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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19750/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7456/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il secondo anche quale legale•rappresentante della Fotoenergia s.r.I., rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 670 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E URBINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 437 depositata il 10 agosto 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. .

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 287 del 2016, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] spa - e [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA] - avverso le ordinanze ingiunzioni n. 68A/12, 69A/12, 70A/12 e 71A/12 emesse dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'importo totale di euro 53.538,40, per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione provinciale per la costruzione e l'esercizio di n. 4 di impianti fotovoltaici,di cui due ubicati a Isola del Piano e due nel Comune di Montefelcino; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Ancona, nella resistenza dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con sentenza n. 437 del 2017, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di ingiunzione.

La Corte distrettuale, rilevata la non contestazione da parte degli appellanti ,circa l'entrata in esercizio dell'impianto prima dell'esecuzione di tutte le opere e senza l'adempimento di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, accertava che non risultavano completate alcune opere edilizie indicate nella lettera e) della predetta autorizzazione, né era stata inviata la comunicazione alla Provincia della data di fine lavori e della messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonché la certificazione di collaudo, nonostante fosse già avvenuto l'avvio dell'attività dell'impianto fotovoltaico Ancora, la Corte rigettava la tesi interpretativa degli appellanti sulla non necessità di attendere la fine dei lavori edilizi per la messa in esercizio dell'impianto, a fronte del tenore letterale dell'autorizzazione unica e della mancata scadenza del termine triennale previsto per la fine lavori.

Aggiungeva la Corte distrettuale che, dalla norma applicabile e dal tenore delle autorizzazioni rilasciate alle società, non emergeva la possibilità di distinguere i lavori dal punto di vista strutturale e dal punto di vista elettrico ai fini della dichiarazione di ultimazione degli stessi, intesa come integrale osservanza dell'atto di autorizzazione.

Pertanto, la Corte confermava l'illegittimità dell'entrata in esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione unica, a nulla rilevando il mancato trascorso del termine di tre anni previsto per il completamento di tutte le opere perché l'avvio dell'impianto fotovoltaico presupponeva l'ultimazione di tali opere.

Quanto all'entità della sanzione amministrativa, il giudice di secondo grado affermava che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite nell'autorizzazione unica, la norma applicabile era quella prevista all'art. 44 comma 3 d.l.vo. 28/2011, con specifico rinvio al primo comma dello stesso articolo nell'individuazione del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria.

Concludeva quindi la Corte che la norma evocata indicava i criteri di calcolo della sanzione tra il minimo e il massimo, sulla base della porzione di impianto non autorizzata, utilizzando un paramento commisurato alla potenza dell'impianto.

Del resto, a conferma di tale interpretazione, la Corte osservava che seguendo la tesi degli appellanti - secondo cui la sanzione non avrebbe dovuto essere commisurata ai chilowatt elettrico di potenza nominale - la sanzione minima sarebbe stata pari ad euro 333,00 (un terzo di 1000,00 euro), in contrasto con l'importo minimo indicato nel terzo comma dell'art. 44 pari a 300,00 euro.

In definitiva, la Corte del merito rilevava che la violazione connotate non erano né banali, né irrilevanti, stante la mancata realizzazione di opere strutturali importanti per la sicurezza degli impianti - quali le opere per la mitigazione visiva lungo il perimetro dell'impianto, le opere di regimazione delle acque, rete perimetrale - e la messa in opera degli impianti fotovoltaici in spregio delle prodromiche comunicazione attestanti la fine dei lavori e l'avvenuto collaudo degli stessi; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, il Maracci e il Borchia propongono ricorso fondato su due motivi, cui resiste l'Amministrazione provinciale con controricorso.

Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 8 e dell'allegato 3a DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la violazione dell'art. 44 d.lvo. 28/2011 in riferimento alle condotte omissive contestate, per aver la Corte di appello confuso la disciplina edilizia connessa all'esecuzione dei diritti conseguenti all'autorizzazione unica di cui alla legge 387/2003 con la normativa speciale relativa all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica con contestuale riconoscimento degli incentivi previsti.

Più precisamente i ricorrenti contestano la sentenza impugnata laddove afferma l'illegittimità dell'entrata in esercito dell'impianto in assenza dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui all'autorizzazione unica.

Secondo i ricorrenti la L. 387/2013 e il DM 5/5/2011 sarebbe in rapporto di specialità tra loro; sicché la Corte avrebbe errato nell'affermare l'illegittimità dell'entrata in esercizio dell'impianto per mancato adempimento di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, ritenendo che la sola certificazione comune e comunicazione di fine lavori idonee a permettere l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Nel dettaglio, sostengono i ricorrenti che la Corte avrebbe affermato la correttezza della contestazione di asserite inadempienze alla AU effettuata dall'ente provinciale, sul falso presupposto che l'intero impianto dovesseVeompletato in ogni sua parte prima di poter essere allacciato.

Ribadiscono, peraltro, i ricorrenti che la Provincia sarebbe competente esclusivamente a valutare eventuali difformità o violazioni delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del d.lgs. 28/2011.

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, al momento delle contestazioni inerenti alle omesse comunicazioni sarebbero state effettuate prima dello spirare del termine triennale previsto dagli stessi titoli autorizzativi per la costruzione dell'impianto, pertanto la Provincia avrebbe, impropriamente e illegittimamente, costretto gli odierni ricorrenti a completare i lavori prima del termine di tre anni.

Infine, i ricorrenti precisano che l'unica violazione da loro commessa sarebbe quella concernente l'omessa comunicazione della messa in esercizio, elemento tuttavia accessoria ed irrilevante.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 44 d.l.vo. 28/2011 in riferimento alle sanzioni applicate, nonché la violazione degli artt. 3 e 97 cost in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, per aver la Corte di appello ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 44 d.lvo. 28/2011 nel confermare il provvedimento sanzionatorio.

I ricorrenti ribadiscono che il giudice del gravame avrebbe fatto confusione tra il fine lavori elettrici, attestato dall'Ente al momento di procedere al regolamento di esercizio, e il fine lavori edili di cui alla "normale" normativa edilizia.

Ancora, la Corte ad avviso dei ricorrenti non avrebbe neppure ritenuto di dover rivedere l'ammontare delle sanzioni erogate dall'amministrazione, ritenendole congrue sull'errata convinzione che non sussistesse un doppio termine per allaccio e fine lavori e che quindi l'unica omissione posta in essere non fosse stata l'omessa comunicazione di messa in esercizio.I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro intrinseca connessione, sono inammissibili in quanto si risolvono in mere critiche agli accertamenti di fatto operati dal giudice di merito.

La Corte distrettuale ha infatti rilevato che, nonostante fosse già avvenuto l'avvio dell'attività dell'impianto fotovoltaico, non risultavano completate alcune opere edilizie indicate nella lettera e) dell'autorizzazione unica, né risultava inviata la comunicazione alla Provincia della data di fine lavori e della messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonché la certificazione di collaudo.

La Corte del merito ha, inoltre, rigettato la tesi interpretativa degli appellanti sulla mancata necessità di attendere la fine dei lavori edilizi per la messa in esercizio dell'impianto, a fronte della mancata scadenza del termine triennale previsto per la fine lavori e del tenore letterale dell'autorizzazione unica, che confermava altresì l'impossibilità di distinguere i lavori dal punto di vista strutturale e dal punto di vista elettrico ai fini della dichiarazione di ultimazione degli stessi.

Pertanto, il giudice del gravame - nell'esercizio del suo potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità se privo di vizi logici - ha ritenuto l'illegittimità dell'entrata in esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione unica, a nulla rilevando il mancato trascorso del termine di tre anni previsto per il completamento di tutte le opere, in quanto l'avvio dell'impianto fotovoltaico presupponeva l'ultimazione di tali lavori.

La Corte si è altresì pronunciata, con valutazione di merito esente da vizi logici, sull'entità della sanzione amministrativa, affermando che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite nell'autorizzazione unica, la norma applicabile era quella prevista all'art. 44 comma 3 d.lgs. 28/2011, con specifico rinvio al primo comma dello stesso articolo nell'individuazione del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria.

Secondo la Corte distrettuale, quindi, la norma evocata indicava i criteri di calcolo della sanzione tra il minimo e il massimo, sulla base della porzione di impianto non autorizzata, utilizzando un paramento commisurato alla potenza dell'impianto.

Del resto, a conferma di tale interpretazione, il giudice del gravame ha osservato che, seguendo la tesi degli appellanti secondo cui la sanzione non avrebbe dovuto essere commisurata ai chilowatt elettrico di potenza nominale, la sanzione minima sarebbe stata pari ad euro 333,00 (un terzo di 1.000,00 euro), in contrasto con l'importo minimo indicato nel terzo comma dell'art. 44 pari a 300,00 euro.

Infine, la Corte del merito ha accertato che la violazione connotate non erano né banali, né irrilevanti, stante la mancata realizzazione di opere strutturali importanti per la sicurezza degli impianti - quali le opere per la mitigazione visiva lungo il perimetro dell'impianto, le opere di regimazione delle acque, rete perimetrale - e la messa in opera degli impianti fotovoltaici in spregio delle prodromiche comunicazioni attestanti la fine dei lavori e l'avvenuto collaudo degli stessi.

Trattasi di apprezzamenti di merito, come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione in favore della Provincia, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7456/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il secondo anche quale legale•rappresentante della Fotoenergia s.r.I., rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 670 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E URBINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 437 depositata il 10 agosto 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. . Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 287 del 2016, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] spa - e [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA] - avverso le ordinanze ingiunzioni n. 68A/12, 69A/12, 70A/12 e 71A/12 emesse dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'importo totale di euro 53.538,40, per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione provinciale per la costruzione e l'esercizio di n. 4 di impianti fotovoltaici,di cui due ubicati a Isola del Piano e due nel Comune di Montefelcino; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Ancona, nella resistenza dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con sentenza n. 437 del 2017, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di ingiunzione. La Corte distrettuale, rilevata la non contestazione da parte degli appellanti ,circa l'entrata in esercizio dell'impianto prima dell'esecuzione di tutte le opere e senza l'adempimento di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, accertava che non risultavano completate alcune opere edilizie indicate nella lettera e) della predetta autorizzazione, né era stata inviata la comunicazione alla Provincia della data di fine lavori e della messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonché la certificazione di collaudo, nonostante fosse già avvenuto l'avvio dell'attività dell'impianto fotovoltaico Ancora, la Corte rigettava la tesi interpretativa degli appellanti sulla non necessità di attendere la fine dei lavori edilizi per la messa in esercizio dell'impianto, a fronte del tenore letterale dell'autorizzazione unica e della mancata scadenza del termine triennale previsto per la fine lavori. Aggiungeva la Corte distrettuale che, dalla norma applicabile e dal tenore delle autorizzazioni rilasciate alle società, non emergeva la possibilità di distinguere i lavori dal punto di vista strutturale e dal punto di vista elettrico ai fini della dichiarazione di ultimazione degli stessi, intesa come integrale osservanza dell'atto di autorizzazione. Pertanto, la Corte confermava l'illegittimità dell'entrata in esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione unica, a nulla rilevando il mancato trascorso del termine di tre anni previsto per il completamento di tutte le opere perché l'avvio dell'impianto fotovoltaico presupponeva l'ultimazione di tali opere. Quanto all'entità della sanzione amministrativa, il giudice di secondo grado affermava che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite nell'autorizzazione unica, la norma applicabile era quella prevista all'art. 44 comma 3 d.l.vo. 28/2011, con specifico rinvio al primo comma dello stesso articolo nell'individuazione del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria. Concludeva quindi la Corte che la norma evocata indicava i criteri di calcolo della sanzione tra il minimo e il massimo, sulla base della porzione di impianto non autorizzata, utilizzando un paramento commisurato alla potenza dell'impianto. Del resto, a conferma di tale interpretazione, la Corte osservava che seguendo la tesi degli appellanti - secondo cui la sanzione non avrebbe dovuto essere commisurata ai chilowatt elettrico di potenza nominale - la sanzione minima sarebbe stata pari ad euro 333,00 (un terzo di 1000,00 euro), in contrasto con l'importo minimo indicato nel terzo comma dell'art. 44 pari a 300,00 euro. In definitiva, la Corte del merito rilevava che la violazione connotate non erano né banali, né irrilevanti, stante la mancata realizzazione di opere strutturali importanti per la sicurezza degli impianti - quali le opere per la mitigazione visiva lungo il perimetro dell'impianto, le opere di regimazione delle acque, rete perimetrale - e la messa in opera degli impianti fotovoltaici in spregio delle prodromiche comunicazione attestanti la fine dei lavori e l'avvenuto collaudo degli stessi; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, il Maracci e il Borchia propongono ricorso fondato su due motivi, cui resiste l'Amministrazione provinciale con controricorso. Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 8 e dell'allegato 3a DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la violazione dell'art. 44 d.lvo. 28/2011 in riferimento alle condotte omissive contestate, per aver la Corte di appello confuso la disciplina edilizia connessa all'esecuzione dei diritti conseguenti all'autorizzazione unica di cui alla legge 387/2003 con la normativa speciale relativa all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica con contestuale riconoscimento degli incentivi previsti. Più precisamente i ricorrenti contestano la sentenza impugnata laddove afferma l'illegittimità dell'entrata in esercito dell'impianto in assenza dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui all'autorizzazione unica. Secondo i ricorrenti la L. 387/2013 e il DM 5/5/2011 sarebbe in rapporto di specialità tra loro; sicché la Corte avrebbe errato nell'affermare l'illegittimità dell'entrata in esercizio dell'impianto per mancato adempimento di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, ritenendo che la sola certificazione comune e comunicazione di fine lavori idonee a permettere l'esercizio dell'impianto fotovoltaico. Nel dettaglio, sostengono i ricorrenti che la Corte avrebbe affermato la correttezza della contestazione di asserite inadempienze alla AU effettuata dall'ente provinciale, sul falso presupposto che l'intero impianto dovesseVeompletato in ogni sua parte prima di poter essere allacciato. Ribadiscono, peraltro, i ricorrenti che la Provincia sarebbe competente esclusivamente a valutare eventuali difformità o violazioni delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del d.lgs. 28/2011. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, al momento delle contestazioni inerenti alle omesse comunicazioni sarebbero state effettuate prima dello spirare del termine triennale previsto dagli stessi titoli autorizzativi per la costruzione dell'impianto, pertanto la Provincia avrebbe, impropriamente e illegittimamente, costretto gli odierni ricorrenti a completare i lavori prima del termine di tre anni. Infine, i ricorrenti precisano che l'unica violazione da loro commessa sarebbe quella concernente l'omessa comunicazione della messa in esercizio, elemento tuttavia accessoria ed irrilevante. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 44 d.l.vo. 28/2011 in riferimento alle sanzioni applicate, nonché la violazione degli artt. 3 e 97 cost in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, per aver la Corte di appello ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 44 d.lvo. 28/2011 nel confermare il provvedimento sanzionatorio. I ricorrenti ribadiscono che il giudice del gravame avrebbe fatto confusione tra il fine lavori elettrici, attestato dall'Ente al momento di procedere al regolamento di esercizio, e il fine lavori edili di cui alla "normale" normativa edilizia. Ancora, la Corte ad avviso dei ricorrenti non avrebbe neppure ritenuto di dover rivedere l'ammontare delle sanzioni erogate dall'amministrazione, ritenendole congrue sull'errata convinzione che non sussistesse un doppio termine per allaccio e fine lavori e che quindi l'unica omissione posta in essere non fosse stata l'omessa comunicazione di messa in esercizio.I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro intrinseca connessione, sono inammissibili in quanto si risolvono in mere critiche agli accertamenti di fatto operati dal giudice di merito. La Corte distrettuale ha infatti rilevato che, nonostante fosse già avvenuto l'avvio dell'attività dell'impianto fotovoltaico, non risultavano completate alcune opere edilizie indicate nella lettera e) dell'autorizzazione unica, né risultava inviata la comunicazione alla Provincia della data di fine lavori e della messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonché la certificazione di collaudo. La Corte del merito ha, inoltre, rigettato la tesi interpretativa degli appellanti sulla mancata necessità di attendere la fine dei lavori edilizi per la messa in esercizio dell'impianto, a fronte della mancata scadenza del termine triennale previsto per la fine lavori e del tenore letterale dell'autorizzazione unica, che confermava altresì l'impossibilità di distinguere i lavori dal punto di vista strutturale e dal punto di vista elettrico ai fini della dichiarazione di ultimazione degli stessi. Pertanto, il giudice del gravame - nell'esercizio del suo potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità se privo di vizi logici - ha ritenuto l'illegittimità dell'entrata in esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione unica, a nulla rilevando il mancato trascorso del termine di tre anni previsto per il completamento di tutte le opere, in quanto l'avvio dell'impianto fotovoltaico presupponeva l'ultimazione di tali lavori. La Corte si è altresì pronunciata, con valutazione di merito esente da vizi logici, sull'entità della sanzione amministrativa, affermando che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite nell'autorizzazione unica, la norma applicabile era quella prevista all'art. 44 comma 3 d.lgs. 28/2011, con specifico rinvio al primo comma dello stesso articolo nell'individuazione del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria. Secondo la Corte distrettuale, quindi, la norma evocata indicava i criteri di calcolo della sanzione tra il minimo e il massimo, sulla base della porzione di impianto non autorizzata, utilizzando un paramento commisurato alla potenza dell'impianto. Del resto, a conferma di tale interpretazione, il giudice del gravame ha osservato che, seguendo la tesi degli appellanti secondo cui la sanzione non avrebbe dovuto essere commisurata ai chilowatt elettrico di potenza nominale, la sanzione minima sarebbe stata pari ad euro 333,00 (un terzo di 1.000,00 euro), in contrasto con l'importo minimo indicato nel terzo comma dell'art. 44 pari a 300,00 euro. Infine, la Corte del merito ha accertato che la violazione connotate non erano né banali, né irrilevanti, stante la mancata realizzazione di opere strutturali importanti per la sicurezza degli impianti - quali le opere per la mitigazione visiva lungo il perimetro dell'impianto, le opere di regimazione delle acque, rete perimetrale - e la messa in opera degli impianti fotovoltaici in spregio delle prodromiche comunicazioni attestanti la fine dei lavori e l'avvenuto collaudo degli stessi. Trattasi di apprezzamenti di merito, come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione in favore della Provincia, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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