CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso reitera deduzioni difensive idoneamente valutate e risulta comunque manifestamente infondato, essendo stato dato conto del fatto che il ricorrente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era presente al momento del pignoramento e della sua indicazione come custode, dovendosi aggiungere che nel caso di nomina quale custode la validità non dipende dalla sottoscrizione del verbale da parte del soggetto nominato (sul punto Sez. 3 n. 28224 del 23/04/2008, Migliaccio, Rv. 240592); Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente