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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 29285/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23622/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari 11; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1578/2017 del 31 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso depositato il 10 ottobre 2011 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Velletri esponendo che: era docente abilitata dall'anno 2001 nella classe di concorso A245 in ruolo dal 10 settembre 2011; negli anni aveva lavorato con contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti nell'organico di diritto e di fatto delle scuole pubbliche italiane; i contratti a termine erano carenti sotto il profilo della necessaria specificazione delle ragioni giustificative delle clausole temporali apposte e, in ogni caso, dette ragioni non rispondevano alla regola di specificità imposta dalla vigente normativa; non erano stati rispettati neppure i termini di legge imposti tra la scadenza di un contratto a termine e la decorrenza di quello successivo; non aveva beneficiato di scatti di anzianità o di stipendio; la sua anzianità di servizio non di ruolo doveva essere valorizzata.

La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, quindi, che: fosse accertata l'illegittimità del termine apposto ai detti contratti, con accertamento della nullità dello stesso e conversione del primo contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;in alternativa, il risarcimento del danno e il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980 e delle differenze retributive.

Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1323 del 2013, ha accolto in parte il ricorso, accogliendo la domanda subordinata di riconoscimento degli scatti ex art. 53 citato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito in giudizio.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto distinto appello.

La Corte d'appello di Roma, riuniti i due appelli, con sentenza n. 1578/2017, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, mentre ha accolto quello di [OSCURATO:PERSONA] in parte, condannando la P.A. al risarcimento del danno sul presupposto dell'illegittimità delle stipulazioni reiterate.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avanzata dalla controricorrente, la quale rappresenta che, a fronte della pubblicazione della sentenza gravata il 31 marzo 2017, l'atto d'impugnazione sarebbe sato notificato solo il 2 ottobre 2017 e, quindi, decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge.

Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c., la scadenza dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che cadono nella giornata del sabato è , prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e, dunque, al lunedì (ove non sia a sua volta un giorno festivo).

Detta proroga è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti (Cass., Sez. 6-2, n. 34672 del 16 novembre 2021).

Nella specie, il ricorso di primo grado è del 10 ottobre 2011.

Inoltre, il termine di sei mesi entro il quale parte ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione scadeva il 30 settembre 2017 (atteso che la sentenza di appello era stata pubblicata il 31 marzo 2017), ovvero nella giornata di sabato.

Ne deriva che è tempestivo il presente ricorso, in quanto notificato lunedì 2 ottobre 2017. 2) Si premette che oggetto del contendere è ancora la sola questione del risarcimento del danno lamentato dalla controricorrente come conseguenza dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato dalla medesima stipulati, essendosi ormai formato il giudicato in ordine al riconoscimento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere gli scatti biennali ex art. 53, comma 3, legge n. 312 del 1980.3) Con il primo motivo il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, vale a dire la circostanza dell'avvenuta immissione in ruolo di [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 1° settembre 2011.

Secondo parte ricorrente, siffatta circostanza, ove considerata dalla corte territoriale, avrebbe condotto inevitabilmente ad escludere il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità.

La doglianza merita accoglimento.

La\Sezione—IV di questa Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni concernenti la presente controversia.

In particolare, la sentenza della Cass., Sez.

L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016), ha affermato i principi di diritto che seguono: "A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, C rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali; F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, 6 N. R.G. 1108 2014 fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".

Sul punto, la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza dell'8 maggio 2019, Causa C- 494/17, [OSCURATO:PERSONA] ha pure statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare".

La Corte di Lussemburgo, richiamando in più punti la propria giurisprudenza, ha evidenziato (p. 30) che nella sentenza Mascolo era stato affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge 13 luglio 2015 n. 107 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro e che "l'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che erano nel frattempo divenuti vacanti", precisando (p.31).

Ha precisato, inoltre, che le considerazioni contenute nella sentenza Mascolo erano fondate sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti "era tanto variabile quanto incerto".

Peraltro, la Corte di giustizia UE ha sottolineato la diversità del quadro normativo che connotava la fattispecie sottoposta al suo esame dalla Corte di Appello di Trento, da cogliere nel fatto che "il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato" e nella circostanza, rappresentata dal Governo italiano (p. 33), che "proseguivano, in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie".

