CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20001 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20001del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P22 F112Y) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60B22 B286J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 10 in Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratorepro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., oggi IN- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore GIUSSANI Marina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D70 F205U) ERRICHIELLO Gennaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D15 F839I) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 402/2022, pubblicatain data 7 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 20001/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso dal condominio Debussy 10 di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dopo il trasferimento dell’immobile pignorato in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA], Vin- cenzo Fiorenza (che assume di essere l’effettivo proprietario di detto immobile) ha proposto opposizione avverso il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, chiedendo la sospen- sione dell’esecuzione nonché il sequestro dell’immobile pigno- rato e del ricavato dalla vendita. Rigettate tali ultime richieste dal giudice dell’esecuzione, il Fio- renza ha instaurato il giudizio di merito dell’opposizione, che è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’ap- pelloproposto dal Fiorenza avverso la decisione di primo grado. Ricorre il Fiorenza, sulla base di quattromotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di legge– art. 360, c . 1 n. 3 CPC – errata applica- zione degli articoli 339 c.p.c., 512, 617, 618 CPC». Con il secondo motivosi denunzia «violazione di legge art. 360 n. 3 CPC– omesso esame della domanda art. 112 C.P.C. e vio- lazionedegli artt. 670, 671 e 669 bis c.p.c. ». Con il terzo motivosi denunzia «e errata e falsa applicazione di leggeex art. 360, c. 1 n. 3 C.P.C. – violazione delle norma di cui all’art. 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c. e 617, 618 e 619 c.p.c.». Ric. n. 20001/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Il quarto motivo risulta rubricato come segue: « richiamo delle questioni di merito non decise in quanto ritenute assorbite». Non è necessario l’esame specifico dei quattro motivi del ri- corso, in quanto risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della manifesta infondatezza del primo motivo, con il quale è contestata la statuizione della decisione impugnata, di radicale inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza diprimo grado, trattandosi di sentenza non impugna- bile. 1.1La Corte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato la domanda proposta dal Fio- renza (già in sede esecutiva) come una opposizione al progetto di distribuzione, opposizione che, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., è assoggettata al regime delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.; ha aggiunto, ad abundantiam, che tale qua- lificazione era corretta in diritto e, che, anzi, lo stesso Fiorenza aveva espressamente riconosciuto che la propria opposizione dovesse essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Di conseguenza, deve ritenersi correttamente applicato dalla corte d’appelloil cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, se- condo ilquale l’identificazione del mezzo di impugnazione espe- ribile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere ope- rata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione pro- posta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, anche aprescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante di questa Corte; ex plurimis: Cass.,Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011 , Rv. 616877 –01; Sez. U , Sentenza n. 4617 del 25/02/2011 , Rv. 616599 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021 , Rv. 663343 –01; Sez. 6 , Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021 , Rv. 661875 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 , Rv. Ric. n. 20001/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 650653 –01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 12872 del 22/06/2016 , Rv. 640421 –01; Sez. L , Sentenza n. 21520 del 22/10/2015 , Rv. 637395 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012 , Rv. 621960 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 17791 del 30/08/2011 , Rv. 619365 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 3712 del 15/02/2011 , Rv. 616508 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9923 del 26/04/2010 , Rv. 612491 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 26919 del 21/12/2009 , Rv. 610652 – 01; Sez. U , Sentenza n. 2434 del 01/02/2008 , Rv. 601595 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008 , Rv. 606106 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 26294 del 14/12/2007 , Rv. 601090 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 11012 del 14/05/2007 , Rv. 597778 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 8103 del 02/04/2007 , Rv. 597623 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 4507 del 28/02/2006 , Rv. 588209 –01). Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, in senso contrario,al la circostanza che nell’epigrafe della sentenza di primo grado l’azione proposta sia stata indicata, genericamente, come opposizione all’esecu- zione: secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, ai fini dell’operatività del principio dell’apparenza per l’identifica- zione del mezzo di impugnazioneè necessario che il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, affermazioni me- ramente generiche(cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 –01, con specifico riferimento all’irri- levanza della mera indicazione dell’oggetto della controversia risultante dall’intestazione del provvedimento; Sez. 2, Sen- tenzan. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; cfr. altresì: Sez. 6- 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01). L’indicazione generica dell’oggetto del processo contenuta Ric. n. 20001/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 nell’intestazione del provvedimento giurisdizionale che lo defi- nisce non può,quindi, ritenersi di per sé decisiva; al contrario, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata – senza che nel ricorso vi siano puntuali e specifiche contestazioni in proposito – non vi è dubbio che, proprio nella motivazione della sentenza di primo grado il tribunale abbia effettuato una precisa ed espressa qualificazione della domanda originaria- menteavanzata dal Fiorenza, in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., il che avrebbe consentito all’opponente di impugnare detta sentenza esclusi- vamente con lo strumento del ricorso straordinario per cassa- zione, ai sensi dell’art. 111 Cost., come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado. 1.2In ogni caso, ed anche al di là di quanto sin qui osservato, si rileva che, in realtà, il Fiorenza ha in concreto già proposto il corretto mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado, cioè il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., e tale ricorso, pur ritenuto correttamente esperito in re- lazione alla natura del provvedimento impugnato, è stato di- chiarato inammissibile, per altre e diverse ragioni, con ordi- nanza decisoria di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 9651 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) . A tale pronuncia consegue il definitivo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: onde, anche sotto tale profilo e per tale ragione il presente ricorso non potrebbe in nessun caso trovare accoglimento nel merito. 1.3Stante la conferma della statuizione di radicale inammissi- bilità dell’appello, ogni altra questione resta assorbita, sia con riguardo a quelle esposte con i successivi motivi del ricorso, attinenti al merito della originaria domanda proposta in primo grado, sia con riguardo a quelle esposte nella memoria deposi- tata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., sull’avvenuto annulla- mento della sentenza di rigetto di una precedente opposizione Ric. n. 20001/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 avanzata dal medesimo ricorrente avverso il decreto di trasfe- rimento pronunciato nella procedura esecutiva per cui è causa. 2.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia d