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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10006/2026

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LE di Chieti lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni trasmesse nell’interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti con provvedimento del 9 settembre 2025 rigettava l’istanza di autorizzazione ai colloqui con i familiari ovvero con gli aventi diritto proposta nell’interesse dei [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuto presso la Casa circondariale di Pescara.

La ragione del rigetto stava nella genericità della richiesta che non indicava chi fossero i familiari, né gli aventi diritto.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso tramite il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 18, comma 1 l. 354/75 e 37 d.P.R. 230/2000.

In via preliminare il ricorrente sottolinea l’esperibilità del rimedio adito e nel merito censura la motivazione del diniego che si pone in contrasto con il disposto dell’art. 18 l. 354/75 che non impone l’indicazionenominativa dei congiunti ovvero dei conviventi, posto che il controllo circa la legittimazione dei richiedenti a svolgere il colloquio è demandato all’istituto di pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo nell’annullamento della gravata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata in quanto affetta da nullità.

L’art. 18 L. 354/75 stabilisce che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con congiunti ed altre persone e che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari; l’art. 37 d.P.R. 230/200 stabilisce che fino alla pronuncia della sentenza di primo grado i richiedenti i colloqui debbono presentare il permesso rilasciato dall’autorità che procede;i colloqui con persone diverse dai congiunti e dei conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.

Quindi, dal combinato disposto di tali norme si ricava che gli internati sono ammessi, in lineagenerale ad avere colloqui con i familiari, i congiunti ed i conviventi; i colloqui con persone diverse sono autorizzati quando ricorrano ragionevoli motivi.

Tali disposizioni intendono dare pratica attuazione del diritto della persona detenuta al mantenimento di relazioni familiari e sociali; diritto che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale» (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823 - 01).

2. Circa la natura dei provvedimenti in materia di permessi di colloquio si è ampiamente affermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale sono provvedimenti aventi natura giurisdizionalein quanto possono risolversi in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, e pertanto sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 8798 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Stefani, Rv. 258823,risponde ad un principio di civiltà giuridica che «a colui che subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare».

Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale».

Posto, dunque, che il diniego di un permesso di colloquio incide sul livello di afflittività della privazione della libertà personale, risolvendosi in un generalizzato inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, deve dunque trovare applicazione il principio che provvedimenti di tal fatta vanno ricompresi nella categoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge» (pag. 5 della motivazione).

La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere spetta al G.I.P., che provvede dopo aver acquisito iI parere del pubblico ministero (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, Stefani, Rv. 258824).

In ragione di tale affermazione, ripresa in altre pronunce, si evidenzia un preliminare profilo processuale da esaminare, che riguarda la nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. b) cod. proc. pen . riguard a nte , cioè , la partecipazione del PM al procedimento, poiché la decisione è stata emessa senza il previo parere del PM; in questo senso si è affermato che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, durante la fase delle indagini preliminari, decide sull'istanza di autorizzazione allo svolgimento di colloquio avanzata dall'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere senza acquisire il parere del pubblico ministero (Sez. 3, n. 9987 del 19/12/2019, dep. 2020, Pmt, Rv. 278533 - 01).

Del resto, la partecipazione del pubblico ministero, sotto forma di interlocuzione circa la richiesta di permesso avanzata dall’indagato, ha una sua linearità di sistema, poiché si inserisce in un momento in cui,essendo ancora in fase di indagini, il pubblico ministero ne è il dominus: pertanto è funzionale al proficuo svolgimento delle stesse che l’organo che le conduce e che è a conoscenza degli sviluppi ancora non disvelati delle stesse possa interloquire, a tutela, appunto dell’attività di indagine.

L’omessa acquisizione del parere comporta che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità che, avendo riguardo non già alla iniziativa del pubblicoministero, bensì alla sua partecipazione, non rientra fra le nullità assolute, ma fra quelle a regime intermedio, di cui all’art. 180 cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio in questa sede.

3. Per le ragioni testè evidenziate, l’impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti perché voglia provvedere in conformità a quanto sopra dedotto, acquisendo il previo parere del pubblico ministero.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Chieti lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni trasmesse nell’interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti con provvedimento del 9 settembre 2025 rigettava l’istanza di autorizzazione ai colloqui con i familiari ovvero con gli aventi diritto proposta nell’interesse dei [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuto presso la Casa circondariale di Pescara. La ragione del rigetto stava nella genericità della richiesta che non indicava chi fossero i familiari, né gli aventi diritto. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso tramite il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 18, comma 1 l. 354/75 e 37 d.P.R. 230/2000. In via preliminare il ricorrente sottolinea l’esperibilità del rimedio adito e nel merito censura la motivazione del diniego che si pone in contrasto con il disposto dell’art. 18 l. 354/75 che non impone l’indicazionenominativa dei congiunti ovvero dei conviventi, posto che il controllo circa la legittimazione dei richiedenti a svolgere il colloquio è demandato all’istituto di pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo nell’annullamento della gravata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata in quanto affetta da nullità. L’art. 18 L. 354/75 stabilisce che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con congiunti ed altre persone e che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari; l’art. 37 d.P.R. 230/200 stabilisce che fino alla pronuncia della sentenza di primo grado i richiedenti i colloqui debbono presentare il permesso rilasciato dall’autorità che procede;i colloqui con persone diverse dai congiunti e dei conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. Quindi, dal combinato disposto di tali norme si ricava che gli internati sono ammessi, in lineagenerale ad avere colloqui con i familiari, i congiunti ed i conviventi; i colloqui con persone diverse sono autorizzati quando ricorrano ragionevoli motivi. Tali disposizioni intendono dare pratica attuazione del diritto della persona detenuta al mantenimento di relazioni familiari e sociali; diritto che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale» (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823 - 01). 2. Circa la natura dei provvedimenti in materia di permessi di colloquio si è ampiamente affermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale sono provvedimenti aventi natura giurisdizionalein quanto possono risolversi in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, e pertanto sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 8798 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Stefani, Rv. 258823,risponde ad un principio di civiltà giuridica che «a colui che subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare». Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale». Posto, dunque, che il diniego di un permesso di colloquio incide sul livello di afflittività della privazione della libertà personale, risolvendosi in un generalizzato inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, deve dunque trovare applicazione il principio che provvedimenti di tal fatta vanno ricompresi nella categoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge» (pag. 5 della motivazione). La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere spetta al G.I.P., che provvede dopo aver acquisito iI parere del pubblico ministero (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, Stefani, Rv. 258824). In ragione di tale affermazione, ripresa in altre pronunce, si evidenzia un preliminare profilo processuale da esaminare, che riguarda la nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. b) cod. proc. pen . riguard a nte , cioè , la partecipazione del PM al procedimento, poiché la decisione è stata emessa senza il previo parere del PM; in questo senso si è affermato che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, durante la fase delle indagini preliminari, decide sull'istanza di autorizzazione allo svolgimento di colloquio avanzata dall'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere senza acquisire il parere del pubblico ministero (Sez. 3, n. 9987 del 19/12/2019, dep. 2020, Pmt, Rv. 278533 - 01). Del resto, la partecipazione del pubblico ministero, sotto forma di interlocuzione circa la richiesta di permesso avanzata dall’indagato, ha una sua linearità di sistema, poiché si inserisce in un momento in cui,essendo ancora in fase di indagini, il pubblico ministero ne è il dominus: pertanto è funzionale al proficuo svolgimento delle stesse che l’organo che le conduce e che è a conoscenza degli sviluppi ancora non disvelati delle stesse possa interloquire, a tutela, appunto dell’attività di indagine. L’omessa acquisizione del parere comporta che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità che, avendo riguardo non già alla iniziativa del pubblicoministero, bensì alla sua partecipazione, non rientra fra le nullità assolute, ma fra quelle a regime intermedio, di cui all’art. 180 cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio in questa sede. 3. Per le ragioni testè evidenziate, l’impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti perché voglia provvedere in conformità a quanto sopra dedotto, acquisendo il previo parere del pubblico ministero. Annulla l'ordinanza impugnata
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