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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23950/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n. 10012/2021depositata il 10/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dell’atto di irrogazione di sanzioni n.

TYSIRL000010/2016, emessodall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Catania, Ufficio controlli,in relazione agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013.

L’Ufficio, richiamandoun precedente processo verbale di constatazione della Guardia di finanzadi Augusta, contestava alla società la deduzione di componenti negativiritenuti riferibili a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati,connessi all’acquisto di immobili siti in Augusta, reputando la relativacessione non realmente avvenuta e irrogando sanzioni per complessivieuro 126.750,00, oltre alle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità.La contribuente deduceva, tra l’altro, la carenza di sottoscrizione dell’atto,il difetto di motivazione, la violazione del principio di autonomia dei periodid’imposta, l’inapplicabilità di sanzioni indicate come Irpef ad una societàsoggetta ad Ires, l’infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria,stante l’effettività della compravendita, e l’erroneità della misura dellesanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenzan. 3183/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendol’applicabilità del cumulo giuridico e rideterminando le sanzioni in euro56.250,00, con compensazione delle spese, mentre rigettava le ulterioridoglianze.

Avverso detta decisione proponevano appello sia l’Agenzia delleentrate, contestando l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12del d.lgs. n. 472 del 1997, sia la contribuente, la quale riproponeva lecensure disattese in primo grado ed eccepiva altresì la tardivitàdell’appello dell’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale per la Sicilia,previa riunione dei giudizi iscritti ai nn. 8267/2018 e 8335/2018 R.G.A.,con sentenza n. 10012/05/2021, depositata il 10 novembre 2021, ritenevatempestivo l’appello dell’Ufficio, rigettava le censure della società,reputava legittima la delega di firma, adeguatamente motivato l’attoimpositivo, infondate le doglianze relative al principio di autonomia deiNumero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026periodi d’imposta e alla qualificazione delle sanzioni come Irpef, econfermava altresì l’applicabilità del cumulo giuridico, con integraleconferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzad’appello, articolato in quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituitacon controricorso.

La ricorrente ha altresì depositato memoria,rappresentando l’avvenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruoloa seguito della sentenza d’appello e chiedendo dichiararsi l’estinzione delgiudizio ai sensi dell’art. 1, commi 236 e seguenti, della legge n. 197 del2022.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 27 del d.l. n. 137 del 2020, 1e 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 c.p.c. e 24 Cost., deducendosi lanullità della sentenza e del relativo procedimento per essere stata la causatrattata sulla base degli atti nonostante la società avesse dapprimarichiesto, nell’atto di appello, la trattazione in pubblica udienza e,successivamente, presentato istanza di trattazione da remoto o, insubordine, di trattazione scritta, senza che la Commissione regionaleprovvedesse su tale richiesta, fissasse l’udienza da remoto, concedessetermini per note scritte o disponesse il rinvio a nuovo ruolo.

Con ilsecondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e132 c.p.c., assumendosi la nullità della sentenza per motivazioneapparente e omessa pronuncia, poiché la CTR, nel ritenere fittizio l’atto dicessione degli immobili tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sisarebbe limitata a richiamare genericamente le risultanze del processoverbale di constatazione senza indicare gli elementi fattuali posti afondamento di tale conclusione e senza esaminare le specifiche deduzioniNumero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026della contribuente in ordine all’effettività del trasferimento, alla proprietàdegli immobili, alla locazione degli stessi, ai canoni dichiarati, ai flussifinanziari riconosciuti dall’Ufficio, al rogito notarile prodotto in appello, allemodalità di pagamento del prezzo e alla richiesta subordinata dirideterminazione delle sanzioni.Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 8 del d.l. n. 16 del 2012, 2 e 3 del d.lgs. n.472 del 1997, sostenendosi che la CTR avrebbe erroneamente qualificatocome meramente nominalistica l’irrogazione di sanzioni indicate comeIrpef nei confronti di una società di capitali soggetta ad Ires, laddove,secondo la ricorrente, tale profilo inciderebbe sull’essenza stessa dellapretesa sanzionatoria, trattandosi di sanzione connessa alle imposte suiredditi e da correlare allo specifico tributo cui si riferisce la dichiarazione.Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 8 del d.l. n. 16 del 2012, 7 del d.P.R. n.917 del 1986, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 1, 4,37, 40, 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendosi che la CTRavrebbe errato nell’escludere l’operatività, in materia sanzionatoria, delprincipio di autonomia dei periodi d’imposta, atteso che le sanzionicontestate sarebbero strettamente collegate alle dichiarazioni annuali Irese, pertanto, avrebbero dovuto essere irrogate con distinti atti per ciascunaannualità.La ricorrente ha documentato, con memoria depositata in prossimitàdell’adunanza camerale, l’intervenuta adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 1, commi 231e seguenti, della legge n. 197 del 2022, con riferimento alla cartella dipagamento n. 29820220004097170, emessa a seguito della sentenzaimpugnata e avente ad oggetto le sanzioni rideterminate in euro56.250,00, oltre accessori, in dipendenza della pronuncia dellaCommissione tributaria regionale per la Sicilia n. 10012/05/2021.Numero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026Dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risulta che ildebito residuo relativo al predetto carico, pari a euro 49.226,94 alla datadi elaborazione della comunicazione, è stato integralmente ricompresonella definizione agevolata, con indicazione dell’importo dovuto ai fini dellastessa in euro 7,11 e con debito residuo escluso dalla definizione pari azero.

