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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19077/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4360/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi, 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato indirizzo pec –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO , n. 695 / 201 6 , depositata il7 luglio 2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lia [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Teramo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato dal contribuente avverso intimazione di pagamento.

2. La società di riscossione ha depositato controricorso e successiva memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«nullità dell’intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, degli aggi richiesti e del compenso di riscossione.

Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.».

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in quanto non contenente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«nullità dell’intimazione per omessa allegazione degli atti prodromici – omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento notificata-genericità sugli obblighi previsti dall’art. 19 D. Lgs 546/1992 – omessa indicazione dei tributi da pagare.

Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.».

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in ragione della mancata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 allegazione dell’atto prodromico ritenendo tale onere superfluo ed illogico. 3.

In via preliminare deve dichiararsi di ufficio l’inammissibilità del controricorso in quanto non ritualmente notificato come la stessa intimata ha confermato nella memoriasuccessivamente depositata.

3.1. Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve esserenotificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, non potendosi considerare, sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378cod. proc. civ.; ne consegue che, ove lanotifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile comecontroricorso (Cass. 05/12/2014, n. 25735).

Si è altresì, precisato, che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile comecontroricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ. nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delcontroricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 cod. proc civ. (Cass.16/06/2021, n. 17030)

3.2. Resta, pertanto, irrilevante diversamente da quanto affermato in memoria che il ricorrente abbia comunque estratto copia dell’atto.

4. Anche il ricorsova dichiarato inammissibile.

4.1. La C.t.r. ha ritenuto, in primo luogo, l’appello inammissibile in quanto non contenente alcuna specifica censura alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, bensì la mera riproposizione delle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 stesse eccezioni espresse in primo grado, già esaminate e respinte.

Di seguito, ha aggiunto che «in ogni caso, ove anche a voler ritenere l’appello ammissibile, lo stesso sarebbe comunque del tutto infondato e privo di pregio logico-giuridico» ed ha, pertanto, argomentato nel merito delle doglianze poste.

4.2. Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass. Sez.

U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722).

4.3. Il contribuente non ha sollevato alcuna censura in ordine alla statuizione di inammissibilità dell’appello che, pertanto, è passata in giudicato.

Le censure sulle statuizioni di merito, invece, sono inammissibili in ragione dei principi sopra esposti.

5. In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità sia del ricorso che del controricorso.

Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa a mezzo rituale controricorso.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso ed il controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4360/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi, 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato indirizzo pec –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO , n. 695 / 201 6 , depositata il7 luglio 2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lia [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Teramo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato dal contribuente avverso intimazione di pagamento. 2. La società di riscossione ha depositato controricorso e successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«nullità dell’intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, degli aggi richiesti e del compenso di riscossione. Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in quanto non contenente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«nullità dell’intimazione per omessa allegazione degli atti prodromici – omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento notificata-genericità sugli obblighi previsti dall’art. 19 D. Lgs 546/1992 – omessa indicazione dei tributi da pagare. Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in ragione della mancata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 allegazione dell’atto prodromico ritenendo tale onere superfluo ed illogico. 3. In via preliminare deve dichiararsi di ufficio l’inammissibilità del controricorso in quanto non ritualmente notificato come la stessa intimata ha confermato nella memoriasuccessivamente depositata. 3.1. Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve esserenotificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, non potendosi considerare, sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378cod. proc. civ.; ne consegue che, ove lanotifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile comecontroricorso (Cass. 05/12/2014, n. 25735). Si è altresì, precisato, che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile comecontroricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ. nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delcontroricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 cod. proc civ. (Cass.16/06/2021, n. 17030) 3.2. Resta, pertanto, irrilevante diversamente da quanto affermato in memoria che il ricorrente abbia comunque estratto copia dell’atto. 4. Anche il ricorsova dichiarato inammissibile. 4.1. La C.t.r. ha ritenuto, in primo luogo, l’appello inammissibile in quanto non contenente alcuna specifica censura alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, bensì la mera riproposizione delle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 stesse eccezioni espresse in primo grado, già esaminate e respinte. Di seguito, ha aggiunto che «in ogni caso, ove anche a voler ritenere l’appello ammissibile, lo stesso sarebbe comunque del tutto infondato e privo di pregio logico-giuridico» ed ha, pertanto, argomentato nel merito delle doglianze poste. 4.2. Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722). 4.3. Il contribuente non ha sollevato alcuna censura in ordine alla statuizione di inammissibilità dell’appello che, pertanto, è passata in giudicato. Le censure sulle statuizioni di merito, invece, sono inammissibili in ragione dei principi sopra esposti. 5. In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità sia del ricorso che del controricorso. Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa a mezzo rituale controricorso. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso ed il controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 unificato pari
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