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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 27944/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diPalermo ha disatteso l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo della quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Marsala aveva disposto l’aggravamento del regimecautelare in vigore, applicando allo stesso – in luogo della misura degli arrestidomiciliari – la custodia in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 575,577 comma primo n. 1 cod. pen.

Il XXXXXXXera stato destinatario di ordinanzarestrittiva della libertà personale - in relazione a tale incolpazione - in data07/10/2024, con applicazione della più rigorosa misura carceraria; tale misuraera stata sostituita – con provvedimento del 05/12/2024 – con il meno afflittivopresidio cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico eautor i zzaz ione a svo lgere a t t i v i tà l avora t iva presso l ’ a t t i v i tà“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXto”, avente sede al piano terra dellostabile di residenza dell’indagato.

Il regime cautelare era stato aggravato, infine,con ordinanza del 09/03/2026, che aveva ripristinato la custodia cautelare incarcere; ciò aveva tratto origine dal contenuto della nota rimessa dallaCompagnia Carabinieri di Marsala, che aveva comunicato l’allontanamento delsoggetto dal domicilio coatto, verificatosi il giorno precedente e protrattosi perun lasso di tempo di sei ore.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della violazionedelle prescrizioni e in punto di gravità della stessa.Si è assolutizzata la valenza del dato tecnologico, che segnalava unallarme per possibile evasione, omettendosi ogni considerazione circa possibilispiegazioni alternative.

Si è impropriamente svalutata la tesi a discolpa fornitadalla difesa, circa il malfunzionamento del citofono, affidandosi a una spiegazioneincongrua circa il significato della fattura allegata.

Non si è considerata lapossibilità che la terapia psicofarmacologica seguita dal ricorrente, con i connessieffetti psicofarmacologici, possa avergli impedito di percepire il suono delcitofono.

Congetturale, infine, è la sovrapposizione operata dal Tribunale delriesame, tra la irreperibilità telefonica del ricorrente e la sua volontà di sottrarsiai controlli.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 276 comma 1-ter cod. proc. pen., in relazione alla valutazione in terminidi non lieve entità del fatto.

La sussistenza di un allontanamento volontario, inprimo luogo, non è provata con il necessario grado di certezza; non si èadeguatamente considerato, comunque, il carattere occasionale dell’episodio, nési è valutata l’assenza di qualsivoglia lesione concreta alle esigenze cautelari.

Neldisporre l’aggravamento, infine, non è stato effettuato un congruo bilanciamentocon le dedotte esigenze familiari e lavorative.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Secondo quanto già riassunto in parte narrativa, il ricorrente è statosottoposto, in origine, a misura cautelare carceraria, in quanto ritenutogravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Ha ottenuto, in seguito, lasostituzione di tale misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, conapplicazione del braccialetto elettronico; infine, ha trasgredito alle prescrizioniconnesse a tale regime cautelare, restando assente da casa per un lasso ditempo pari a sei ore e, consequenzialmente, si è proceduto all’aggravamentodella misura cautelare in esecuzione ed al ripristino della custodia carceraria.Il soggetto ha quindi proposto ricorso per cassazione, avverso la decisionereiettiva dell’appello presentato al Tribunale del riesame.2.1.

Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa delprovvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve esserecompiuta attenendosi al principio di diritto secondo cui – in vista della revoca osostituzione di cui all'art. 299 cod. proc. pen. - occorrono fatti o elementi"nuovi", rispetto a quelli precedentemente acquisiti e, quindi, anteriormenteneppure implicitamente vagliati, i quali, se fossero stati apprezzati da soli ounitamente agli altri elementi acquisiti agli atti del procedimento, avrebberoindotto il giudice a pervenire a una diversa decisione cautelare.In particolare - con specifico riguardo al profilo delle esigenze cautelari,che qui occorre esaminare - il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca, ovverodella sostituzione, della misura con altra meno grave, deve essere costituito daelementi di sicura valenza sintomatica, in ordine al mutamento della situazioneapprezzata all'inizio del trattamento cautelare e ritenuta significativa agli effettidell'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento al singolo indagato (o imputato),all'uopo risultando inconferente il mero decorso del tempo dall'applicazione dellamisura.

Ne consegue che il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosilimitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta eadeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti osopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o aescludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effettodevolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).Tanto precisato, in diritto, può dunque passarsi all’analisi specificadell’impugnazione; questa si articola in due distinti motivi, che presentano, però,una matrice comune e che ben si prestano, quindi, a una agevole trattazioneunitaria.2.2.

In chiave di estrema sintesi, può dirsi che il Tribunale –confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni difensive – ha ricordatocome i Carabinieri si siano attivati a causa di un segnale di “allarme perevasione”, inviato dal dispositivo elettronico applicato al soggetto, al temporistretto in regime di arresti domiciliari; trascorse ben sei ore, i militariricevevano il segnale contrario, di cessato allarme (indice evocativo, questo, delperfetto funzionamento del sistema elettronico di controllo).Il ricorrente – reiterando negli esatti termini le doglianze proposte in sededi gravame – adduce a propria discolpa, anzitutto, il fatto di non aver percepito ilsuono del citofono, a causa dell’effetto sedativo della terapia psicofarmacologicache assume; manca di chiarire, però, quali siano specificamente i farmaci da luiassunti, che siano in grado di provocare un simile risultato (trattasi, quindi, diuna mera asserzione, che resta priva della pur minima base scientifica).Rappresenta il ricorrente, poi, il possibile mancato funzionamento delcitofono installato presso la sua abitazione; la prova di tale fatto dovrebbe trarsi– in ipotesi difensiva – dal tenore della fattura prodotta, che documental’effettuazione di una riparazione.

Il Tribunale del riesame - con motivazionecongruente ed esaustiva, priva del pur minimo spunto di contraddittorietà – haperò osservato come tale fattura non documenti un malfunzionamento propriodella suoneria del citofono.

Aggiunge il Tribunale che – nell’ampio lasso di tempodi sei ore – il soggetto non ha risposto nemmeno al telefono e viepiù, cercato inogni dove (anche in ospedale), è risultato introvabile.2.3.

Per ciò che inerisce alla asserita lieve entità della trasgressione, davalutare ai sensi dell’art. 275 comma 1-ter cod. proc. pen., la valutazionesussunta nell’ordinanza impugnata è ineccepibile.

Il Tribunale del riesame,infatti, ha sottolineato – con giudizio di merito coerentemente argomentato,nonché aderente ai canoni della logica e, quindi insindacabile in sede dilegittimità – la grave natura della accertata violazione, stante la ragguardevoleprotrazione dell’ingiustificato allontanamento del soggetto e visto lo stato ditotale irreperibilità in cui egli si è venuto a trovare.

Circostanze che, del tuttolegittimamente, sono state reputate atte a giustificare l’adozione di un piùrigoroso presidio cautelare.2.4.

Conclusivamente, va evidenziato come tali censure si sviluppinointeramente sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuovainterpretazione degli elementi disponibili, diversa da quella recepitanell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa diquelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza,fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo lalinea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti,l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazionialternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento del provvedimento aggredito, ovveronell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi deifatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507).3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi perritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000).

