CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 08140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite il difensore per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina in data 28 marzo 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna, in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui all'art. 595, comma 1, cod. pen., alla pena di Euro 500,00 di multa e al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, gli ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 2. L'impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 594 e 595 cod. pen., in ragione della mancata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta di ingiuria piuttosto che in quella di diffamazione, difettando il requisito della comunicazione con più persone. I giudici di merito, infatti, non avrebbero dovuto trascurare che: 1) le norme processuali civili che disciplinano la consulenza tecnica d'ufficio ne circoscrivono l'ambito comunicativo alle sole parti della controversia; 2) l'interpretazione del requisito della presenza del destinatario delle espressioni offensive del decoro, nell'ingiuria, esclude che la stessa sia intesa come contiguità fisico-spaziale; 3) è imprescindibile la prova dell'effettiva comunicazione con persone diverse dal destinatario delle espressioni offensive. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, essendosi fondata, la decisione sul trattamento sanzionatorio, sulla sola gravità della condotta tenuta dal ricorrente, nulla essendosi argomentato, invece, sul profilo della sua personalità, indenne da pregiudizi penali. - Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., essendosi fondata la detta pronuncia sulla sola gravità del fatto, in spregio al diritto vivente che ne ha imposto una valutazione globale. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 595 cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, trattandosi di statuizione certamente illegittima, dal momento che ad essere stata severamente stigmatizzata era stata unicamente la condotta professionale della parte offesa, come emergente dalle dichiarazioni del teste Flores, che aveva descritto il contesto in cui era maturata la vicenda. 3. Con requisitoria in data 4 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 16 gennaio 2023, il difensore della parte civile costituita ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso o per la declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte rappresentata, come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sostiene il ricorrente che la condotta ascrittagli, consistita nell'avere descritto - nell'elaborato rassegnato al termine delle operazioni peritali svolte nell'ambito di una causa civile - la condotta professionale tenuta dal consulente tecnico di parte, [OSCURATO:PERSONA], come connotata da poca etica professionale, dall'assenza di precise conoscenze tecniche, nonché tesa a nascondere quanto accertato -, sia riconducibile nello schema legale della ingiuria, fondando tale prospettazione sull'esclusione della necessità che il requisito della presenza della persona offesa sia intesa in termini di «contiguità fisico-spaziale». Al riguardo, giova ricordare che l'elemento di distinzione tra l'ingiuria e la diffamazione è costituito dal fatto che, nell'ingiuria, la comunicazione (verbale o scritta) è rivolta all'offeso, la cui presenza, infatti, è elemento costitutivo del reato, mentre la diffamazione è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall'offeso, il quale non è presente al compimento dell'atto lesivo della sua reputazione (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Rv. 278742; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502; Sez. 5 n. 36095 del 03/10/2006, Rv. 235483). Giusta tale pacifico criterio interpretativo, è di tutta evidenza come la questione, riproposta in questa sede dal ricorrente, sia stata correttamente risolta dalla Corte di appello, che ha ritenuto non qualificabile il fatto in termini di ingiuria «esulandosi, nel caso di specie, dal contesto di una esternazione racchiusa in una dialettica offensiva resa e percepita solo fra due persone presenti» (cfr. pag. 5, terzultimo capoverso della sentenza impugnata). Il reato che qui si configura è, pertanto, la diffamazione, in ordine alla quale è proprio nell'assenza, che pone il soggetto passivo nella impossibilità di replicare immediatamente all'offesa, che si è ravvisata la ratio della maggiore gravità della diffamazione, rispetto all'ingiuria; impossibilità che, nel caso dì specie, è stata ben lumeggiata dal giudice di merito laddove ha messo in rilievo come l'elaborato peritale avesse come destinatari diretti «le parti processuali, i loro difensori e il Giudice procedente». 2. Il quarto motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto, sotto il profilo del diritto di critica - e che, per questo, deve essere esaminato con precedenza rispetto agli ulteriori - è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel ritenere che le espressioni utilizzate dal ricorrente per descrivere l'operato del Giordano - come «poco professionale dal punto di vista etico», proteso ad occultare o mistificare i risultati degli accertamenti sul bene periziato e biasimevole dal punto di vista tecnico-valutativo -, si siano tradotte in un'offesa alla persona, denigrata oltre che nella sua capacità professionale, anche nella sua onestà intellettuale e materiale (cfr. pag. 4, penultimo e ultimo capoverso), e, come tali, trasmodanti i limiti della continenza e della proporzione rispetto al concreto contesto comunicativo, si è attenuta all'ermeneusi in materia, pacifica nel ritenere che, in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998). 3. Il secondo motivo non è consentito in questa sede e, in parte, è anche manifestamente infondato. Le deduzioni difensive articolate per censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità le doglianze spiegate con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattese dal giudice di appello (cfr.pag. 6, secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata), prospettano questioni che sfuggono alla possibilità di sindacato di questa Corte, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Va poi ribadito che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Rv. 267773; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Rv. 239131). 4. Il terzo motivo è generico. I rilievi in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non colgono tutte le rationes decidendi della statuizione impugnata, ossia l'esclusione della particolare tenuità della condotta tenuta dell'imputato in ragione: della «concreta valenza delittuosa delle espressioni utilizzate», che avevano affibbiato al loro destinatario «l'etichetta di un soggetto senza scupoli e amorale»; della «natura dell'offesa, arrecata ad un professionista nel legittimo esercizio del suo incarico tecnico; «dell'insidiosità e della diffusività del pericolo correlato alla condotta stessa, ricollegabile alla particolare natura pubblica (una perizia giudiziale) del mezzo utilizzato» (cfr. pag. 6, primo e secondo capoverso). Ne viene che i rilievi medesimi sono anche manifestamente infondati, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 5. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado, che si liquidano in Euro 4.500,00 oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa