CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42704/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento del 16 ottobre 2020 con cui si era data esecuzione al cumulo delle pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rimessione in libertà dello stesso in applicazione della disciplina sulla sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2. La Corte di appello esponeva che nell'istanza si era sostenuto che il provvedimento di cumulo di cui sopra emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato posto in esecuzione sulla base del presupposto che nei confronti dello stesso fosse eseguibile la pena di anni due e mesi due di reclusione irrogatagli con sentenza del 2 luglio 2019, irrevocabile il 21 settembre 2020 mentre ancora [OSCURATO:PERSONA]° si trovava sottoposto alla custodia cautelare in carcere applicatagli nel medesimo procedimento. Secondo la difesa, alla data 16 ottobre 2020, in cui era stato emesso il provvedimento di cumulo, la pena di cui sopra risultava interamente espiata, in ragione del presofferto derivante dalla custodia cautelare e della liberazione anticipata concessa dal magistrato di sorveglianza, per giorni 180, con provvedimento del 15 ottobre 2020. Di conseguenza, il condannato avrebbe dovuto essere rimesso in libertà, in modo da trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con riguardo all'esecuzione per gli altri titoli, che quindi doveva rimanere sospesa in attesa della decisione sulla richiesta delle misure alternative alla detenzione per la relativa pena residua. La Corte di appello, a giustificazione della decisione di rigetto, rilevava che il cumulo delle pene ancora da eseguire secondo il computo del provvedimento di cumulo del 16 ottobre 2020, tenendo conto della liberazione anticipata, era pari ad anni quattro e mesi sette di reclusione e pertanto superava comunque il limite di anni quattro che poteva consentire la sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Di talché, in ogni caso il condannato non avrebbe potuto beneficiare di tale disposizione riacquistando a quell'epoca lo stato di libertà. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze con cui lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che il giudice dell'esecuzione non ha correttamente esaminato la prospettazione posta a fondamento dell'istanza. Infatti, ha omesso di rilevare che la pena inflitta con la sentenza emessa in data 2 luglio 2019, in ragione del presofferto e della liberazione anticipata concessa il 15 ottobre 2020, al momento dell'adozione del provvedimento di cumulo era stata interamente espiata. In forza di ciò, come dedotto nell'istanza e conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità trattando un identico caso (Sez. 1, n. 40732 del 10/01/2018), il condannato avrebbe dovuto essere immediatamente scarcerato, in modo da essere applicabile nei suoi confronti, in stato di libertà, il disposto dell'art. 656 comma 5, cod. proc. pen. Invece, il Tribunale ha svolto erronee considerazioni sull'entità della pena di cui al cumulo posto in esecuzione, omettendo di computare correttamente il presofferto, in ragione del quale tale pena risultava comunque inferiore ad anni quattro di reclusione. Sicché, nessuna preclusione poteva configurarsi quanto all'avverarsi delle condizioni per disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va anzitutto dato atto che risulta inappropriato l'approccio del giudice dell'esecuzione alle questioni poste dall'istanza, poiché il provvedimento, al fine di giustificare la decisione di rigetto, ha considerato la somma delle pene di cui alle condanne incluse nel provvedimento del 16 ottobre 2020, senza computare, in detrazione, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., anche l'intero presofferto come rilevabile. Da ciò è derivato il calcolo in eccesso della pena ancora da eseguire, che è la sola da potere considerare ai fini delle previsioni di cui all'art.656 cod. proc. pen. 3. Ciò nonostante, la corretta applicazione di tali disposizioni processuali, comunque demandata al giudice di legittimità, non può consentirne la lettura operata dalla difesa a sostegno della richiesta di annullamento della decisione. 4. Al riguardo, va premesso che, secondo la pacifica ricostruzione del percorso processuale, [OSCURATO:PERSONA] in data 21 settembre 2020, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa il 2 luglio 2019, si trovava in stato di detenzione, per effetto della custodia cautelare in carcere applicatagli nello stesso procedimento. Con riguardo all'esecuzione delle pene inflitte per gli altri titoli inclusi nel provvedimento di cumulo (con l'indicazione di un fine pena al 7 maggio 2023) non si era però dato corso all'esecuzione (secondo quanto esposto nel ricorso per essi era stata in precedenza avanzata un'istanza di sospensione).—/ 5. Secondo la chiara formulazione del comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui al precedente comma 5 non può essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile. In tal caso (riportato nella lett. b) del comma 9 di cui sopra), come risulta ancora confermato dalla medesima esclusione ribadita dal comma 4 -bis, non può, dunque, trovare applicazione la particolare sequenza prevista da quest'ultimo comma, la quale impone di considerare l'applicazione della liberazione anticipata anche sul presofferto, di modo che l'ordine di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 4 -quater, deve attendere la decisione spettante al magistrato di sorveglianza sul predetto beneficio. Il comma 4 -ter prevede di contro che, quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare, il pubblico ministero deve emettere l'ordine di esecuzione e, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 -bis (ossia il non superamento dei limiti di pena contemplati dal comma 5), deve poi trasmettere senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata, ma ciò viene previsto al solo fine di accelerale per il detenuto il possibile verificarsi delle condizioni per accedere all'ammissione alle misure alternative al carcere. Le disposizioni in materia di ordine di esecuzione e di sospensione di tale ordine contemplate dall'art. 656 cod. proc. pen. vanno correttamente