CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29733/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. peri, come si evince dall'atto di appello in cui si chiedeva esclusivamente l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche; che, inoltre, risulta manifestamente infondato anche il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, stante la ritenuta recidiva e considerati i 378 giorni di sospensione nel giudizio di primo grado, il termine di prescrizione risulta scadere in data 20/11/2027; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione circa l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'imputato e l'assenza dell'elemento soggettivo, con conseguente riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 335 cod. peri., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la irrilevanza della mancata disponibilità del bene da parte del ricorrente essendo suo compito quello di impedire tale evento, nonché l'assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso risultano essere manifestamente infondati oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità 2della condotta, quanto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l' dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -76Composta da: 11467ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3763/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29733/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29733/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. peri, come si evince dall'atto di appello in cui si chiedeva esclusivamente l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche; che, inoltre, risulta manifestamente infondato anche il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, stante la ritenuta recidiva e considerati i 378 giorni di sospensione nel giudizio di primo grado, il termine di prescrizione risulta scadere in data 20/11/2027; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione circa l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'imputato e l'assenza dell'elemento soggettivo, con conseguente riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 335 cod. peri., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la irrilevanza della mancata disponibilità del bene da parte del ricorrente essendo suo compito quello di impedire tale evento, nonché l'assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso risultano essere manifestamente infondati oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità 2della condotta, quanto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l' dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M