, con il quale è stato approvato il PRG della città di Napoli, omesso esame dello strumento urbanistico, insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, stante la mancata considerazione della prevista destinazione dell'area a verde privato; con il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, difetto di motivazione della sentenza, per avere la CTR errato nel dare decisivo rilievo alla edificabilità di fatto del terreno anche al di fuori della prevista programmazione urbanistica ed in ragione di taluni indici (vicinanza al centro abitato, sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, servizi pubblici essenziali, presenza di opere di urbanizzazione primaria, collegamento con i centri urbani già organizzati, ed altri elementi obiettivi incidenti sulla destinazione urbanistica); con l'ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle più rilevanti norme di settore (d.p.r. n. 380 del 2001, della I. n. 1150 del 1942, della I. n. 10 del 1977, della I. n. 13 del 1989, della I. n. 47 del 1985) e della assoluta irrilevanza della edificabilità di fatto; con il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2, d.lgs. n. 504 del 1992, 37, d.lgs. 324 del 2001, per avere la CTR fatto riferimento, in tema di imposta di registro, alla nozione di edificabilità di fatto prevista in tema di ICI e di espropriazioni per pubblica utilità, al solo fine di disattendere le conclusioni cui era giunto il primo giudice; con il nono motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n., 5, cod. proc. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere la sentenza della CTR affermato che il valore di euro 10,00 al metro quadrato è quello più aderente alla realtà, senza esplicitare l'iter logico seguito e senza disporre, come richiesto dal contribuente, l'espletamento di una stima tecnica d'ufficio che tenesse conto delle specifiche caratteristiche del terreno, fortemente in pendenza e privo di sentieri d'accesso. Va dato atto che si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del contribuente [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, che hanno dichiarato di voler rinunciare, ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., al ricorso per cassazione. Tale atto non risulta notificato alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate. In assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Un. n. 3876/2010, Cass.n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013). Nella specie, le spese dei giudizio di legittimità devono porsi a carico della parte ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima, rinunciata solo in prossimità dell'udienza. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli c:asi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13. Così deciso in Roma,