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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 18061/2022

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e: f-go Ci) ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27479/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1500/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/9/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'opposizione che la Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., società di autonoleggio, ha proposto, a norma dell'art. 615 c.p.c., alla cartella esattoriale, ad essa notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate, tra l'altro, dai Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Venezia e Casarsa della Delizia.

1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha dichiaratamente condiviso il principio per cui in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente giacché l'art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 10/11/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

1.4. I Comuni di [OSCURATO:PERSONA], di Venezia e di Casarsa della Delizia hanno resistito con controricorso.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

1.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27479, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022

2.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 196 del codice della strada, in comb. disp. con l'art. 84 dello stesso codice, anche nel testo modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121 del 2021, conv. in I. con la

I. n. 156 del 2021, nonché degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente sul rilievo che l'art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

2.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare il fatto, documentalmente provato e comunque incontestato, che la società opponente ha sempre provveduto alla tempestiva e rituale comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati e presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada e non può, dunque, ritenersi solidalmente responsabile delle violazioni perpetrate con veicoli dei quali, durante la circolazione stradale degli stessi, non aveva la disponibilità materiale in quanto noleggiati ai propri clienti.

Ric. 2021 n. 27479, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022

3. Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: f-go Ci) ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27479/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1500/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/9/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'opposizione che la Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]., società di autonoleggio, ha proposto, a norma dell'art. 615 c.p.c., alla cartella esattoriale, ad essa notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate, tra l'altro, dai Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Venezia e Casarsa della Delizia. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha dichiaratamente condiviso il principio per cui in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente giacché l'art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 10/11/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.4. I Comuni di [OSCURATO:PERSONA], di Venezia e di Casarsa della Delizia hanno resistito con controricorso. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. 1.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27479, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 196 del codice della strada, in comb. disp. con l'art. 84 dello stesso codice, anche nel testo modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121 del 2021, conv. in I. con la I. n. 156 del 2021, nonché degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente sul rilievo che l'art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. 2.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare il fatto, documentalmente provato e comunque incontestato, che la società opponente ha sempre provveduto alla tempestiva e rituale comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati e presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada e non può, dunque, ritenersi solidalmente responsabile delle violazioni perpetrate con veicoli dei quali, durante la circolazione stradale degli stessi, non aveva la disponibilità materiale in quanto noleggiati ai propri clienti. Ric. 2021 n. 27479, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 3. Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Il Presidente
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