Non comportando – la presente decisione – la rimessione inlibertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellaCancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione dicui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recanteil “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diPalermo ha disatteso l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo della quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Marsala aveva disposto l’aggravamento del regimecautelare in vigore, applicando allo stesso – in luogo della misura degli arrestidomiciliari – la custodia in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 575,577 comma primo n. 1 cod. pen. Il XXXXXXXera stato destinatario di ordinanzarestrittiva della libertà personale - in relazione a tale incolpazione - in data07/10/2024, con applicazione della più rigorosa misura carceraria; tale misuraera stata sostituita – con provvedimento del 05/12/2024 – con il meno afflittivopresidio cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico eautor i zzaz ione a svo lgere a t t i v i tà l avora t iva presso l ’ a t t i v i tà“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXto”, avente sede al piano terra dellostabile di residenza dell’indagato. Il regime cautelare era stato aggravato, infine,con ordinanza del 09/03/2026, che aveva ripristinato la custodia cautelare incarcere; ciò aveva tratto origine dal contenuto della nota rimessa dallaCompagnia Carabinieri di Marsala, che aveva comunicato l’allontanamento delsoggetto dal domicilio coatto, verificatosi il giorno precedente e protrattosi perun lasso di tempo di sei ore.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della violazionedelle prescrizioni e in punto di gravità della stessa.Si è assolutizzata la valenza del dato tecnologico, che segnalava unallarme per possibile evasione, omettendosi ogni considerazione circa possibilispiegazioni alternative. Si è impropriamente svalutata la tesi a discolpa fornitadalla difesa, circa il malfunzionamento del citofono, affidandosi a una spiegazioneincongrua circa il significato della fattura allegata. Non si è considerata lapossibilità che la terapia psicofarmacologica seguita dal ricorrente, con i connessieffetti psicofarmacologici, possa avergli impedito di percepire il suono delcitofono. Congetturale, infine, è la sovrapposizione operata dal Tribunale delriesame, tra la irreperibilità telefonica del ricorrente e la sua volontà di sottrarsiai controlli.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 276 comma 1-ter cod. proc. pen., in relazione alla valutazione in terminidi non lieve entità del fatto. La sussistenza di un allontanamento volontario, inprimo luogo, non è provata con il necessario grado di certezza; non si èadeguatamente considerato, comunque, il carattere occasionale dell’episodio, nési è valutata l’assenza di qualsivoglia lesione concreta alle esigenze cautelari. Neldisporre l’aggravamento, infine, non è stato effettuato un congruo bilanciamentocon le dedotte esigenze familiari e lavorative.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già riassunto in parte narrativa, il ricorrente è statosottoposto, in origine, a misura cautelare carceraria, in quanto ritenutogravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Ha ottenuto, in seguito, lasostituzione di tale misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, conapplicazione del braccialetto elettronico; infine, ha trasgredito alle prescrizioniconnesse a tale regime cautelare, restando assente da casa per un lasso ditempo pari a sei ore e, consequenzialmente, si è proceduto all’aggravamentodella misura cautelare in esecuzione ed al ripristino della custodia carceraria.Il soggetto ha quindi proposto ricorso per cassazione, avverso la decisionereiettiva dell’appello presentato al Tribunale del riesame.2.1. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa delprovvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve esserecompiuta attenendosi al principio di diritto secondo cui – in vista della revoca osostituzione di cui all'art. 299 cod. proc. pen. - occorrono fatti o elementi"nuovi", rispetto a quelli precedentemente acquisiti e, quindi, anteriormenteneppure implicitamente vagliati, i quali, se fossero stati apprezzati da soli ounitamente agli altri elementi acquisiti agli atti del procedimento, avrebberoindotto il giudice a pervenire a una diversa decisione cautelare.In particolare - con specifico riguardo al profilo delle esigenze cautelari,che qui occorre esaminare - il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca, ovverodella sostituzione, della misura con altra meno grave, deve essere costituito daelementi di sicura valenza sintomatica, in ordine al mutamento della situazioneapprezzata all'inizio del trattamento cautelare e ritenuta significativa agli effettidell'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento al singolo indagato (o imputato),all'uopo risultando inconferente il mero decorso del tempo dall'applicazione dellamisura. Ne consegue che il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosilimitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta eadeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti osopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o aescludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effettodevolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).Tanto precisato, in diritto, può dunque passarsi all’analisi specificadell’impugnazione; questa si articola in due distinti motivi, che presentano, però,una matrice comune e che ben si prestano, quindi, a una agevole trattazioneunitaria.2.2. In chiave di estrema sintesi, può dirsi che il Tribunale –confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni difensive – ha ricordatocome i Carabinieri si siano attivati a causa di un segnale di “allarme perevasione”, inviato dal dispositivo elettronico applicato al soggetto, al temporistretto in regime di arresti domiciliari; trascorse ben sei ore, i militariricevevano il segnale contrario, di cessato allarme (indice evocativo, questo, delperfetto funzionamento del sistema elettronico di controllo).Il ricorrente – reiterando negli esatti termini le doglianze proposte in sededi gravame – adduce a propria discolpa, anzitutto, il fatto di non aver percepito ilsuono del citofono, a causa dell’effetto sedativo della terapia psicofarmacologicache assume; manca di chiarire, però, quali siano specificamente i farmaci da luiassunti, che siano in grado di provocare un simile risultato (trattasi, quindi, diuna mera asserzione, che resta priva della pur minima base scientifica).Rappresenta il ricorrente, poi, il possibile mancato funzionamento delcitofono installato presso la sua abitazione; la prova di tale fatto dovrebbe trarsi– in ipotesi difensiva – dal tenore della fattura prodotta, che documental’effettuazione di una riparazione. Il Tribunale del riesame - con motivazionecongruente ed esaustiva, priva del pur minimo spunto di contraddittorietà – haperò osservato come tale fattura non documenti un malfunzionamento propriodella suoneria del citofono. Aggiunge il Tribunale che – nell’ampio lasso di tempodi sei ore – il soggetto non ha risposto nemmeno al telefono e viepiù, cercato inogni dove (anche in ospedale), è risultato introvabile.2.3. Per ciò che inerisce alla asserita lieve entità della trasgressione, davalutare ai sensi dell’art. 275 comma 1-ter cod. proc. pen., la valutazionesussunta nell’ordinanza impugnata è ineccepibile. Il Tribunale del riesame,infatti, ha sottolineato – con giudizio di merito coerentemente argomentato,nonché aderente ai canoni della logica e, quindi insindacabile in sede dilegittimità – la grave natura della accertata violazione, stante la ragguardevoleprotrazione dell’ingiustificato allontanamento del soggetto e visto lo stato ditotale irreperibilità in cui egli si è venuto a trovare. Circostanze che, del tuttolegittimamente, sono state reputate atte a giustificare l’adozione di un piùrigoroso presidio cautelare.2.4. Conclusivamente, va evidenziato come tali censure si sviluppinointeramente sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuovainterpretazione degli elementi disponibili, diversa da quella recepitanell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa diquelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza,fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo lalinea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti,l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazionialternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento del provvedimento aggredito, ovveronell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi deifatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacitàesplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi perritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). Non comportando – la presente decisione – la rimessione inlibertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellaCancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione dicui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recanteil “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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