In base a ciò, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che (p. 34) "sembra quindi, ferme restando le verifiche incombenti al giudice del rinvio, che le assunzioni straordinarie e i procedimenti ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, come quello che ha portato all'immissione in ruolo del sig. [OSCURATO:PERSONA], riguardano la stessa categoria di personale docente, e che, pertanto, il rapporto di lavoro a tempo determinato del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere oggetto di trasformazione al più tardi alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 o sulla base della conclusione di un procedimento di immissione in ruolo già in corso, oppure in forza del piano straordinario di assunzioni" ed ha ritenuto (punto 35) che "Questa circostanza, a ritenerla appurata, consente di affermare che la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si colloca, a motivo della riforma istituita dalla legge n. 107/2015, in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello oggetto della sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a. (C- 22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C418/13, EU:C:2014:2401)".

Infatti (p.36), "contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla legge n. 107/2015".

Indubbiamente la sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019 ha esaminato l'ordinamento giuridico italiano con specifico riferimento alle disposizioni della legge n. 107 del 2015 relative al piano straordinario di assunzioni previsto per il personale docente precario.In ogni caso, i principi da essa espressi hanno una valenza generale e consentono di affermare che quest'ultima sentenza ha escluso che, per il solo fatto della illegittima reiterazione dei contrati a tempo determinato, spetti necessariamente, all'interessato che sia stato assunto a tempo indeterminato dalla P.A., un risarcimento del danno, dovendosi ritenere che l'intervenuta regolarizzazione rappresenti già, in linea di principio, una misura adeguata.

La Corte di giustizia UE, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha rammentato (p. 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) "come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori".

Soprattutto, ha ricordato (p. 40) che "una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza" e ha ribadito (p. 41) che "La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure", cosicché (p. 42) "né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi", in quanto (p. 43) "tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale".

Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di giustizia UE ha osservato (p. 44) che "la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA], C-245/17, EU:C:2018:934, pp. 50 e 51)" e ha concluso che (p. 45) "l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Di recente, la Corte di cassazione ha confermato la giurisprudenza sopramenzionata con la decisione Cass., Sez.

L, n. 3472 del 12 febbraio 2020, così massimata: "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della

I. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, [OSCURATO:PERSONA]), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti di legittimità in precedenza richiamati, la motivazione dei quali è da ritenere espressamente richiamata.

Pertanto, la circostanza dell'avvenuta immissione in ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era decisiva, ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria.

Infatti, una volta accertata siffatta immissione, essa aveva ancora diritto al risarcimento del danno, ma non come conseguenza diretta ed automatica della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ma solo con riferimento ai "danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto".

Nella controversia in esame, l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2011 è stata affermata sin dal giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] (come riportato nel controricorso a pag. 1) e, quindi, la Corte d'appello di Roma non poteva prescindere da tale evento, del verificarsi del quale, però, non vi è traccia nella motivazione della sentenza gravata.

Al contrario, nella citata motivazione è scritto semplicemente, a pagina 4, che "Le stipule reiterate a termine devono pertanto considerarsi, per ciò solo, illegittime.

Risulta quindi realizzato il presupposto di fatto cui è connesso il sorgere del diritto al risarcimento.

Una volta superata, nei termini sopra esposti, la questione della risarcibilità del danno anche nelle ipotesi in cui non venga offerta la prova del pregiudizio patrimoniale subito dal lavoratore ..." e, a pagina 5, che il lavoratore "che non possa ottenere la costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione" deve ricevere "una somma che esprima il valore del posto di lavoro, oltre ad un ulteriore importo che sia diretto a ristorare i pregiudizi tutti subiti, anche di carattere non patrimoniale, e che tenga altresì conto della necessità di sanzionare adeguatamente il soggetto che ha violato il diritto dell'Unione, attraverso la illecita reiterazione del contratto.

Nel caso di specie, pertanto, la determinazione concreta del danno risarcibile è dovuta sulla base del criterio di cui all'art. 32, comma 5, della

I. n. 183 del 2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria e 2 qualificabile come danno comunitario". ite Ne consegue che il motivo va accolto, perché il giudice del r11521321. avrebbe dovuto valutare la circostanza della menzionata immissione in ruolo. 4) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 5, comma 4 bis, e 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015 perché la corte territoriale avrebbe errato nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno di [OSCURATO:PERSONA].

L'esame della doglianza non è necessario, alla luce dell'accoglimento del primo motivo. 5) Il ricorso è accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda di risarcimento del danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato dalla stessa stipulati.

Le spese di lite di tutti i gradi del processo sono compensate ai ‘_. sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della complessità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23622/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari 11; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1578/2017 del 31 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso depositato il 10 ottobre 2011 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Velletri esponendo che: era docente abilitata dall'anno 2001 nella classe di concorso A245 in ruolo dal 10 settembre 2011; negli anni aveva lavorato con contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti nell'organico di diritto e di fatto delle scuole pubbliche italiane; i contratti a termine erano carenti sotto il profilo della necessaria specificazione delle ragioni giustificative delle clausole temporali apposte e, in ogni caso, dette ragioni non rispondevano alla regola di specificità imposta dalla vigente normativa; non erano stati rispettati neppure i termini di legge imposti tra la scadenza di un contratto a termine e la decorrenza di quello successivo; non aveva beneficiato di scatti di anzianità o di stipendio; la sua anzianità di servizio non di ruolo doveva essere valorizzata. La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, quindi, che: fosse accertata l'illegittimità del termine apposto ai detti contratti, con accertamento della nullità dello stesso e conversione del primo contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;in alternativa, il risarcimento del danno e il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980 e delle differenze retributive. Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1323 del 2013, ha accolto in parte il ricorso, accogliendo la domanda subordinata di riconoscimento degli scatti ex art. 53 citato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito in giudizio. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto distinto appello. La Corte d'appello di Roma, riuniti i due appelli, con sentenza n. 1578/2017, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, mentre ha accolto quello di [OSCURATO:PERSONA] in parte, condannando la P.A. al risarcimento del danno sul presupposto dell'illegittimità delle stipulazioni reiterate. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avanzata dalla controricorrente, la quale rappresenta che, a fronte della pubblicazione della sentenza gravata il 31 marzo 2017, l'atto d'impugnazione sarebbe sato notificato solo il 2 ottobre 2017 e, quindi, decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge. Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c., la scadenza dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che cadono nella giornata del sabato è , prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e, dunque, al lunedì (ove non sia a sua volta un giorno festivo). Detta proroga è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti (Cass., Sez. 6-2, n. 34672 del 16 novembre 2021). Nella specie, il ricorso di primo grado è del 10 ottobre 2011. Inoltre, il termine di sei mesi entro il quale parte ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione scadeva il 30 settembre 2017 (atteso che la sentenza di appello era stata pubblicata il 31 marzo 2017), ovvero nella giornata di sabato. Ne deriva che è tempestivo il presente ricorso, in quanto notificato lunedì 2 ottobre 2017. 2) Si premette che oggetto del contendere è ancora la sola questione del risarcimento del danno lamentato dalla controricorrente come conseguenza dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato dalla medesima stipulati, essendosi ormai formato il giudicato in ordine al riconoscimento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere gli scatti biennali ex art. 53, comma 3, legge n. 312 del 1980.3) Con il primo motivo il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, vale a dire la circostanza dell'avvenuta immissione in ruolo di [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 1° settembre 2011. Secondo parte ricorrente, siffatta circostanza, ove considerata dalla corte territoriale, avrebbe condotto inevitabilmente ad escludere il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità. La doglianza merita accoglimento. La\Sezione—IV di questa Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni concernenti la presente controversia. In particolare, la sentenza della Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016), ha affermato i principi di diritto che seguono: "A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, C rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali; F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, 6 N. R.G. 1108 2014 fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima". Sul punto, la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza dell'8 maggio 2019, Causa C- 494/17, [OSCURATO:PERSONA] ha pure statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare". La Corte di Lussemburgo, richiamando in più punti la propria giurisprudenza, ha evidenziato (p. 30) che nella sentenza Mascolo era stato affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge 13 luglio 2015 n. 107 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro e che "l'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che erano nel frattempo divenuti vacanti", precisando (p.31). Ha precisato, inoltre, che le considerazioni contenute nella sentenza Mascolo erano fondate sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti "era tanto variabile quanto incerto". Peraltro, la Corte di giustizia UE ha sottolineato la diversità del quadro normativo che connotava la fattispecie sottoposta al suo esame dalla Corte di Appello di Trento, da cogliere nel fatto che "il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato" e nella circostanza, rappresentata dal Governo italiano (p. 33), che "proseguivano, in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie". In base a ciò, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che (p. 34) "sembra quindi, ferme restando le verifiche incombenti