CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta genericamente la misura della pena irrogata per l'evasione, determinata senza incorrere in alcuna violazione di legge ( il capo in questione è divenuto l'unico fondante la responsabilità si che il passaggio da reato satellite a fatto esclusivo legittimante la condanna ha certamente consentito alla Corte del merito di applicare per tale fatto una pena più grave di quella in origine determinata a titolo di aumento) mentre il secondo è manifestamente infondato ( fissata l'udienza del 14 marzo 2023, la Procura ebbe a depositare le proprie conclusioni, comunicate alla difesa con pec del 7 marzo, mentre la circostanza del disposto rinvio alla successiva udienza del 27 giugno 2023 non imponeva alcuna rinnovazione della già eseguita comunicazione, con conseguente insussistenza della lesione delle prerogative difensive paventata dal ricorso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.