CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 33029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUTORIA sul ricorso 28657/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA], 55 Pec: avv.gabrieletomezzoli@pec -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Tagliamento n. 55 Pec: agnesegemin©gmail.com [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2381/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 28/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., convenne davanti al Tribunale di Venezia, la società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] & Co per sentir pronunciare la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto tra di esse stipulato avente ad oggetto l'installazione, presso l'esercizio commerciale della convenuta, di congegni e apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 per un periodo di almeno sei anni in via esclusiva, a fronte del pagamento del 60 % degli incassi, al netto delle imposte. L'attrice rappresentò che la convenuta, contravvenendo alle previsioni del contratto, sia relative alla durata, sia alla clausola di esclusiva, aveva comunicato l'intenzione di risolvere il contratto, prima della sua naturale scadenza ed aveva installato altri apparecchi di proprietà di altro gestore, a causa della pretesa violazione, da parte dell'attrice, della normativa antiriciclaggio, nella misura in cui sarebbero stati effettuati pagamenti in contanti anziché tramite bonifico. Invocava sul punto la violazione della clausola 5.1 del contratto trilaterale di rete stipulato tra le due società ed il concessionario delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli secondo la quale" Le parti convengono che, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 136 tutti i versamenti e pagamenti effettuati in relazione al presente contratto e alla concessione saranno effettuati unicamente su conti correnti autorizzati e dedicati anche in via non esclusiva al rapporto contrattuale in oggetto a mezzo bonifico bancario, con la previsione che, ove i pagamenti fossero stati effettuati in modo difforme, il contratto si sarebbe risolto." 1.1.La convenuta, nel costituirsi in giudizio, fece riferimento a questa espressa causa di risoluzione del contratto e chiese la risoluzione per inadempimento dell'attrice anche al contratto di rete al quale la singola pattuizione doveva intendersi funzionalmente collegata. L'attrice si difese allegando di aver utilizzato il contante entro la soglia di C 1000, nella vigenza della legge 214/2011, ed entro la soglia di C 3000 nella vigenza della I. n. 208 del 2015 ed insistette per la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e per il risarcimento del danno nella misura prevista da una clausola penale prevista dal contratto. 2. Il Tribunale adito, con sentenza resa in data 28/1272018, ritenne che !e deduzioni della convenuta fossero da disattendere, avendo le stesse natura strumentale e violando i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, dal momento che la medesima aveva sollevato l'eccezione di inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] srl solo dopo dieci anni dalla sottoscrizione della scrittura ed essendo provato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] snc aveva installato, in concomitanza con la sollevata eccezione di inadempimento, altri otto apparecchi AWP di proprietà di diverso gestore, [OSCURATO:SOCIETA], determinando una irregolarità di extracontingentamento stante la coesistenza dei nuovi con gli altri di proprietà dell'attrice. Il Tribunale rilevò anche l'avvenuto pagamento della quota dovuta alla convenuta a mezzo contanti entro i limiti previsti dalla legge, l'avvenuta installazione di un collegamento di elaborazione dati al fine di ottenere informazioni sulla raccolta delle giocate e la tracciabilità dei flussi e l'assenza di collegamento negoziale tra il singolo contratto stipulato tra le parti e il contratto di rete, in ragione della dichiarata autonomia dell'esercente rispetto al gestore. Ritenuta pertanto ingiustificata la comunicazione della società [OSCURATO:PERSONA] di svincolarsi dal contratto, prima della naturale scadenza, e ritenuto provato, con la produzione del contratto che prevedeva l'installazione in via esclusiva degli AWP per almeno sei anni, con tacito rinnovo il diritto della società attrice e l'inadempimento della convenuta, e l'assenza di prova, da parte di quest'ultima, di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto ed ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nella misura prevista dalla clausola penale contenuta nel contratto, ritenuta valida, ancorché ridotta nel suo ammontare, ai sensi dell'art. 1384 c.c., in considerazione del fatto che la parte convenuta aveva comunque eseguito le proprie obbligazioni per i primi dieci anni del rapporto. 3.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] & Co., essendo stato dichiarato il suo appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale, sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma ibis, D.L. n. 98/2911 e 3 comma 9 bis L. 136 del 2010- la ricorrente assume che l'organizzazione del gioco lecito, affidata ai concessionari è disciplinato da norme di interesse pubblico, la cui ratio è quella della tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati, tranne quelli che vengono erogati ai vincitori, unici posti dalla legge fuori dalla filiera- norme che escludono la legittimità di pagamenti in contanti. Dunque, tale essendo l'indubbio tenore delle disposizioni indicate in epigrafe, che escludono l'uso di denaro contante e prevedono modalità che assicurino il tracciamento di ogni pagamento, l'estensione posta dalla impugnata sentenza alla individuazione di una modalità "ulteriore" rispetto a quella della tracciabilità su conto correnti bancari, si porrebbe in diretto contrasto con le richiamate disposizioni, tanto più che la normativa violata dalla società originaria attrice, pur facendo parte in senso lato della c.d. normativa antiriciclaggio, sarebbe prevista dalla legislazione speciale tesa ad impedire e colpire le infiltrazioni criminali, pacificamente applicabile alla disciplina del gioco e scommesse. Inoltre, nel caso in cui vi sia una elusione della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, ne deriva, in base alla normativa specifica, una ragione di risoluzione dei contratti che, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe automatica, sottratta cioè alla disponibilità delle parti e ricollegata al prodursi della violazione degli obblighi di tracciabilità. Conseguentemente il giudice avrebbe errato nel non dichiarare la risoluzione di diritto del contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed avrebbe altresì errato nel ritenere che fossero operanti in materia i limiti all'uso del denaro contante posti dalla disciplina nazionale ed invocata da [OSCURATO:PERSONA], di C 1000 fino al 2015 e di C 3000 dal 2016 in poi. Inoltre, sostiene la ricorrente, il fatto che il legislatore abbia introdotto l'applicabilità della tracciabilità finanziaria anche al settore del gioco costituirebbe segno evidente che il mero collegamento telematico, invocato da parte resistente quale strumento alternativo di tracciabilità delle operazioni contabili, non era di per sé idoneo ad impedire le infiltrazioni criminali e a garantire la trasparenza nei pagamenti tra i soggetti della filiera. 2.Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1175-1375 c.c. - la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto che, a seguito della esecuzione del contratto per un periodo di oltre dieci anni, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], volto a determinare la risoluzione anticipata del contratto e la violazione della clausola di esclusiva, si porrebbe in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. che non avrebbero potuto essere invocati in una materia connotata dalla indisponibilità degli interessi pubblici, sottratti all'autonoma valutazione individuale. Dunque, le modalità di adempimento contrarie a norme imperative inderogabili, non poteva essere elevata a comportamento lecito facendo riferimento all'interesse particolare del trasgressore. Né il ritardo nell'esercizio del diritto poteva costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo fosse conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia o modifica della disciplina contrattuale. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione dell'art. 3 comma 9 bis D.Igs. 136/2010 e dell'art. 5 del contratto di rete stipulato tra le parti e il concessionario -la ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano pronunciato la risoluzione del contratto trilaterale tra lo Stato, il concessionario ed il gestore, in forza del principio "simul stabunt simul cadent", cioè in ragione dello strettissimo collegamento negoziale esistente tra l'Amministrazione statale e il concessionario, a monte, ed il rapporto intercorrente, a valle, tra il concessionario ed il gestore o esercente dei AWP. I soggetti privati della filiera svolgerebbero, tramite appositi contratti, prestazioni strumentali ed accessorie alla obbligazione principale costituita dalla raccolta delle giocate. Né, ad avallare la tesi contraria, potrebbe invocarsi quanto ritenuto da parte resistente, e cioè che, se del caso, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso nei confronti del primo soggetto della filiera, in quanto nel caso in esame il collegamento costituirebbe oggetto di una eccezione riconvenzionale, come tale non richiedente una estensione del contraddittorio nei confronti del concessionario. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. - la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto applicabile la clausola penale pur dovendosi escludere la responsabilità del debitore e che, in ogni caso, la stessa non sia stata adeguatamente ridotta dal giudice in ragione del lungo tempo decorso nell'esecuzione del contratto. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, considerata la natura nomofilattica posta dal primo motivo di ricorso, in assenza di specifici precedenti, sia opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, trattandosi della prima applicazione delle disposizioni indicate in epigrafe dopo la pronuncia (Cass., S.U. n. 14697 del 29&5/2019) che si è occupata del diverso problema se il concessionario del gioco sia agente contabile e che, avendo un diverso oggetto, non risolve la questione dedotta dal primo motivo del ricorso. 5.1 In particolare il primo motivo pone la questione dell'interpretazione dell'art. 24, comma 1 bis, D.L. 98/2011 e 3 comma 9 bis L. 136/2010 rispetto alle disposizioni sopravvenute di cui all'art. 12 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 201, convertito nella legge 214 del 2011 e della legge n. 208 del 2015: la questione cioè se le norme sulla tracciabilità dei pagamenti per tutti i soggetti della filiera su conti correnti a ciò dedicati siano o meno derogate dalle disposizioni relative alla limitazione in contanti entro determinati limiti di valore. Altra questione è quella dell'interpretazione della locuzione che segue la previsione -apparentemente inderogabile del divieto di pagamento in contante- secondo la quale i pagamenti devono avvenire "con modalità che assicurino il tracciamento di ogni pagamento". Occorre stabilire se questa locuzione intenda, come sostiene parte resistente, introdurre una deroga al sistema dei pagamenti su conti correnti tramite condizioni di tracciabilità che nel caso di specie sarebbero soddisfatte dal sistema, ovvero se il generale divieto di pagamenti in contanti non consenta di ipotizzare una deroga. 6. Conclusivamente la Corte, ritenuta la natura nonnofilattica delle indicate questioni, rimette la causa alla trattazione in Pubblica Udienza