rapportate all'applicazione di quelle di carattere generale di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che, al comma primo, afferma il principio dell'unicità dell'esecuzione della pena, stabilendo che, quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena, per l'appunto unica, da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene. Tale principio comporta che, al momento di porre in esecuzione una sentenza di condanna divenuta irrevocabile successivamente ad altre già oggetto di cumulo, va emesso un nuovo provvedimento di unificazione che sostituisce il precedente, sì che il conseguente ordine di esecuzione deve avere ad oggetto l'intera pena nuovamente determinata secondo i criteri di cui al citato art. 663. Su tale pena, in assenza delle condizioni per la sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e pertanto nel caso della preclusione costituita dalla custodia cautelare al momento del passaggio nel processo di cui all'ultima sentenza di condanna, vanno indistintamente computati in detrazione, ai sensi. dell'art. 657 cod. proc. pen., i periodi di custodia cautelare, così come i giorni di liberazione anticipata concessa ai sensi dell'art. 54 Ord. pen., che è riferibile non a detta condanna, ma all'indistinta esecuzione della pregressa detenzione.6. Ebbene, alla stregua di quanto appena rilevato, il corretto inquadramento giuridico della questione nella specie posta preclude qualsiasi possibilità di pervenire agli esiti decisori invocati nel ricorso, ossia alla sospensione dell'ordine di esecuzione in favore del condannato che si trovava in custodia cautelare al momento del passaggio in giudicato della condanna per i medesimi fatti. Invero, in tali condizioni, non operando la sospensione ai sensi del comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen. e dunque le regole a tal fine dettate dai precedenti commi 4-bis e 4-quater quanto alla preliminare detrazione della liberazione anticipata, oltre che del presofferto, il pubblico ministero, dovendo emettere l'ordine di esecuzione uniformandosi al disposto di cui all'art. 663, comma 1, cod. proc. pen., correttamente ha prima determinato la pena unica ancora da eseguire e poi ha proceduto alla detrazione del presofferto cautelare e della liberazione anticipata disposta quello stesso giorno (il provvedimento, deliberato senza contradditorio camerale, risulta depositato proprio il 16 ottobre 2020). In una situazione siffatta, quindi, diversamente da quanto sostenuto nella pronuncia di legittimità citata nel ricorso, non vi può essere spazio per giungere a decisioni in ordine alla liberazione per intera espiazione della pena relativa a un solo titolo, computando il presofferto e la liberazione anticipata solo per esso. Ciò perché, in forza di detta corretta lettura, [OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare il diritto di accedere alla disciplina della sospensione per i condannati non detenuti. Né, peraltro, può rilevare che la concessione della liberazione anticipata con riguardo a quel periodo di detenzione cautelare sia intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma prima dell'adozione dell'ordine di esecuzione. Ed invero, va osservato che l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di chi si trova in stato di custodia cautelare in carcere, determina, seguendo le stesse disposizioni di cui all'art. 656 cod. proc. pen., senza soluzione di continuità e a prescindere dall'adozione dell'ordine di carcerazione, l'apertura della fase esecutiva quanto alle regole applicabili alla detenzione, che è ontologicamente incompatibile con la custodia in carcere, giacché essa può operare nel tempo soltanto quando la fase di cognizione è in corso (in tal senso, Sez. 6, n. 10789 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764). D'altra parte, va ancora ricordato che le condizioni che generalmente rilevano ai fini della concessione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. si riferiscono semplicemente alla precedente detenzione che può essere sofferta anche a titolo di custodia cautelare o di arresti domiciliari. La complessiva lettura fin qui affermata oltre ad essere l'unica consentita dalle precise disposizioni normative sopra richiamate, risulta perfettamente conforme alla ratio dell'intero impianto dell'art. 656 cod. proc. pen., cl-re intende far operare la sospensione, in attesa della decisione sulle misure alternative, solo nei confronti di chi in atto può non transitare dal carcere, così da risultare incompatibile con la permanenza in tale luogo del condannato al momento del giudicato, per effetto di un titolo cautelare emesso (nel procedimento di cui alla condanna) sulla base di presupposti non venuti meno fino alla fase esecutiva. E va chiarito che il ritardo nell'emissione dell'ordine di esecuzione - nel caso in trattazione neppure configurato - non impedisce di invocare il computo della custodia cautelare e della liberazione anticipata (concedibile dal magistrato di sorveglianza dopo il giudicato) per ottenere la scarcerazione per intervenuta espiazione della pena, quando l'unica condanna da eseguire sia quella per i fatti relativi alla custodia cautelare che ha determinato il permanere della detenzione. Mentre, nel caso della detenzione in custodia cautelare fino al giudicato sopraggiunto ad altra definitiva condanna ancora non eseguita e comportante l'irrogazione di altre pene per altri reati, ciò che rimane possibile è solo la considerazione di tutti i titoli ai fini del cumulo e dunque di una domanda di misure alternative riguardante soltanto la nuova pena unica, da potere coltivare nel prosieguo invocando l'adozione delle determinazioni ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., a prescindere dai tempi di emissione dell'ordine di carcerazione. 7. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, pur risultando erronea l'impostazione seguita dalla motivazione del provvedimento impugnato, la correttezza della decisione adottata con il dispositivo non rimane smentita, alla stregua della sopra esposta esatta soluzione giuridica delle questioni processuali poste con la domanda e ribadite dalle censure mosse con i motivi del ricorso. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d