CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, oltre che privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), risulta congruamente assolto l'onere argomentativo in punto di diniego delle suddette diminuenti (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è fatto riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili, alla mancanza di un comportamento collaborativo e alla non sufficienza della sola assenza di precedenti penali a suo carico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.