CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0036N4R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ N. 28345/24 BELHAD3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità è meramente riproduttivo delle censure svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3-6); Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che le sintetiche valutazioni della Corte territoriale (peraltro diffuse nel corpo della motivazione) sono adeguate alla genericità delle deduzioni difensive che le sollecitano; Ritenuto che tutti gli altri motivi di ricorso, riguardanti la mancata applicazione delle pene sostitutive, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto del negativo giudizio prognostico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec