CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 47495/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14 aprile 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo B) e 110, 629, 416-bis.1 cod. pen. (capo C)., ha annullato detta ordinanza limitatamente al capo B, confermandola nel resto. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al ritenuto quadro gravemente indiziario in ordine al delitto di estorsione; violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione. Si deduce, infatti, che con la sentenza di annullamento era stato demandato al giudice del rinvio l'accertamento degli elementi di fatto idonei a rivelare il movente perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo intervento presso gli esponenti della criminalità gioiese. L'ordinanza impugnata ha ravvisato un movente di carattere utilitaristico, affermando, sulla base di mere congetture desunte dalle conversazioni intercettate e dall'essersi l'indagato adoperato per conoscere le ragioni dell'incendio del panificio delle vittime, una diretta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle trattative per la determinazione delle condizioni per la riapertura del panificio (giorni di chiusura, fissazione di un prezzo per i prodotti da forno e corresponsione di somme di denaro). Si aggiunge, inoltre, che l'indagato non sapeva chi fosse [OSCURATO:PERSONA] e, stante l'annullamento dell'ordinanza cautelare in relazione al capo B, non poteva più considerarsi quale appartenente alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge, inoltre, che il soggetto di nome "[OSCURATO:PERSONA]" menzionato nelle conversazioni intercettate il 20 ottobre 2018 ed il 22 marzo 2019 non può identificarsi nel ricorrente al quale i fratelli D'Agostino si riferiscono usualmente chiamandolo "[OSCURATO:PERSONA]". 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, nonché in relazione alla scelta della misura degli arresti domiciliari. Sotto il primo profilo, si deduce la carenza di prova del dolo specifico, desunto sostanzialmente dalla caratura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun ulteriore elemento sintomatico della finalità perseguita dall'indagato. Quanto al secondo profilo, si lamenta l'omessa motivazione in merito agli elementi rappresentati con la memoria difensiva e, in particolate, al fatto che l'indagato non risulta essere stato mai convolto in alcuna delle indagini che hanno riguardato la cosca [OSCURATO:PERSONA] né è stato mai proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione. Si segnala, inoltre, che la misura è stata applicata a distanza di quasi tre anni dai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici ed interamente versati in fatto. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla stregua di tale netta perimetrazione del sindacato di legittimità, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, attraverso la formulazione di censure interamente versate in fatto, tende a sollecitare una non consentita diversa lettura degli elementi indiziari. Il Tribunale, infatti, uniformandosi al principio di diritto affermato con la sentenza rescindente, ha colmato il vuoto argomentativo riscontrato in merito al movente della condotta del [OSCURATO:PERSONA] e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ricostruito il ruolo svolto dal ricorrente e, soprattutto, la finalità non esclusivamente solidaristica che lo ha indotto ad interessarsi della richiesta estorsiva ricevuta dai fratelli D'Agostino. Va, innanzitutto, premesso che, come risulta sia dalla sentenza di annullamento della Seconda sezione di questa Corte n. 11023 del 22/2/2022 che dall'ordinanza impugnata, la vicenda estorsiva ha inizio con l'incendio, nella notte tra il 18 ed il 19 agosto del 2018, del panificio "L'Arte del Pane" degli imprenditori rosarnesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, sito in [OSCURATO:PERSONA]; le due vittime si rivolsero ad esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno per avere notizie sull'origine dell'attentato e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA] a questa affiliato; il coinvolgimento del ricorrente sarebbe, invece, avvenuto in un secondo momento allorché, come sottolinea l'ordinanza impugnata, il contenuto delle conversazioni intercettate ha rivelato taluni dettagli del suo intervento presso le due cosche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Molè, sia per avere notizie sull'attentato che per conoscere le condizioni poste affinché i due fratelli potessero riaprire il loro esercizio. L'ordinanza impugnata, facendo buon governo del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e, in particolate della giurisprudenza da questa richiamata in tema di concorso del mediatore nell'estorsione, ha escluso che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] sia stato dettato da motivi di carattere esclusivamente solidaristico, ravvisando nella sua mediazione un contributo funzionale alla consumazione dell'estorsione (cfr., Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi ed altri, Rv. 262896; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701). In particolare, l'assenza di ragioni di carattere esclusivamente solidaristico è stata desunta dai seguenti elementi: 1)l'assenza di un legame particolare tra i due fratelli D'Agostino (le vittime) ed il [OSCURATO:PERSONA]; 2)Ia conversazione del 20 ottobre 2018 in cui i fratelli D'Agostino discorrevano della necessità di mandare un soggetto autorevole per capire chi fosse l'autore dell'attentato e le condizioni per la riapertura. 3) La circostanza che il contenuto della richiesta estorsiva è stato veicolato esclusivamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso che le persone offese abbiano mai ricevuto direttamente siffatta richiesta 4) La protrazione nel tempo dell'attività di mediazione che ha consentito all'indagato di accreditarsi come il garante del rispetto da parte dei D'Agostino delle condizioni di riapertura. Sulla base di una lettura complessiva di tali elementi, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito quale ponte tra le persone offese e gli estorsori con il deliberato proposito di fare in modo che le prime potessero riaprire e i secondi conseguire il "pizzo".L'ordinanza impugnata ha, inoltre, adeguatamente motivato in ordina alla riferibilità all'indagato delle conversazioni in cui gli interlocutori parlavano di "[OSCURATO:PERSONA]", ponendo, peraltro, l'accento sul fatto che tale aspetto non è stato interessato dalla sentenza rescindente che, con riferimento al reato di cui al capo C), ha riguardato esclusivamente l'accertamento del movente dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto generico, con riferimento al profilo di censura relativo alla contestata aggravante, e dedotto per la prima volta in questa sede, quanto alla censura relativa alla scelta della misura cautelare. Osserva, innanzitutto, il Collegio che, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, del 2020, Chioccini, Rv. 278734). In particolare, quanto alla posizione del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha desunto tale consapevolezza dalle stesse modalità e circostanze della sua condotta avuto riguardo ai seguenti elementi: la finalità dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], volto a comprendere le origini dell'atto intimidatorio e la sua riconducibilità ad una delle due cosche di [OSCURATO:PERSONA]; la consapevolezza che la riapertura dell'esercizio dei fratelli D'Agostino era subordinata al "beneplacito" dei mandanti dell'attentato ed alle specifiche condizioni da questi dettate per la riapertura; la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA], nell'interfacciarsi con [OSCURATO:PERSONA], di avere davanti a sé un referente della cosca [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali argomentazioni il motivo di ricorso in esame si limita ad insistere genericamente ed in termini aspecifici sulla carenza di elementi sintomatici della finalità perseguita dall'indagato, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della comunicabilità dell'aggravante anche al [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo profilo di censura, relativo alla scelta della misura cautelare, risulta, invece, proposto per la prima volta in questa Sede e perciò di per sé inammissibile. Dall'esame dell'istanza di riesame, cui il Collegio può accedere in ragione del contenuto della censura, emerge, infatti, che gli elementi di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione erano stati dedotti, non per censurare la scelta della misura, ma a fondamento della tesi difensiva dell'insussistenza dell'aggravante. Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che, quanto alla conferma della misura degli arresti donniciliari, a fronte della duplice presunzione relativa operante nella fattispecie in esame ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha, comunque, escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili da cui desumere una minore intensità delle esigenze cautelari da tutelare. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese