CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2017
Cassazione n. 35283/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 2 ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M. ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 32063/2021 aggiungendosi a pag. 10 sia in motivazione (punto 9 dopo la parola “dispositivo”) che in dispositivo (dopo la parola “15%”) “con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] anticipatario”. Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il 17.11.2022.