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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09785/2023

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 5160 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] unica sulle scommesse 2011 contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 831/06/2021, depositata in data 12 luglio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso, affidato a sette motivi (uno in via pregiudiziale, uno in via preliminare e cinque ordinari), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva rigettato l’appello proposto dalle suddette nei confronti dell’Agenzia delle dogane dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 926/02/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva rigettato il ricorso delle suddette contribuenti avverso l’avviso n.

M0811 0002554Ucon il quale l’Agenzia aveva accertato nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], quale obbligata principale nella qualità di Centro trasmissione dati (CTD) e della Stanleybet, quale bookmaker avente sede all’estero, coobbligata in solido, la debenza per l’anno 2011 dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso;- la ricorrent e ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. comma 197, della legge n. 197/22; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q.

M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 5160 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] unica sulle scommesse 2011 contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 831/06/2021, depositata in data 12 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso, affidato a sette motivi (uno in via pregiudiziale, uno in via preliminare e cinque ordinari), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva rigettato l’appello proposto dalle suddette nei confronti dell’Agenzia delle dogane dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 926/02/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva rigettato il ricorso delle suddette contribuenti avverso l’avviso n. M0811 0002554Ucon il quale l’Agenzia aveva accertato nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], quale obbligata principale nella qualità di Centro trasmissione dati (CTD) e della Stanleybet, quale bookmaker avente sede all’estero, coobbligata in solido, la debenza per l’anno 2011 dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso;- la ricorrent e ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. comma 197, della legge n. 197/22; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos
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