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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18653/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 novembre 2022, ha parzialmente riformatoo, escludendo la contestata recidiva, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 26 giugno 2020 ad esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen., oltre che del tutto generico, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione non risultava ancora scaduto al momento della deliberazione del provvedimento impugnato in ragione delle plurime sospensioni del corso della prescrizione (per un periodo temporale amplissimo, neanche indicato dal ricorrente), intervenute non soltanto per legittimo impedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 novembre 2022, ha parzialmente riformatoo, escludendo la contestata recidiva, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 26 giugno 2020 ad esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen., oltre che del tutto generico, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione non risultava ancora scaduto al momento della deliberazione del provvedimento impugnato in ragione delle plurime sospensioni del corso della prescrizione (per un periodo temporale amplissimo, neanche indicato dal ricorrente), intervenute non soltanto per legittimo impedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 apr
Sentenza Cassazione n. 18653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris