Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04186/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11762/2021R.G. proposto da Comune di Scisciano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; – ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Concessionario della riscossione del Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – contro ricorrente – e Oggetto: contributi consortili Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonchè sul ricorso iscritto al n. 11875/2021 R.G. proposto da Comune di Scisciano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Concessionario della riscossione del Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – contro ricorrente – e Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della [OSCURATO:PERSONA],n. 4810/2 2/2020 depositata il 19 ottobre 2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Lacontroversia ha ad oggetto l’impugnazione di un atto di intimazione (n.201716), con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi ente riscossore controricorrente) in qualità di concessionario de l Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poicontroricorrente) ha richiesto a l comune di Scisciano (d’ora in poi ricorrente) il contributo di scarico , dovuto ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n.152 del 2006 e della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 relativo agli anni dal 2008 al 2016,dell’importo di € 177.854,07 .

La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado.

Il Comune di Scisciano ha operato una seconda iscrizione a ruolo del medesimo ricorso portante n. di R.G. 11875/2021 Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi e , poi, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, mentre icontroricorrenti si sono costituiti con controricorsoe depositato atto di rinuncia al giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due ricorsi vanno riuntiti, in quanto – così come può desumersi dal contenuto degli atti depositati e, nello specifico, dal ricorso e dagli atti notificati a mezzo PEC – pianamente emerge una (mera) duplice iscrizione a ruolo, da parte del ricorrente, e con riferimento alla impugnazione della medesima sentenza.

2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 , c.p.c. la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. lamentando che la sentenza impugnata è «assente, apparente, manifestamente e contraddittoria, perplessa».

3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e si duole che la sentenza impugnata è contraddittoria e perplessa.

4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione del principio di divieto di doppia imposizione e dell’art. 13 della l. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2033.

5. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. il difetto di istruttoria, l’assenza del credito certo, liquido ed esigibile, l’erraa quantificazione del debito tributario.

6. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

7. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente l. n. 212 del 2000, dell’art. 24 Cost., dell’art. 112 c.p.c.

8. La rinuncia presentata dal ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, c.p.c.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, comma 3, c.p.c.).

Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata accettata dagli odierni controricorrenti, i quali hanno depositato la medesima istanza depositata dal ricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti, e trova fondamento in accordo conciliativo tra le parti intercorso.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l'accettazione della controparte, pur semprepossiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto.

Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez.

U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 11762/2021, 11875/2021, dichiara l’estinzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11762/2021R.G. proposto da Comune di Scisciano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; – ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Concessionario della riscossione del Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – contro ricorrente – e Oggetto: contributi consortili Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonchè sul ricorso iscritto al n. 11875/2021 R.G. proposto da Comune di Scisciano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Concessionario della riscossione del Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – contro ricorrente – e Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della [OSCURATO:PERSONA],n. 4810/2 2/2020 depositata il 19 ottobre 2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Lacontroversia ha ad oggetto l’impugnazione di un atto di intimazione (n.201716), con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi ente riscossore controricorrente) in qualità di concessionario de l Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poicontroricorrente) ha richiesto a l comune di Scisciano (d’ora in poi ricorrente) il contributo di scarico , dovuto ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n.152 del 2006 e della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 relativo agli anni dal 2008 al 2016,dell’importo di € 177.854,07 . La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado. Il Comune di Scisciano ha operato una seconda iscrizione a ruolo del medesimo ricorso portante n. di R.G. 11875/2021 Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi e , poi, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, mentre icontroricorrenti si sono costituiti con controricorsoe depositato atto di rinuncia al giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due ricorsi vanno riuntiti, in quanto – così come può desumersi dal contenuto degli atti depositati e, nello specifico, dal ricorso e dagli atti notificati a mezzo PEC – pianamente emerge una (mera) duplice iscrizione a ruolo, da parte del ricorrente, e con riferimento alla impugnazione della medesima sentenza. 2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 , c.p.c. la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. lamentando che la sentenza impugnata è «assente, apparente, manifestamente e contraddittoria, perplessa». 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e si duole che la sentenza impugnata è contraddittoria e perplessa. 4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione del principio di divieto di doppia imposizione e dell’art. 13 della l. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2033. 5. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. il difetto di istruttoria, l’assenza del credito certo, liquido ed esigibile, l’erraa quantificazione del debito tributario. 6. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. 7. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente l. n. 212 del 2000, dell’art. 24 Cost., dell’art. 112 c.p.c. 8. La rinuncia presentata dal ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, c.p.c.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, comma 3, c.p.c.). Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata accettata dagli odierni controricorrenti, i quali hanno depositato la medesima istanza depositata dal ricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti, e trova fondamento in accordo conciliativo tra le parti intercorso. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l'accettazione della controparte, pur semprepossiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto. Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 11762/2021, 11875/2021, dichiara l’estinzio
Sentenza Cassazione n. 04186/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris