CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 luglio 1983
Cassazione n. 13202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1983 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere percepito nell'anno 2014 un reddito complessivo di euro 6.753,00 invece del reddito effettivamente percepito, pari ad euro 9.645,77, con l'aggravante di avere ottenuto il patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo. 4. Con la doglianza lamenta la falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 ed il vizio di motivazione. Osserva che la ratio della norma incriminatrice è rivolta ad evitare che siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro che non si trovano nelle condizioni che ne legittimano la concessione. Il testo dell'art. 95 d.P.R. 115/2002, configura il reato solo nell'ipotesi di dichiarazione di false generalità, di falsa attestazione delle condizioni di reddito e, in forza del rinvio all'art. 79, di omessa comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti, se iL i T: verificatesi nell'anno di competenza. Assume che, dunque, non ssunlè:---rilievsy qualsiasi attestazione infedele, ma solo quella con cui l'istante affermi di avere un reddito inferiore alla soglia di ammissibilità del beneficio, o quella che nasconda, successivamente alla richiesta, mutamenti significativi di reddito, intervenuti ed'anno precedente l'istanza. Sottolinea che il reddito non dichiarato dall'imputata non avrebbe comunque consentito il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge, né condizionato l'ammissibilità della domanda, avendo l'imputata comunque maturato un reddito che le consentiva di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la falsità nella dichiarazione sostitutiva della certificazione non è punibile se derivi da semplice negligenza o leggerezza, essendo il reato punibile solo a titolo di dolo, ancorché generico. Ed altresì che, nel caso di specie, la ricorrente ha chiarito in giudizio di non avere comunicato la somma ulteriore, rispetto a quella indicata con l'autocertificazione, per mera negligenza, avendo ritenuto di dover indicare solo i redditi riportati dal CUD rilasciato dall'INPS. Sostiene che la Corte territoriale ha completamente omesso di argomentare sulla sussistenza del reato ed in particolare dell'elemento soggettivo, limitandosi a riportare stralci di atti processuali e riportandosi alla motivazione del giudice di primo grado, per giungere ad affermare la responsabilità dell'imputata sulla base di una motivazione del tutto apparente, svincolata dagli elementi probatori a disposizione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che "Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). E' stato altresì affermato che il dolo generico -anche eventuale- non può essere considerato in re ipsa ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 - dep. 31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949). Come chiarito da questa Sezione, "Ciò, peraltro/non significa che l'errore del dichiarante in ordine alla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, sia configurabile come errore scusabile, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.. 263013, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Sicché, qualora l'errore ricada sulla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato/ si versa in ipotesi di errore inescusabile. Tuttavia, non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105), per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa" (così ancora Sez. 4, Sentenza n. 4623 del 15/12/201, dep. 31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949, in motivazione ). 2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, dato atto dell'elemento materiale del reato ed affermata l'indifferenza, ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa, del mancato superamento del limite reddituale individuato come soglia, anche per effetto del computo della somma non dichiarata, nell'affrontare il profilo soggettivo premette che, secondo la giurisprudenza, per affermare la sussistenza del dolo è necessaria la dimostrazione che l'agente, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare , si sia deter~ ad agire comunque, determinandosi a rendere una dichiarazione mendace. Ciò sarebbe accaduto nel caso di specie, perché l'imputata ha compilato 'sotto la sua personale responsabilità' la dichiarazione sostitutiva di certificazione omettendo di indicare il reddito da lavoro dipendente percepito dal marito e le somme a questi erogate a titolo di T.f.r, omettendo altresì di dichiarare di essere proprietaria di una quota pari alla metà di un immobile, appartenente al coniuge per l'altra metà. Trattandosi di dati conosciuti dalla dichiarante ritiene consapevole la mancata indicazione dei medesimi nell'autodichiarazione. 3. Una simile argomentazione, nondimeno, al di là della corretta premessa giuridica, finisce per far coincidere l'indagine sul dolo con la constatazione dell'esistenza materiale della falsità, senza compiere alcuna effettiva analisi delle circostanze di fatto della fattispecie concreta ed ancorché nell'ipotesi di specie non sia di immediata evidenza l'utilità che sostiene l'azione o l'omissione tipica, essendo la mancata indicazione indifferente rispetto al raggiungimento della soglia reddituale per l'ammissione al beneficio. D'altro canto, la doglianza introdotta riguardava non l'errore sulla legge extrapenale, integratrice della norma penale, in ordine alla nozione di reddito, come sembra avere inteso la Corte, che sottolinea la comune conoscenza del suo significato, come comprendente tutte le entrate economiche conseguite nell'anno, ma l'errore sul fatto, posto che la ricorrente ha precisato di non avere comunicato gli ulteriori redditi perché aveva compreso di dover riportare solamente quelli indicati dal CUD, rilasciato dall'INPS. Nonostante siffatta condotta sia astrattamente configurabile come colposa, i giudici di merito, pur premettendo il principio enunciato da questa Corte che impone nell'indagine sull'elemento soggettivo la verifica della sussistenza di una volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, hanno omesso una motivazione sul punto (cfr. in fattispecie analoghe le già citate Sez. 4, Sentenza n. 4623 del 15/12/2017, dep.31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949, Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192, nonché Sez. 4, Sentenza n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267307) 4. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così