CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 26.09.2023 disponeva la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Trapani, in conseguenza della proposta di revoca ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 e succ. modd. (Ord. pen.) avanzata in data 28.08.2025 dal Magistrato di Sorveglianza di Trapani in relazione alla misura concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo con ordinanza del 6 giugno 2024. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo rilevava che, in base alle segnalazioni delle Forze dell'Ordine del 20 febbraio, 16 luglio e 24 agosto 2025, emergeva che [OSCURATO:PERSONA], già ammonito dal Magistrato di sorveglianza in data 4 novembre 2024 e 10 febbraio 2025, aveva continuato a non rispettare le prescrizioni a lui imposte, considerato che lo stesso veniva rinvenuto al di fuori del domicilio dopo le ore 22.00 in compagnia di soggetti aventi in precedenti di polizia o all'interno del bar "Alkimia", sito in Pantelleria, intento a consumare bevande alcoliche; nel provvedimento si segnalava anche che [OSCURATO:PERSONA], in sede di controllo, aveva assunto unatteggiamento sbeffeggiante e provocatorio nei confronti della P.G. intervenuta, dichiarando di essere "stanco" di subire controlli e di avere intenzione di continuare a frequentare il bar. 1.2. In merito alla decorrenza dell'effetto della revoca, il Tribunale rilevava che la misura alternativa in parola dovesse essere revocata con effetto ex tunc, proprio in ragione delle continue violazioni alle prescrizioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], sin dall'inizio della esecuzione della misura alternativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, deduce più motivi. 2.1. Innanzitutto, la mancanza della motivazione in ordine alla revoca con efficacia "ex tunc" della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto nel provvedimento impugnato era stata omessa l'indicazione delle ragioni della non computabilità, come pena espiata, dell'intero decorso periodo di prova. In particolare, lamenta la difesa, la motivazione si affida ad un giudizio prognostico, rivolto come tale al futuro, avendo ritenuto di dover revocare con efficacia retroattiva la misura alternativa concessa in ragione dei comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], incompatibili con la prosecuzione. Sul punto, ricorda la difesa, il provvedimento che dispone la revoca, nel determinare la pena residua di cui all'art. 98, comma 7, DPR n. 230 del 2000, deve indicare analiticamente le ragioni in base alle quali il giudizio negativo sia tale da far ritenere nulle le limitazioni concesse alle prescrizioni imposte e giustificare la revoca del beneficio. Del resto, continua il difensore, il Tribunale non ha fatto alcun cenno alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle attività trattamentali, in particolare al periodo di lavoro quale collaboratore domestico presso una residenza privata, con contratto a tempo indeterminato. 2.2. La difesa, inoltre, lamenta la violazione di legge per mancanza di motivazione sulla richiesta di misura alternativa alla detenzione, tenuto conto del deposito di una dichiarazione di disponibilità alla espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione del datare di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, in merito al punto relativo all'esito negativo dell'affidamento in prova, è infondato, in quanto sollecita apprezzamenti da sovrapporre a quelli del giudice del merito, i quali non risultano essere manifestamente illogici. 2Nel provvedimento impugnato, infatti, la valutazione negativa sul giudizio di recupero sociale è stata eseguita, in sintonia coi principi espressi dalla Corte (Sez. 1, n. 51347 del 2 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 - 01), non attribuendo rilevanza ad episodi isolati e poco significativi, bensì tenendo conto delle ripetute e gravi condotte di violazione delle prescrizioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esecuzione della prova, come documentato all'esito dei numerosi controlli effettuati dalla polizia giudiziaria. Al riguardo è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto di mal sopportare le prescrizioni a lui imposte, come si rinviene anche dal tono di sfida assunto nel corso dei controlli della polizia giudiziaria, dimostrativi di una volontà diretta a continuare a porre in essere comportamenti antisociali, in assenza di una rielaborazione critica del passato deviante. 3. L'altra censura desumibile dal motivo, relativa all'efficacia retroattiva della revoca, non è fondata. Sostiene correttamente il Tribunale, infatti, che non sia possibile esprimere una valutazione parziale di esito positivo della prova, in ragione della gravità e della ripetizione nel tempo delle trasgressioni oggettivamente indicative di riluttanza all'adesione alla prova. Dalla gravità e protrazione nel tempo dei comportamenti negativi emerge correttamente un giudizio di fallimento della prova, con la conseguente necessità per il condannato di scontare ex novo una pena detentiva di misura corrispondente a quella originariamente inflitta. Sul punto va ribadito il dettato di Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, Rv. 278178 - 01, secondo il quale "In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta. (Fattispecie relativa a revoca con effetto ex tunc in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni)". 4. Il restante motivo è parimenti infondato. Nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava dei documenti e chiedeva l'applicazione del regime di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza non ha accolto tale prospettazione. 34.1. Sul punto va condivisa l'affermazione - peraltro riferita alla diversa fase della verifica finale dell'esito della misura alternativa, regolata dall'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. - secondo la quale "Nel caso di revoca dell'affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza che dichiari la non estinzione della pena per esito negativo del periodo di prova è tenuto a valutare la richiesta, avanzata dal condannato nel corso del procedimento, di applicazione di diversa misura alternativa in relazione alla pena detentiva da eseguire (Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022, Pangaro, Rv. 283671 - 01). Deve ritenersi, in via più generale, che il Tribunale di sorveglianza, quando rilevi la non estinzione della pena all'esito di affidamento in prova non andato a buon fine, abbia il potere-dovere di prendere in esame l'istanza di misura alternativa avanzata dal condannato nel corso del procedimento in relazione alla pena detentiva che, a seguito della revoca dell'affidamento con efficacia retroattiva, dovrà espiare e, ove ricorrano i presupposti, di accoglierla. In tal modo, infatti, si evita l'ingresso in istituto del condannato in presenza di condizioni ab origine legittimanti la concessione della diversa misura alternativa. Pertanto, anche con riferimento al caso - diverso da quello analizzato dal richiamato precedente - di revoca ex art. 47, undicesimo comma, Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza è abilitato a verificare se, in luogo della revoca tout court, sia praticabile la sostituzione della misura più ampia con una diversa misura alternativa alla detenzione, avente efficacia adeguata al fine del susseguente percorso trattamentale del condannato, come si desume dalla disciplina, relativa ai provvedimenti interinali, di cui all'art. 51-ter Ord. pen. 4.2. Tanto premesso, va sottolineato che nella motivazione del provvedimento impugnato vi è un esplicito riferimento alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare e al deposito della documentazione a corredo di tale istanza. Da tale circostanza si deduce che il Tribunale ha preso in considerazione tale richiesta e che la stessa ha ricevuto una adeguata, seppur omnicomprensiva, risposta nella successiva parte motiva, laddove si approfondiscono le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto soggetto non in grado di rispettare le regole e le prescrizioni a lui imposte in sede di misura alternativa. La motivazione appena riportata, infatti, esprime un giudizio di inaffidabilità del richiedente che, sebbene riferito alla misura in atto oggetto di revoca, deve ritenersi esteso anche alla richiesta della misura della detenzione domiciliare; milita in tal senso la circostanza che il Tribunale riporta l'argomentazione appena descritta immediatamente dopo aver esplicitamente richiamato la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto di tale ultima richiesta, quindi, sebbene non separatamente manifestato, deve ritenersi univocamente ricompreso nel percorso argomentativo 4sopra descritto. 5. Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDepOSW3t.3 in Cancelmià ocigi 20k 02 Rorrrit, liIL FUNZIONEIZIARIO 5