al giudice del rinvio, che le assunzioni straordinarie e i procedimenti ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, come quello che ha portato all'immissione in ruolo del sig. [OSCURATO:PERSONA], riguardano la stessa categoria di personale docente, e che, pertanto, il rapporto di lavoro a tempo determinato del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere oggetto di trasformazione al più tardi alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 o sulla base della conclusione di un procedimento di immissione in ruolo già in corso, oppure in forza del piano straordinario di assunzioni" ed ha ritenuto (punto 35) che "Questa circostanza, a ritenerla appurata, consente di affermare che la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si colloca, a motivo della riforma istituita dalla legge n. 107/2015, in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello oggetto della sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a. (C- 22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C418/13, EU:C:2014:2401)". Infatti (p.36), "contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla legge n. 107/2015". Indubbiamente la sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019 ha esaminato l'ordinamento giuridico italiano con specifico riferimento alle disposizioni della legge n. 107 del 2015 relative al piano straordinario di assunzioni previsto per il personale docente precario.In ogni caso, i principi da essa espressi hanno una valenza generale e consentono di affermare che quest'ultima sentenza ha escluso che, per il solo fatto della illegittima reiterazione dei contrati a tempo determinato, spetti necessariamente, all'interessato che sia stato assunto a tempo indeterminato dalla P.A., un risarcimento del danno, dovendosi ritenere che l'intervenuta regolarizzazione rappresenti già, in linea di principio, una misura adeguata. La Corte di giustizia UE, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha rammentato (p. 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) "come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori". Soprattutto, ha ricordato (p. 40) che "una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza" e ha ribadito (p. 41) che "La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure", cosicché (p. 42) "né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi", in quanto (p. 43) "tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale". Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di giustizia UE ha osservato (p. 44) che "la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA], C-245/17, EU:C:2018:934, pp. 50 e 51)" e ha concluso che (p. 45) "l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Di recente, la Corte di cassazione ha confermato la giurisprudenza sopramenzionata con la decisione Cass., Sez. L, n. 3472 del 12 febbraio 2020, così massimata: "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della I. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, [OSCURATO:PERSONA]), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti di legittimità in precedenza richiamati, la motivazione dei quali è da ritenere espressamente richiamata. Pertanto, la circostanza dell'avvenuta immissione in ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era decisiva, ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria. Infatti, una volta accertata siffatta immissione, essa aveva ancora diritto al risarcimento del danno, ma non come conseguenza diretta ed automatica della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ma solo con riferimento ai "danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". Nella controversia in esame, l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2011 è stata affermata sin dal giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] (come riportato nel controricorso a pag. 1) e, quindi, la Corte d'appello di Roma non poteva prescindere da tale evento, del verificarsi del quale, però, non vi è traccia nella motivazione della sentenza gravata. Al contrario, nella citata motivazione è scritto semplicemente, a pagina 4, che "Le stipule reiterate a termine devono pertanto considerarsi, per ciò solo, illegittime. Risulta quindi realizzato il presupposto di fatto cui è connesso il sorgere del diritto al risarcimento. Una volta superata, nei termini sopra esposti, la questione della risarcibilità del danno anche nelle ipotesi in cui non venga offerta la prova del pregiudizio patrimoniale subito dal lavoratore ..." e, a pagina 5, che il lavoratore "che non possa ottenere la costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione" deve ricevere "una somma che esprima il valore del posto di lavoro, oltre ad un ulteriore importo che sia diretto a ristorare i pregiudizi tutti subiti, anche di carattere non patrimoniale, e che tenga altresì conto della necessità di sanzionare adeguatamente il soggetto che ha violato il diritto dell'Unione, attraverso la illecita reiterazione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, la determinazione concreta del danno risarcibile è dovuta sulla base del criterio di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria e 2 qualificabile come danno comunitario". ite Ne consegue che il motivo va accolto, perché il giudice del r11521321. avrebbe dovuto valutare la circostanza della menzionata immissione in ruolo. 4) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 5, comma 4 bis, e 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015 perché la corte territoriale avrebbe errato nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno di [OSCURATO:PERSONA]. L'esame della doglianza non è necessario, alla luce dell'accoglimento del primo motivo. 5) Il ricorso è accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda di risarcimento del danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato dalla stessa stipulati. Le spese di lite di tutti i gradi del processo sono compensate ai ‘_. sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della complessità
Sentenza Cassazione n. 29285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris