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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40753/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto articolato integralmente in fatto in punto dichiarata penale responsabilità e per il resto dovendosi considerare il carattere plurioffensivo del delitto di rapina e il fatto che, alla data della pronuncia, non risultavano decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 15 maggio 2018 dal Tribunale di Macerata in relazione a fattispecie di rapina ed altro.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità e travisamento della prova in relazione ai seguenti profili: • incongruenza tra i tratti somatici del rapinatore e quelli indicati dall'unica teste oculare, la cassiera del supermercato, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto in cui veniva descritto un soggetto più vecchio, più basso e meno slanciato come del resto risultante dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza richiamata in sede di ricorso.

Per altro verso, anche la descrizione del naso del ricorrente effettuata dai giudici del merito contrasterebbe con i più delicati tratti somatici dell'imputato rilevabili dalle immagini in atti; • incongruenza derivante dalla inattendibilità della affermazione dell'ufficiale di PG che aveva visionato le immagini della rapina in ordine ad una pregressa conoscenza dell'imputato trattandosi di soggetto travisato e perché l'imputato in quella zona geografica in quanto sottoposto a programma di protezione e quindi non poteva essere conosciuto dalle locali forze di polizia.

Sul punto rimarrebbero irrilevanti le indagini condotte successivamente presso i vicini di casa dell'imputato; • erronea valutazione e travisamento delle riprese video e dei fotogrammi in atti riguardanti sia un soggetto sconosciuto sia il ricorrente nei momenti precedenti, concomitanti e successivi alla rapina.

Infatti, da tali immagini risulterebbero ampie discrepanze nel vestiario, nei movimenti, nelle fattezze, negli spostamenti in relazione all'orario riportato dai fotogrammi estrapolati da telecamere collegate ad un unico sistema informatico; • mancato rilievo della diversità delle scarpe indossate dal rapinatore rispetto a quelle impostate dall'imputato il giorno della rapina; • mancato rilievo della inconsistenza, in termini di valore indiziario, del successivo sequestro di occhiali da sole - la cui diversità rispetto a quelli indossati dal rapinatore risulterebbe dalla visione delle immagini - e di una busta della spesa busta della spesa a carico dell'imputato;• mancato rilievo della inconsistenza, in termini di valore indiziario, del coltello sequestrato dal ricorrente in quanto del tutto diverso da quello usato nel contesto della rapina per come esplicitamente dichiarato dalla stessa cassiera; • mancato rilievo della palese illogicità dell'agire attribuito al ricorrente, della mancanza di una effettiva causale e di un effettivo movente del delitto de quo anche in relazione alla tipologia dei precedenti illeciti posti in essere dal ricorrente espressiva di un ben maggiore spessore criminale; • Incongrua valutazione del principio del superamento del ragionevole dubbio e omessa motivazione sul punto avendo imputato i giudici del merito al ricorrente l'incapacità di fornire la prova positiva della propria innocenza;

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio in relazione seguenti profili: • incongrua valutazione e omessa motivazione in punto sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale risalendo l'ultima rapina commessa dal ricorrente al 23 luglio 2008; • incongrua valutazione e omessa motivazione in conseguenza del diniego della attenuante del danno di speciale tenuità in ragione della modesta entità del provento della rapina e la irrilevanza rispetto alle dimensioni della società danneggiata; • incongrua valutazione ed omessa valutazione in conseguenza della mancata valutazione in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti • incongrua ed apparente motivazione in punto determinazione della pena base in conseguenza del discostamento dai minimi edittali non risultando essere stati valorizzate le concrete modalità di commissione del reato ed in particolare la mancanza di effettiva violenza fisica, la concreta valutazione della personalità dell'imputato che doveva essere qualificata alla luce della mancanza di delitti commessi da quando il Raciti si trova in detenzione domiciliare

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto articolato integralmente in fatto in punto dichiarata penale responsabilità e per il resto dovendosi considerare il carattere plurioffensivi o del delitto di rapina e il fatto che, alla data della pronuncia, non risultavano decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna;3.2.

Con memoria depositata in atti, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dell'Aquila, ha contestato le conclusioni del pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di ricorso con cui si contesta la ritenuta responsabilità risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

2.1. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli esiti delle riprese video che permettono di dar conto degli spostamenti dell'imputato, del cambio di abiti e di scarpe, degli oggetti maneggiati evidenziando una perfetta coerenza dell'abbigliamento, delle scarpe e dei rimanenti oggetti con cui l'imputato si era cambiato.

Viene data una coerente spiegazione anche degli spostamenti successivi al compimento della rapina, del fatto di non aver seguito itinerari lineari, dei tempi degli spostamenti.

Vengono considerati i fotogrammi indicati dall'appellante e viene fornita una logica spiegazione alle incongruenze contestata in sede di appello.

Logicamente vengono valutate le dichiarazioni della cassiera rapinata e considerate le incongruenze comunque rilevate dai giudici del merito e attinenti ad aspetti valutativi in relazione ai quali era ampiamente possibile un margine di errore e per cui viene offerta una spiegazione anche conseguente al tipo di abbigliamento rilevato.

Nessuna rilevanza viene attribuita al coltello da cucina sequestrato coerentemente al contenuto delle dichiarazioni della testimone.

2.2. Peraltro, deve rilevarsi come la formulazione dei motivi di ricorso come già quella dei motivi di appello risulta essere improntata ad una considerazione artatamente parcellizzata ed atomistica degli elementi presenti nel fascicolo processuale eludendo un effettivo confronto con l'effettiva portata dell'apparato motivazionale del provvedimento di primo grado.

In questo contesto, il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di primo grado risulta pienamente legittimo e coerente all'articolato contenuto del provvedimento richiamato e all'inidoneità dei motivi di appello ad intaccarne la portata.

2.3. Stante la completezza in tali termini della motivazione, nemmeno è possibile individuare alcun profilo di omessa risposta alle doglianze dell'appellante posto che tutti gli argomenti offerti in sede d'appello risultano affrontati e disattesi, implicitamente o esplicitamente, dal chiaro tenore della motivazione.

2.4. Nemmeno può ritenersi deducibile alcun profilo di travisamento della prova risultando presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati dal ricorrente, una doppia pronuncia conforme in conseguenza della quale sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906).

Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

3. Manifestamente infondate le doglianze in punto trattamento sanzionatorio.

3.1. La recidiva specifica ed infraquinquennale risulta correttamente contestata perché, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 32785 del 13/07/2021; Sez. 6, Sentenza n. 15441 del 17/03/2016 Rv. 266547 - 01)

3.1.1. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad evidenziare che il passaggio in giudicato dell'ultima condanna risultava avvenuto nel maggio 2015 mentre i fatti in contestazione risalgono al 2018 e la persino sentenza impugnata risulta pronunciata nel gennaio 2020.

3.2. Corrette risultavano le valutazioni in sede di diniego della circostanza del danno di particolare tenuità posto che essa presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece ; la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf.

SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450).

3.2.1. Nel caso di specie, la somma di euro 600 non appare di valore economico irrisorio, corrispondendo al canone di affitto di una abitazione di piccole dimensioni in area non metropolitana.

Inoltre, la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla presenza di un danno perlomeno morale connesso alla posizione della persona offesa rimanendo come già visto irrilevante la capacità patrimoniale della società danneggiata.