La contribuente ha altresì prodotto la quietanza attestante ilpagamento dell’importo indicato dall’agente della riscossione quale unicarata dovuta per il perfezionamento della definizione.L’importo di euro 7,11 non costituisce rideterminazione giudiziale dellapretesa sanzionatoria, né implica autonoma rivalutazione, da parte diquesta Corte, delle componenti del carico definito; esso rappresenta,piuttosto, il quantum indicato dall’agente della riscossione comenecessario per il perfezionamento della definizione agevolata, nell’ambitodi un carico avente ad oggetto sanzioni tributarie.

In difetto di elementicontrari emergenti dagli atti e non risultando contestatadall’Amministrazione finanziaria l’idoneità della documentazione prodotta,deve pertanto prendersi atto dell’avvenuto perfezionamento delladefinizione del carico controverso.Ne consegue il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione delgiudizio di legittimità.

La definizione agevolata del carico iscritto a ruolo indipendenza della sentenza impugnata, infatti, elide l’attualità dellacontroversia sulla pretesa sanzionatoria oggetto del processo e determinal’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,restando assorbito l’esame dei motivi di ricorso.Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hannoanticipate, avuto riguardo alla definizione della lite in via agevolata e allasopravvenienza dell’evento estintivo rispetto alla proposizione del ricorso.Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13,Numero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo il ricorsodefinito con pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n. 10012/2021depositata il 10/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dell’atto di irrogazione di sanzioni n. TYSIRL000010/2016, emessodall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Catania, Ufficio controlli,in relazione agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013. L’Ufficio, richiamandoun precedente processo verbale di constatazione della Guardia di finanzadi Augusta, contestava alla società la deduzione di componenti negativiritenuti riferibili a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati,connessi all’acquisto di immobili siti in Augusta, reputando la relativacessione non realmente avvenuta e irrogando sanzioni per complessivieuro 126.750,00, oltre alle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità.La contribuente deduceva, tra l’altro, la carenza di sottoscrizione dell’atto,il difetto di motivazione, la violazione del principio di autonomia dei periodid’imposta, l’inapplicabilità di sanzioni indicate come Irpef ad una societàsoggetta ad Ires, l’infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria,stante l’effettività della compravendita, e l’erroneità della misura dellesanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenzan. 3183/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendol’applicabilità del cumulo giuridico e rideterminando le sanzioni in euro56.250,00, con compensazione delle spese, mentre rigettava le ulterioridoglianze. Avverso detta decisione proponevano appello sia l’Agenzia delleentrate, contestando l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12del d.lgs. n. 472 del 1997, sia la contribuente, la quale riproponeva lecensure disattese in primo grado ed eccepiva altresì la tardivitàdell’appello dell’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale per la Sicilia,previa riunione dei giudizi iscritti ai nn. 8267/2018 e 8335/2018 R.G.A.,con sentenza n. 10012/05/2021, depositata il 10 novembre 2021, ritenevatempestivo l’appello dell’Ufficio, rigettava le censure della società,reputava legittima la delega di firma, adeguatamente motivato l’attoimpositivo, infondate le doglianze relative al principio di autonomia deiNumero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026periodi d’imposta e alla qualificazione delle sanzioni come Irpef, econfermava altresì l’applicabilità del cumulo giuridico, con integraleconferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzad’appello, articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituitacon controricorso. La ricorrente ha altresì depositato memoria,rappresentando l’avvenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruoloa seguito della sentenza d’appello e chiedendo dichiararsi l’estinzione delgiudizio ai sensi dell’art. 1, commi 236 e seguenti, della legge n. 197 del2022.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 27 del d.l. n. 137 del 2020, 1e 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 c.p.c. e 24 Cost., deducendosi lanullità della sentenza e del relativo procedimento per essere stata la causatrattata sulla base degli atti nonostante la società avesse dapprimarichiesto, nell’atto di appello, la trattazione in pubblica udienza e,successivamente, presentato istanza di trattazione da remoto o, insubordine, di trattazione scritta, senza che la Commissione regionaleprovvedesse su tale richiesta, fissasse l’udienza da remoto, concedessetermini per note scritte o disponesse il rinvio a nuovo ruolo. Con ilsecondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e132 c.p.c., assumendosi la nullità della sentenza per motivazioneapparente e omessa pronuncia, poiché la CTR, nel ritenere fittizio l’atto dicessione degli immobili tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sisarebbe limitata a richiamare genericamente le risultanze del processoverbale di constatazione senza indicare gli elementi fattuali posti afondamento di tale conclusione e senza esaminare le specifiche deduzioniNumero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026della contribuente in ordine all’effettività del trasferimento, alla proprietàdegli immobili, alla locazione degli stessi, ai canoni dichiarati, ai flussifinanziari riconosciuti dall’Ufficio, al rogito notarile prodotto in appello, allemodalità di pagamento del prezzo e alla richiesta subordinata dirideterminazione delle sanzioni.Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 8 del d.l. n. 16 del 2012, 2 e 3 del d.lgs. n.472 del 1997, sostenendosi che la CTR avrebbe erroneamente qualificatocome meramente nominalistica l’irrogazione di sanzioni indicate comeIrpef nei confronti di una società di capitali soggetta ad Ires, laddove,secondo la ricorrente, tale profilo inciderebbe sull’essenza stessa dellapretesa sanzionatoria, trattandosi di sanzione connessa alle imposte suiredditi e da correlare allo specifico tributo cui si riferisce la dichiarazione.Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 8 del d.l. n. 16 del 2012, 7 del d.P.R. n.917 del 1986, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 1, 4,37, 40, 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendosi che la CTRavrebbe errato nell’escludere l’operatività, in materia sanzionatoria, delprincipio di autonomia dei periodi d’imposta, atteso che le sanzionicontestate sarebbero strettamente collegate alle dichiarazioni annuali Irese, pertanto, avrebbero dovuto essere irrogate con distinti atti per ciascunaannualità.La ricorrente ha documentato, con memoria depositata in prossimitàdell’adunanza camerale, l’intervenuta adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 1, commi 231e seguenti, della legge n. 197 del 2022, con riferimento alla cartella dipagamento n. 29820220004097170, emessa a seguito della sentenzaimpugnata e avente ad oggetto le sanzioni rideterminate in euro56.250,00, oltre accessori, in dipendenza della pronuncia dellaCommissione tributaria regionale per la Sicilia n. 10012/05/2021.Numero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026Dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risulta che ildebito residuo relativo al predetto carico, pari a euro 49.226,94 alla datadi elaborazione della comunicazione, è stato integralmente ricompresonella definizione agevolata, con indicazione dell’importo dovuto ai fini dellastessa in euro 7,11 e con debito residuo escluso dalla definizione pari azero. La contribuente ha altresì prodotto la quietanza attestante ilpagamento dell’importo indicato dall’agente della riscossione quale unicarata dovuta per il perfezionamento della definizione.L’importo di euro 7,11 non costituisce rideterminazione giudiziale dellapretesa sanzionatoria, né implica autonoma rivalutazione, da parte diquesta Corte, delle componenti del carico definito; esso rappresenta,piuttosto, il quantum indicato dall’agente della riscossione comenecessario per il perfezionamento della definizione agevolata, nell’ambitodi un carico avente ad oggetto sanzioni tributarie. In difetto di elementicontrari emergenti dagli atti e non risultando contestatadall’Amministrazione finanziaria l’idoneità della documentazione prodotta,deve pertanto prendersi atto dell’avvenuto perfezionamento delladefinizione del carico controverso.Ne consegue il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione delgiudizio di legittimità. La definizione agevolata del carico iscritto a ruolo indipendenza della sentenza impugnata, infatti, elide l’attualità dellacontroversia sulla pretesa sanzionatoria oggetto del processo e determinal’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,restando assorbito l’esame dei motivi di ricorso.Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hannoanticipate, avuto riguardo alla definizione della lite in via agevolata e allasopravvenienza dell’evento estintivo rispetto alla proposizione del ricorso.Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13,Numero registro generale 13115/2022Numero sezionale 5205/2026Numero di raccolta generale 23950/2026Data pubblicazione 23/07/2026comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo il ricorsodefinito con pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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