CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 10864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di entrambi i ricorsi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: -con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione, avendo egli venduto i gioielli provento di furto commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], con ragionamento non viziato da manifesta illogicità, né smentito dalla ricostruzione proposta (che, nuovamente, rimane solamente una ipotesi difensiva); - quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la corte di merito (si veda in particolare pag. 6) ha congruamente individuato la destrezza nella capacità 'distrattiva' dimostrata dalla donna ai danni del gioielliere, in occasione della commissione del furto; osservato che, in entrambi i casi, il giudizio della Corte è una valutazione basata sulla ricostruzione e l'apprezzamento del fatto, insindacabile in questa sede in quanto non contraddittoria né manifestamente infondata; inoltre, come sopra detto, i motivi, in quanto ripetitivi, vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2026 Il C