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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34383/2026

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a NAPOLI il 07/03/1986 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9505/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la sentenza impugnata e visti gli atti; Considerato che il ricorso risulta sottoscritto esclusivamente dall'interessato in violazione del consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 07/03/1986 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9505/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la sentenza impugnata e visti gli atti; Considerato che il ricorso risulta sottoscritto esclusivamente dall'interessato in violazione del consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris