Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 novembre 1994

Cassazione n. 02256/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sekkite le conclusioni del PG 114414iA 11I 04 AD0 04A..

At-0.4.4t4 1— Q& ceA_a1

4. o irt. • u 0.4.J.A.A.A: i v Le eledr-' udito il d'pre // [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Jst& Corvasce e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per l'annullamento dell'ord nanzí de 12/05/2021 del GUP del Tribunale di Trani che, pronunciando in sede E SCCI:t /a e accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato la sos)en: one dell'ordine di demolizione delle opere abusive del 07/11/2016 disposta cor precedente ordinanza dell'11/05/2017 dello stesso Giudice. 1.1.Con unico motivo deducono che il Giudice ha revocato il provvedi i ente di sospensione senza decidere sulla richiesta di annullamento del 'crd r d demolizione da loro proposta in quanto non proprietari dei beni ocgeti o d ingiunzione.

Deducono, al riguardo, l'errata interpretazione del contratto con i quale il 'de cuius', [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della abusiva realizzo. ori€ di 14 box in struttura metallica e per questa ragione condannato cori 3ent rilizz del 01/06/1993, aveva ceduto i predetti immobili ad altra persona, tal Rutig anc Angelo, con la conseguenza che le opere di che trattasi non sono mai ;tate ereditate.

Da ciò consegue che essi non possono essere destinatari d demolizione. 2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.Con sentenza del 10 giugno 1993, irr. il successivo 22 giugno, il Pretc i.e d Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agI artt. 17-20, legge n. 64 del 1974 (oggi 93-95, d.P.R. n. 380 del 2001), ed z ievz ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate (14 box i l stru turE metallica).

Il 07/11/2016, il Pubblico Ministero aveva posto in eseazioe lz sentenza ingiungendo la demolizione dei box.

Gli odierni ricorrenti, iest rotar dell'ordine di demolizione in quanto eredi del [OSCURATO:PERSONA], avevz no E ckto i Giudice dell'esecuzione deducendo che i beni da demolire non erano c.aclud in successione e che il Rutigliano (al quale il 'de cuius' li aveva ceduti irsiem( cor l'azienda) aveva presentato domanda di condono, chiedendo di comegu:nze l'annullamento dell'ordine emesso nei loro confronti o comunque la sos)ensone in attesa della definizione del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]€, cor ordinanza dell'11/05/2017, aveva sospeso per dieci mesi l'esecuzione dell'priin€ in attesa della definizione della domanda di condono, assorbita ogni ,t1tré- questione dedotta.

A seguito di istanza del PM, il Giudice, con l'ordirl inzz impugnata ha revocato la precedente sospensione osservando che nessurici de soggetti chiamati a partecipare al procedimento aveva prodotto il provvediiT ,antc, di condono o il permesso in sanatoria, né aveva allegato motivi soDravvenut volti a confutare l'eseguibilità del titolo.

Solo incidentalmente, in nota 3 pi g. 1 del provvedimento, il Giudice ha evidenziato che dagli allegati all'irciden .e d esecuzione originariamente proposto dagli eredi del Corvasce pareva ce ic Rutigliano avesse acquistato solo i beni mobili costituiti in azienda, non anc*e la titolarità dei box da demolire, aggiungendo che non è stata allegina a::una rinuncia all'eredità. 3.1.1 ricorrenti deducono il sostanziale travisamento del contrt.9 d cessione di azienda oggetto del quale sarebbero stati anche i box in quest crie E' ribadiscono che tali beni non sono mai entrati nel loro patrimonio. 3.2.Le deduzioni difensive sono inammissibili perché in violaz orE de principio di autosufficienza del ricorso, non è allegato il contratto del cit é' e s deduce il travisamento. 3.3.In termini generali, l'interpretazione di una norma cont -attia le È operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale r sena.° a giudice di merito e incensurabile in cassazione se non per difetto o vizio t igicc , giuridico della motivazione (Sez. 2, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 2321 Rv. 280483 - 01; Sez. 4, n. 36228 del 29/04/2014, Rv. 260163 - 01; Sez 2, li 75C del 1971, Rv. 11773301).