3.3. Inammissibile la doglianza in punto determinazione della pena base.

Nel caso di specie, infatti, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che determina la non necessità di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, potendo essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto articolato integralmente in fatto in punto dichiarata penale responsabilità e per il resto dovendosi considerare il carattere plurioffensivo del delitto di rapina e il fatto che, alla data della pronuncia, non risultavano decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 15 maggio 2018 dal Tribunale di Macerata in relazione a fattispecie di rapina ed altro. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità e travisamento della prova in relazione ai seguenti profili: • incongruenza tra i tratti somatici del rapinatore e quelli indicati dall'unica teste oculare, la cassiera del supermercato, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto in cui veniva descritto un soggetto più vecchio, più basso e meno slanciato come del resto risultante dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza richiamata in sede di ricorso. Per altro verso, anche la descrizione del naso del ricorrente effettuata dai giudici del merito contrasterebbe con i più delicati tratti somatici dell'imputato rilevabili dalle immagini in atti; • incongruenza derivante dalla inattendibilità della affermazione dell'ufficiale di PG che aveva visionato le immagini della rapina in ordine ad una pregressa conoscenza dell'imputato trattandosi di soggetto travisato e perché l'imputato in quella zona geografica in quanto sottoposto a programma di protezione e quindi non poteva essere conosciuto dalle locali forze di polizia. Sul punto rimarrebbero irrilevanti le indagini condotte successivamente presso i vicini di casa dell'imputato; • erronea valutazione e travisamento delle riprese video e dei fotogrammi in atti riguardanti sia un soggetto sconosciuto sia il ricorrente nei momenti precedenti, concomitanti e successivi alla rapina. Infatti, da tali immagini risulterebbero ampie discrepanze nel vestiario, nei movimenti, nelle fattezze, negli spostamenti in relazione all'orario riportato dai fotogrammi estrapolati da telecamere collegate ad un unico sistema informatico; • mancato rilievo della diversità delle scarpe indossate dal rapinatore rispetto a quelle impostate dall'imputato il giorno della rapina; • mancato rilievo della inconsistenza, in termini di valore indiziario, del successivo sequestro di occhiali da sole - la cui diversità rispetto a quelli indossati dal rapinatore risulterebbe dalla visione delle immagini - e di una busta della spesa busta della spesa a carico dell'imputato;• mancato rilievo della inconsistenza, in termini di valore indiziario, del coltello sequestrato dal ricorrente in quanto del tutto diverso da quello usato nel contesto della rapina per come esplicitamente dichiarato dalla stessa cassiera; • mancato rilievo della palese illogicità dell'agire attribuito al ricorrente, della mancanza di una effettiva causale e di un effettivo movente del delitto de quo anche in relazione alla tipologia dei precedenti illeciti posti in essere dal ricorrente espressiva di un ben maggiore spessore criminale; • Incongrua valutazione del principio del superamento del ragionevole dubbio e omessa motivazione sul punto avendo imputato i giudici del merito al ricorrente l'incapacità di fornire la prova positiva della propria innocenza; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio in relazione seguenti profili: • incongrua valutazione e omessa motivazione in punto sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale risalendo l'ultima rapina commessa dal ricorrente al 23 luglio 2008; • incongrua valutazione e omessa motivazione in conseguenza del diniego della attenuante del danno di speciale tenuità in ragione della modesta entità del provento della rapina e la irrilevanza rispetto alle dimensioni della società danneggiata; • incongrua valutazione ed omessa valutazione in conseguenza della mancata valutazione in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti • incongrua ed apparente motivazione in punto determinazione della pena base in conseguenza del discostamento dai minimi edittali non risultando essere stati valorizzate le concrete modalità di commissione del reato ed in particolare la mancanza di effettiva violenza fisica, la concreta valutazione della personalità dell'imputato che doveva essere qualificata alla luce della mancanza di delitti commessi da quando il Raciti si trova in detenzione domiciliare 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto articolato integralmente in fatto in punto dichiarata penale responsabilità e per il resto dovendosi considerare il carattere plurioffensivi o del delitto di rapina e il fatto che, alla data della pronuncia, non risultavano decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna;3.2. Con memoria depositata in atti, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dell'Aquila, ha contestato le conclusioni del pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso con cui si contesta la ritenuta responsabilità risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 2.1. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli esiti delle riprese video che permettono di dar conto degli spostamenti dell'imputato, del cambio di abiti e di scarpe, degli oggetti maneggiati evidenziando una perfetta coerenza dell'abbigliamento, delle scarpe e dei rimanenti oggetti con cui l'imputato si era cambiato. Viene data una coerente spiegazione anche degli spostamenti successivi al compimento della rapina, del fatto di non aver seguito itinerari lineari, dei tempi degli spostamenti. Vengono considerati i fotogrammi indicati dall'appellante e viene fornita una logica spiegazione alle incongruenze contestata in sede di appello. Logicamente vengono valutate le dichiarazioni della cassiera rapinata e considerate le incongruenze comunque rilevate dai giudici del merito e attinenti ad aspetti valutativi in relazione ai quali era ampiamente possibile un margine di errore e per cui viene offerta una spiegazione anche conseguente al tipo di abbigliamento rilevato. Nessuna rilevanza viene attribuita al coltello da cucina sequestrato coerentemente al contenuto delle dichiarazioni della testimone. 2.2. Peraltro, deve rilevarsi come la formulazione dei motivi di ricorso come già quella dei motivi di appello risulta essere improntata ad una considerazione artatamente parcellizzata ed atomistica degli elementi presenti nel fascicolo processuale eludendo un effettivo confronto con l'effettiva portata dell'apparato motivazionale del provvedimento di primo grado. In questo contesto, il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di primo grado risulta pienamente legittimo e coerente all'articolato contenuto del provvedimento richiamato e all'inidoneità dei motivi di appello ad intaccarne la portata. 2.3. Stante la completezza in tali termini della motivazione, nemmeno è possibile individuare alcun profilo di omessa risposta alle doglianze dell'appellante posto che tutti gli argomenti offerti in sede d'appello risultano affrontati e disattesi, implicitamente o esplicitamente, dal chiaro tenore della motivazione. 2.4. Nemmeno può ritenersi deducibile alcun profilo di travisamento della prova risultando presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati dal ricorrente, una doppia pronuncia conforme in conseguenza della quale sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). 3. Manifestamente infondate le doglianze in punto trattamento sanzionatorio. 3.1. La recidiva specifica ed infraquinquennale risulta correttamente contestata perché, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 32785 del 13/07/2021; Sez. 6, Sentenza n. 15441 del 17/03/2016 Rv. 266547 - 01) 3.1.1. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad evidenziare che il passaggio in giudicato dell'ultima condanna risultava avvenuto nel maggio 2015 mentre i fatti in contestazione risalgono al 2018 e la persino sentenza impugnata risulta pronunciata nel gennaio 2020. 3.2. Corrette risultavano le valutazioni in sede di diniego della circostanza del danno di particolare tenuità posto che essa presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece ; la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf. SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). 3.2.1. Nel caso di specie, la somma di euro 600 non appare di valore economico irrisorio, corrispondendo al canone di affitto di una abitazione di piccole dimensioni in area non metropolitana. Inoltre, la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla presenza di un danno perlomeno morale connesso alla posizione della persona offesa rimanendo come già visto irrilevante la capacità patrimoniale della società danneggiata. 3.3. Inammissibile la doglianza in punto determinazione della pena base. Nel caso di specie, infatti, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che determina la non necessità di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, potendo essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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