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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09084/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Luan SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2018 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav.(perché, quale titolare del complesso turistico recettivo "[OSCURATO:PERSONA]" occupava abusivamente uno spazio demaniale marittimo di circa 348 mq prospiciente l'Hotel, attraverso l'installazione di supporti in acciaio inox ancorati con viti e tasselli sulla scogliera perforata, di 10 ombrelloni e 6 lettini da mare e realizzazione di una piscina naturale ricavata nella scogliera), in quanto estinto per intervenuta oblazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso appello, convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, articolando un unico motivo, con il quale deduce che erroneamente il Tribunale aveva ammesso il Lamanna all'oblazione ex art. 162-bis cod.pen. in difetto dei presupposti, emergendo dalla documentazione fotografica e dai verbali di sequestro in atti che permanevano le conseguenze pericolose (supporti inox che potevano consentire la reiterazione dell'occupazione abusiva con l'installazione di ombrelloni) e dannose (compromissione dell'originaria morfologia della scogliera con l'applicazione di spianate in cemento) de reato, eliminabili dal contravventore con una corretta remissione in pristino.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va richiamato il principio di diritto, che qui trova applicazione, secondo cui in tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione (Sez. 1, n. 4992 del 20/07/201, dep. 01/02/2018, Rv. 272287 - 01).

Si è osservato, infatti, che l'art. 162-bis cod. pen. annovera fra i requisiti necessari per ammettere l'oblazione la verifica dell'assenza di permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Se n'è desunto il principio - che va ribadito - secondo cui la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta la necessità dell'accertamento, anche d'ufficio, in merito alla permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore, le quali, ove siano ancora sussistenti, si profilano ostative all'accoglimento della domanda.

La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore integra pertanto condizione ostativa alla speciale oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen.

Il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, deve di conseguenza accertare anche d'ufficio se tale ostacolo sussista o meno, giustificando il suo convincimento con specifica, anche se succinta, motivazione (cfr. Sez. 3, n. 24159 del 05/04/2011, Adragna, n. m.; Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063; Sez. 1, n. 1659 del 10/12/1996, dep. 1997, Cinque, Rv. 206933).

3. Nella specie, il Tribunale ha omesso tale doveroso controllo in quanto non è rinvenibile nella motivazione della stessa alcuna espressione, pur sintetica, idonea a dare conto dell'avvenuto riscontro del punto in questione; tale vizio motivazionale imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Risulta, tuttavia, ormai decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione con conseguente estinzione del reato alla data del 7.8.2022, in base al disposto degli artt. 157,158 160 e 161 cod.pen, considerata la data di consumazione del reato (7.8.2017, non essendo stato il reato contestato con condotta perdurante); va dato atto che l'appello è stato proposto il 29.8.2018 ed è stato convertito in ricorso per cassazione dalla di appello di Lecce e trasmesso a questa Corte con provvedimento in data 13.5 2022, pervenendo in data 17.10.2022, quando il termine prescrizionale era già, in precedenza, maturato.

Trova, dunque, applicazione la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in presenza di una causa di estinzione del reato - come avvenuto nella specie -, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione ( o nullità di ordine generale) della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi che qui non ricorre (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Luan SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2018 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav.(perché, quale titolare del complesso turistico recettivo "[OSCURATO:PERSONA]" occupava abusivamente uno spazio demaniale marittimo di circa 348 mq prospiciente l'Hotel, attraverso l'installazione di supporti in acciaio inox ancorati con viti e tasselli sulla scogliera perforata, di 10 ombrelloni e 6 lettini da mare e realizzazione di una piscina naturale ricavata nella scogliera), in quanto estinto per intervenuta oblazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso appello, convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, articolando un unico motivo, con il quale deduce che erroneamente il Tribunale aveva ammesso il Lamanna all'oblazione ex art. 162-bis cod.pen. in difetto dei presupposti, emergendo dalla documentazione fotografica e dai verbali di sequestro in atti che permanevano le conseguenze pericolose (supporti inox che potevano consentire la reiterazione dell'occupazione abusiva con l'installazione di ombrelloni) e dannose (compromissione dell'originaria morfologia della scogliera con l'applicazione di spianate in cemento) de reato, eliminabili dal contravventore con una corretta remissione in pristino. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va richiamato il principio di diritto, che qui trova applicazione, secondo cui in tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione (Sez. 1, n. 4992 del 20/07/201, dep. 01/02/2018, Rv. 272287 - 01). Si è osservato, infatti, che l'art. 162-bis cod. pen. annovera fra i requisiti necessari per ammettere l'oblazione la verifica dell'assenza di permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Se n'è desunto il principio - che va ribadito - secondo cui la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta la necessità dell'accertamento, anche d'ufficio, in merito alla permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore, le quali, ove siano ancora sussistenti, si profilano ostative all'accoglimento della domanda. La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore integra pertanto condizione ostativa alla speciale oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen. Il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, deve di conseguenza accertare anche d'ufficio se tale ostacolo sussista o meno, giustificando il suo convincimento con specifica, anche se succinta, motivazione (cfr. Sez. 3, n. 24159 del 05/04/2011, Adragna, n. m.; Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063; Sez. 1, n. 1659 del 10/12/1996, dep. 1997, Cinque, Rv. 206933). 3. Nella specie, il Tribunale ha omesso tale doveroso controllo in quanto non è rinvenibile nella motivazione della stessa alcuna espressione, pur sintetica, idonea a dare conto dell'avvenuto riscontro del punto in questione; tale vizio motivazionale imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Risulta, tuttavia, ormai decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione con conseguente estinzione del reato alla data del 7.8.2022, in base al disposto degli artt. 157,158 160 e 161 cod.pen, considerata la data di consumazione del reato (7.8.2017, non essendo stato il reato contestato con condotta perdurante); va dato atto che l'appello è stato proposto il 29.8.2018 ed è stato convertito in ricorso per cassazione dalla di appello di Lecce e trasmesso a questa Corte con provvedimento in data 13.5 2022, pervenendo in data 17.10.2022, quando il termine prescrizionale era già, in precedenza, maturato. Trova, dunque, applicazione la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in presenza di una causa di estinzione del reato - come avvenuto nella specie -, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione ( o nullità di ordine generale) della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi che qui non ricorre (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugn
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