Nel caso di specie, però, viene dedotto il travisai imtc. dell'oggetto del contratto; il travisamento della prova è configurabile qual .o s introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esisIE ne processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai 'in :iena pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia id:inec , a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la rr o :iva. ,one per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. n 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n.

L.7035 de 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Come autorevolmente ribadito [OSCURATO:PERSONA] U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento st sistE quando emerge che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatc ric" per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità ::adE sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 3.4.0ra, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, qu ?ndc, si deduce la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specif c att del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principi d "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto n -edian.e la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovvia THantE nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di merito), dovendcsi ril.EnerE precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "Fu -nus de vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 16975 de 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13109/2007, Tc vino, Rv. 237302).

Non è sufficiente riportare, come nel caso di specie, meri strali de contenuto del contratto di compravendita (Sez. 1, n. 23308 del 1€/:1/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 25C9'U.

E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o tré. v sa:( ; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto em2rge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la p . -ovz. della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché lellE effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare iE ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenu:a lodca E l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di rariZ ,:alE "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del prov cibi -lento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.5.Nel caso di specie, come detto, i ricorrenti indicano i singoli passags de contratto di compravendita rimandando, per l'esame del suo contenute, ati att (il loro ricorso iniziale cui era a sua volta allegato il contratto) che non spno stat: trasmessi allà Corte di cassazione e che sarebbe stato onere dei ricorrenti indicare in modo specifico alla cancelleria del giudice a quo per la aJtor )rna fascicolazione ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01, secondo cui, anche ri suite dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il prrcipio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale iridicaz one, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei qua i 3i -i Iene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del siudicE che ha emesso il provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 3515 det 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art n5113 :od proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricor rent (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedici' ente nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella mist.ra 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento :iene spese processuali e della somma di €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sekkite le conclusioni del PG 114414iA 11I 04 AD0 04A.. At-0.4.4t4 1— Q& ceA_a1 4. o irt. • u 0.4.J.A.A.A: i v Le eledr-' udito il d'pre // [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Jst& Corvasce e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per l'annullamento dell'ord nanzí de 12/05/2021 del GUP del Tribunale di Trani che, pronunciando in sede E SCCI:t /a e accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato la sos)en: one dell'ordine di demolizione delle opere abusive del 07/11/2016 disposta cor precedente ordinanza dell'11/05/2017 dello stesso Giudice. 1.1.Con unico motivo deducono che il Giudice ha revocato il provvedi i ente di sospensione senza decidere sulla richiesta di annullamento del 'crd r d demolizione da loro proposta in quanto non proprietari dei beni ocgeti o d ingiunzione. Deducono, al riguardo, l'errata interpretazione del contratto con i quale il 'de cuius', [OSCURATO:PERSONA], autore materiale della abusiva realizzo. ori€ di 14 box in struttura metallica e per questa ragione condannato cori 3ent rilizz del 01/06/1993, aveva ceduto i predetti immobili ad altra persona, tal Rutig anc Angelo, con la conseguenza che le opere di che trattasi non sono mai ;tate ereditate. Da ciò consegue che essi non possono essere destinatari d demolizione. 2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.Con sentenza del 10 giugno 1993, irr. il successivo 22 giugno, il Pretc i.e d Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agI artt. 17-20, legge n. 64 del 1974 (oggi 93-95, d.P.R. n. 380 del 2001), ed z ievz ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate (14 box i l stru turE metallica). Il 07/11/2016, il Pubblico Ministero aveva posto in eseazioe lz sentenza ingiungendo la demolizione dei box. Gli odierni ricorrenti, iest rotar dell'ordine di demolizione in quanto eredi del [OSCURATO:PERSONA], avevz no E ckto i Giudice dell'esecuzione deducendo che i beni da demolire non erano c.aclud in successione e che il Rutigliano (al quale il 'de cuius' li aveva ceduti irsiem( cor l'azienda) aveva presentato domanda di condono, chiedendo di comegu:nze l'annullamento dell'ordine emesso nei loro confronti o comunque la sos)ensone in attesa della definizione del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]€, cor ordinanza dell'11/05/2017, aveva sospeso per dieci mesi l'esecuzione dell'priin€ in attesa della definizione della domanda di condono, assorbita ogni ,t1tré- questione dedotta. A seguito di istanza del PM, il Giudice, con l'ordirl inzz impugnata ha revocato la precedente sospensione osservando che nessurici de soggetti chiamati a partecipare al procedimento aveva prodotto il provvediiT ,antc, di condono o il permesso in sanatoria, né aveva allegato motivi soDravvenut volti a confutare l'eseguibilità del titolo. Solo incidentalmente, in nota 3 pi g. 1 del provvedimento, il Giudice ha evidenziato che dagli allegati all'irciden .e d esecuzione originariamente proposto dagli eredi del Corvasce pareva ce ic Rutigliano avesse acquistato solo i beni mobili costituiti in azienda, non anc*e la titolarità dei box da demolire, aggiungendo che non è stata allegina a::una rinuncia all'eredità. 3.1.1 ricorrenti deducono il sostanziale travisamento del contrt.9 d cessione di azienda oggetto del quale sarebbero stati anche i box in quest crie E' ribadiscono che tali beni non sono mai entrati nel loro patrimonio. 3.2.Le deduzioni difensive sono inammissibili perché in violaz orE de principio di autosufficienza del ricorso, non è allegato il contratto del cit é' e s deduce il travisamento. 3.3.In termini generali, l'interpretazione di una norma cont -attia le È operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale r sena.° a giudice di merito e incensurabile in cassazione se non per difetto o vizio t igicc , giuridico della motivazione (Sez. 2, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 2321 Rv. 280483 - 01; Sez. 4, n. 36228 del 29/04/2014, Rv. 260163 - 01; Sez 2, li 75C del 1971, Rv. 11773301). Nel caso di specie, però, viene dedotto il travisai imtc. dell'oggetto del contratto; il travisamento della prova è configurabile qual .o s introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esisIE ne processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai 'in :iena pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia id:inec , a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la rr o :iva. ,one per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. n 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. L.7035 de 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come autorevolmente ribadito [OSCURATO:PERSONA] U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento st sistE quando emerge che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatc ric" per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità ::adE sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 3.4.0ra, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, qu ?ndc, si deduce la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specif c att del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principi d "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto n -edian.e la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovvia THantE nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di merito), dovendcsi ril.EnerE precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "Fu -nus de vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 16975 de 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13109/2007, Tc vino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare, come nel caso di specie, meri strali de contenuto del contratto di compravendita (Sez. 1, n. 23308 del 1€/:1/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 25C9'U. E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o tré. v sa:( ; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto em2rge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la p . -ovz. della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché lellE effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare iE ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenu:a lodca E l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di rariZ ,:alE "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del prov cibi -lento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.5.Nel caso di specie, come detto, i ricorrenti indicano i singoli passags de contratto di compravendita rimandando, per l'esame del suo contenute, ati att (il loro ricorso iniziale cui era a sua volta allegato il contratto) che non spno stat: trasmessi allà Corte di cassazione e che sarebbe stato onere dei ricorrenti indicare in modo specifico alla cancelleria del giudice a quo per la aJtor )rna fascicolazione ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01, secondo cui, anche ri suite dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il prrcipio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale iridicaz one, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei qua i 3i -i Iene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del siudicE che ha emesso il provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 3515 det 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art n5113 :od proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricor rent (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedici' ente nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella mist.ra 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento :iene spese processuali e della somma di €
Sentenza Cassazione n. 02256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris